«Perchè il diritto d’autore che fuori dalla rete è riconosciuto, in rete non deve essere remunerato?». È questa la prima delle dieci domande poste da oltre seicento autori, editori di musica, cinema, teatro, radio-tv aderenti allaSiae, associazioni, insieme a Confindustria Cultura Italia, per chiedere maggiore tutela per il diritto d’autore sul web. Un appello è apparso oggi in una pagina a pagamento sul Corriere della Sera, completo di tutti i firmatari. La risposta non si è fatta attendere.Così, mentre oggi è arrivata la notizia che nel caso BtJunkie i pm di Cagliari stanno indagando i provider (Fastweb e Nge) perchè “non inibirono l’accesso ai pirati” (e la Fimi plaude, sic), Massimo Piscopo, pianista e tastierista compositore di musica con licenza Creative Commons, ha risposto alle dieci domande della Siae - che è sbarcata ieri su Facebook - a chi contesta il provvedimento Agcom in difesa del diritto d’autore online. Ecco le risposte, rilasciate sotto licenza Creative Commons su Facebook. Le sue risposte sono talmente chiare e belle così, che - anche se leggermente lunghe rispetto ai nostri standard giornalistici – preferisco riportarle per intero.
1. Perché il diritto d’autore, che fuori dalla rete è riconosciuto, in rete non deve essere remunerato?
R: La presenza della rete ha cambiato completamente le dinamiche, rendendo obsoleto anche il solo concetto che c’è dietro l’esistenza dell’editoria e della filiera distributiva. Oggi chiunque può autoprodursi musica, libri, film e software, senza bisogno alcuno di avere degli editori alle spalle; la rete mette a disposizione degli strumenti potentissimi che permettono a tutti i nuovi autori non solo di fare a meno dell’industria editoriale e distributiva, ma anche di non andare contro gli utenti stessi, trovando nuovi modelli di business che non siano il chiedere soldi per delle copie, ma piuttosto per offrire le proprie conoscenze ed il proprio talento, facendo contratti di assistenza, di personalizzazioni, di creazioni di opere su misura, facendo concerti o rappresentazioni teatrali, facendo mostre e conferenze, vendendo manoscritti o altre creazioni uniche, piuttosto che semplici copie. Il successo di tanti autori, ma anche di intere aziende, che letteralmente vivono con l’open source, con le licenze cosiddette copyleft, e con i concerti, lo dimostra in modo inequivocabile. Il diritto d’autore (diritto dell’autore a poter dire “questo l’ho fatto io e non altri”) peraltro, dalla stragrande maggioranza del “popolo della rete”, è sempre stato riconosciuto. Quello che oggi è contestato da tutti è il copyright (“diritto di copia” e non “diritto d’autore”). Copyright che, peraltro, a differenza del diritto d’autore (che è inalienabile e incedibile), quasi mai è in mano all’autore dell’opera, ma in mano alle corporazioni (SIAE e simili) e agli editori.
2. Perché coloro che criticano il provvedimento AGCOM non criticano anzitutto il furto della proprietà intellettuale? Perché impedire la messa in rete di proprietà intellettuale acquisita illegalmente dovrebbe essere considerata una forma di censura?

R: Rispondiamo alla prima parte.
(Nella spiegazione schematica qui a fianco, ecco perché la copia non è un furto: a sinistra il furto: si rimuove l’originale, che non è più presente nel luogo dove si trovava. A destra la copia: l’originale viene copiato, e rimane disponibile a chi l’ha pagato. La pirateria non è un furto: il furto rimuove l’originale impedendo a chi vuole usufruirne di continuare a farlo, la pirateria invece crea una copia e lascia l’originale al suo posto.)
La copia non è un furto, perché la copia si crea sempre da un originale e sarà l’originale (lavoro unico e non replicabile) a dover essere retribuito da chi dovesse commissionarlo. Pensiamo ad un pittore: sarebbe giusto pagare un pittore per avere una fotocopia di un suo quadro? Naturalmente no: chiunque paga un pittore si aspetta che in cambio gli venga consegnata la tela; è quella ciò che ha comportato il lavoro del pittore, quello su cui ha lavorato, ed è quello che va giustamente retribuito................E a chiarirci ogni dubbio al riguardo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 44840 del 2010, definendo in maniera inequivocabile che «è da escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di “files” contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della “res” da parte del legittimo detentore» nonché che «i dati e le informazioni non sono compresi nel concetto, pur ampio, di “cosa mobile”» ed anche che «la sottrazione di dati quando non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono impressi altro non è che una “presa di conoscenza” di notizie, ossia un fatto intellettivo, rientrante, se del caso, nella violazione dei segreti»..
orso castano : un bell'articolo, da leggere e su cui riflettere. Il web ha sparigliato molte carte e sono sorte nuove modalita' per vendere la propria creativita' , senza penalizzare chi visita internet e vuole approfondire spesso argomenti determinanti per lo sviluppo della creativita' e della scienza. Tale sviluppo non dovrebbe dipendere dal rispetto o meno del copyright , come sostiene Piscopo, ma dalla combinazione "sfruttamento della pubblicita'- articoli di referenze che sponsorizzano gli autori- dibattiti in pubblico o rappresentazioni in pubblico delle capacita' dell'artista con giusti ricavi. Davvero molto interessante , su cui riflettere.
|