Il Giudice non può obbligare due ex a diventare buoni genitori
di Roberta Lunghini - 03.07.2015In Italia, l’immaturità dei genitori non è un motivo valido per costringerli ad andare da uno psicologo per imparare a educare correttamente i figli. La Cassazione ha, infatti, annullato una sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva imposto a due ex coniugi di frequentare percorsi psicoterapeutici individuali e di sostegno alla genitorialità. Il tutto al solo scopo di superare la persistente conflittualità che impediva loro di trovare un accordo su come curare ed educare il figlio. I Supremi Giudici hanno, invece, ritenuto che l’obbligo precedentemente imposto era lesivo del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta di imporre, se non nei casi previsti dalla legge, trattamenti sanitari obbligatori.
impedire al padre di vedere la figlia non è maltrattamento in famiglia di Roberta Lunghini - 19.06.2015
Corte di cassazione, sentenza n. 25386 - 2015 : http://www.west-info.eu/it/impedire-al-padre-di-vedere-la-figlia-non-e-maltrattamento-in-famiglia/corte-di-cassazione-sentenza-n-25386-2015-2/
In Italia, il genitore che impedisce all’altro di vedere il figlio non commette reato di maltrattamenti in famiglia. Per questo, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un padre contro una precedente sentenza della Corte di Appello di Campobasso che aveva ribaltato la decisione di primo grado. L’uomo sosteneva che la ex compagna gli vietava di incontrare la loro piccola, ostacolando in tutti i modi il loro rapporto. Ma i Supremi Giudici, tra le altre cose, hanno fatto anche presente che “la contestazione formale del reato di maltrattamenti non è di facile comprensione innanzitutto perché non è dato comprendere chi ne sia la vittima, se la figlia o il padre”. Inoltre “non è neanche facile ritenere che vi sia un diretto collegamento tra le condotte di cui al reato di cui all’art. 388 cod. proc. pen. ed un evento di maltrattamenti significativo ai sensi dell’art. 572 cod. pen., pur se nel capo a) sono richiamate entrambe le disposizioni“.
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