
Eletto nella circoscrizione X (LIGURIA), Lista di elezione: IL POPOLO DELLA LIBERTA'
da "Il Blog dell’Intergruppo Parlamentare 2.0"
..........una proposta di legge che ho da poco presentato alla Camera, la quale va a modificare alcuni punti dell’attuale normativa sul diritto d’autore che mi paiono cruciali per lo sviluppo delle nuove tecnologie intese come strumento di diffusione della cultura e del pensiero.
Chi avesse piacere di approfondire la questione, è caldamente invitato a visitare il mio blog in cui è presente ogni dettaglio, e a farmi pervenire, tramite i commenti, la propria opinione.
Buona lettura!
Roberto Cassinelli
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2525
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato CASSINELLI
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di
libere utilizzazioni di contenuti protetti da diritto d’autore
Presentata il 23 giugno 2009
CAPO I
PROTEZIONE DELL’UTILIZZAZIONE
ECONOMICA DELL’OPERA
ART. 1.
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: « , come la copiatura
a mano, la stampa, la litografia,
l’incisione, la fotografia, la fonografia, la
cinematografia ed ogni altro procedimento
di riproduzione » sono soppresse.
ART. 2.
1. All’articolo 15 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
« Non è altresì considerata pubblica
l’esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell’opera effettuata gratuitamente
nei locali di una biblioteca per finalità di
valorizzazione e di promozione del patrimonio
culturale dello Stato ».
ART. 3.
1. All’articolo 16 della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 2-bis. Non costituisce esercizio del
diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
l’inserimento, nei repertori e nei
cataloghi delle biblioteche accessibili tramite
rete pubblica, di elementi paratestuali
o di parti non essenziali dell’opera,
purché effettuato nell’ambito dell’attività
di valorizzazione al solo scopo di migliorarne
la descrizione e la segnalazione ».
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 2525
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
CAPO II
UTILIZZAZIONI LIBERE DI OPERE PROTETTE
DAL DIRITTO D’AUTORE
ART. 4.
1. La rubrica del capo V del titolo I
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, è sostituita dalla
seguente: « Utilizzazioni libere ».
ART. 5.
1. Al comma 1 dell’articolo 65 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, dopo le parole: « o giornali,
anche radiotelevisivi, » sono inserite le seguenti:
« nonché nei siti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,
dei gestori di servizi pubblici e degli organismi
di diritto pubblico, ».
ART. 6.
1. All’articolo 68 della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. È libera la riproduzione, con qualsiasi
mezzo, di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico, negli istituti
di istruzione, nei musei pubblici o negli
archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche
dello Stato e degli enti pubblici, effettuata
dai predetti organismi per i propri
servizi, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto »;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Fermo restando il divieto di riproduzione
di spartiti e partiture musicali, la
riproduzione per uso personale è consen-
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tita nei limiti del quindici per cento dell’opera
complessiva o di ciascuna annata
di periodico, escluse le inserzioni pubblicitarie
»;
c) al comma 4, le parole: « per fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione
» sono sostituite dalle seguenti:
« idonei alla riproduzione di cui al comma
3 »;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Le riproduzioni per uso personale
delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,
fatte con qualsiasi mezzo all’interno
delle stesse, possono essere effettuate
liberamente nei limiti stabiliti dal
comma 3 del presente articolo con corresponsione
di un compenso in forma forfetaria
a favore degli aventi diritto di cui
al comma 2 dell’articolo 181-ter, determinato
ai sensi del secondo periodo del
comma 1 del medesimo articolo 181-ter.
Tale compenso è versato direttamente ogni
anno dalle biblioteche o dagli enti dai
quali le biblioteche dipendono. I limiti di
cui al citato comma 3 non si applicano alle
edizioni esaurite in commercio ».
ART. 7.
1. L’articolo 69 della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
« ART. 69. 1. Il prestito eseguito dalle
biblioteche pubblicamente accessibili e
dalle discoteche e cineteche dello Stato e
degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari
di opere esistenti presso le istituzioni
suddette, ovvero, nel caso di opere non
fissate su un supporto materiale, la messa
a disposizione per la consultazione non
contemporanea da parte di singoli utenti
individuati, inclusa quella nel luogo e nel
momento scelti, per un tempo determinato,
ai fini esclusivi di promozione culturale
e di studio personale, non è soggetto
ad autorizzazione da parte del titolare del
relativo diritto. Le opere cinematografiche
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o audiovisive o le sequenze di immagini in
movimento, sonore o meno, possono essere
prestate decorsi almeno diciotto mesi
dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione ovvero, non essendo stato
esercitato il diritto di distribuzione, decorsi
almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione
delle opere e delle sequenze di
immagini. Tale limite non si applica nel
caso di allegati a opere a stampa.
2. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche
e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici, fatta eccezione per quelli eseguiti
dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche
di istituti e scuole di ogni ordine
e grado, è dovuto un equo compenso; a tal
fine è istituito, a carico del bilancio dello
Stato, presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, il Fondo per il diritto di
prestito pubblico. I criteri per la ripartizione
di tale Fondo da parte della SIAE
tra gli aventi diritto e per la determinazione
della provvigione spettante alla
stessa società per l’opera di ripartizione,
da prelevare a valere sulle risorse del
Fondo medesimo, sono stabiliti con decreto
del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentite le associazioni di categoria
interessate.
3. Per preservare l’opera o l’esemplare
originale dal deterioramento, e comunque
in caso di obsolescenza tecnologica del supporto
originale, è consentito, agli istituti e
nei modi di cui all’articolo 68, comma 2, il
prestito o la messa a disposizione del pubblico
di una riproduzione dell’opera o dell’esemplare,
purché tale copia sia l’unica
messa a disposizione degli utenti in sostituzione
dell’esemplare originale ».
ART. 8.
1. All’articolo 70 della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Sono libere la riproduzione e la
comunicazione al pubblico, compresa la
messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, di opere
e di altri materiali protetti quando l’utilizzo
abbia esclusivamente finalità illustrativa
per uso didattico o di ricerca scientifica,
di critica e di discussione e a
condizione che, salvo in caso di impossibilità,
si indichi la fonte, compreso il nome
dell’autore. In ogni caso sono liberi il
riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione
al pubblico, compresa la messa
a disposizione in maniera che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, se effettuati
per uso di critica o di discussione, nei
limiti giustificati da tali fini e purché non
costituiscano concorrenza all’utilizzazione
economica dell’opera. Il riassunto, la citazione
o la riproduzione devono essere
sempre accompagnati dalla menzione del
titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore
e, se si tratta di traduzione, del
traduttore, qualora tali indicazioni figurino
sull’opera riprodotta »;
b) il comma 1-bis è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
« 3. Sono libere la riproduzione e la comunicazione
al pubblico, compresa la messa
a disposizione in maniera che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, di opere di architettura
o di scultura realizzate per essere
collocate stabilmente in luoghi pubblici.
3-bis. Sono altresì libere la riproduzione
e la comunicazione al pubblico,
compresa la messa a disposizione in maniera
che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente,
di opere o di altri materiali protetti
nel caso di loro inclusione occasionale in
opere o in materiali di altro tipo ».
ART. 9.
1. L’articolo 71-ter della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
« ART. 71-ter. – 1. È libera la comunicazione
o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca
o di attività privata di studio, su postazioni
dedicate situate nei locali delle biblioteche
e dei sistemi bibliotecari accessibili al
pubblico, negli istituti di istruzione, nei
musei e negli archivi, limitatamente alle
opere o ad altri materiali contenuti nelle
loro collezioni.
2. Previo accordo con le associazioni
delle categorie interessate, è libera la comunicazione
o la messa a disposizione, in
modo che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente,
di edizioni non più in commercio,
effettuata da biblioteche accessibili al pubblico,
istituti di istruzione, musei e archivi
a scopo di ricerca o di attività privata di
studio, decorso un termine non inferiore a
cinque anni dalla data di pubblicazione ».
ART. 10.
1. All’articolo 71-quinquies della legge
22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « I titolari dei diritti
sono altresì tenuti a rimuovere tali misure,
su espressa richiesta di una delle istituzioni
di cui all’articolo 68, comma 2, o
all’articolo 69, comma 1, o all’articolo
69-bis, per consentire l’esercizio delle eccezioni
ivi previste »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. In ogni caso i titolari dei diritti
sono tenuti, anche solo temporaneamente,
a rimuovere o ad autorizzare la rimozione
delle misure di protezione di cui all’articolo
102-quater per consentire l’esercizio
delle eccezioni di cui al presente capo, su
espressa richiesta dei beneficiari, a condizione
che questi abbiano acquisito il possesso
legittimo degli esemplari dell’opera o
del materiale protetto, o che vi abbiano
avuto acceso legittimo ai fini del loro
utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69,
comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater;
compresa la corresponsione dell’equo
compenso, ove previsto »;
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XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
c) al comma 3 le parole: « avvenga
sulla base di accordi contrattuali » sono
sostituite dalle seguenti: « all’opera protetta
dalle misure tecnologiche di cui all’articolo
102-quater è consentito sulla
base di accordi contrattuali ».
ART. 11.
1. All’articolo 71-sexies della legge 22
aprile 1941, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. È libera la riproduzione di fonogrammi
e videogrammi, su qualsiasi supporto,
effettuata da una persona fisica per
uso personale, purché senza scopo di lucro
direttamente derivante dall’attività di riproduzione
e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, anche nel
caso in cui all’opera siano apposte misure
tecnologiche di protezione di cui all’articolo
102-quater »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La riproduzione di cui al comma 1
non può essere effettuata da terzi. È in
ogni caso permessa la prestazione di servizi
finalizzata a consentire la riproduzione
di fonogrammi e videogrammi da
remoto da parte di una persona fisica per
uso personale, fatto salvo l’equo compenso
stabilito ai sensi dell’articolo 71-septies »;
c) al comma 3:
1) le parole: « l’opera è protetta »
sono sostituite dalle seguenti: « l’accesso
all’opera protetta »;
2) e parole: « ovvero quando l’accesso
» sono soppresse;
d) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
« 4-bis. Le condizioni pattuite in violazione
del comma 4 sono nulle ».
ART. 12.
1. Alla sezione III del capo V della legge
22 aprile 1941, n. 633, dopo l’articolo
71-decies è aggiunto, in fine, il seguente:
« ART. 71-undecies. – 1. Le libere
utilizzazioni di cui al presente capo non
possono essere impedite per contratto né
attraverso l’apposizione all’opera di misure
tecnologiche di protezione di cui
all’articolo 102-quater ».
CAPO III
DEPOSITO DELLE OPERE DESTINATE
ALL’USO PUBBLICO
ART. 13.
1. Dopo l’articolo 69 della legge 22
aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito
dall’articolo 7 della presente legge, è
inserito il seguente:
« ART. 69-bis. – 1. Ai sensi della
normativa vigente in materia di deposito
legale, le biblioteche nazionali centrali,
nonché gli istituti indicati come depositari
delle opere destinate all’uso pubblico raccolgono,
conservano, documentano e rendono
accessibili tali opere.
2. Gli istituti depositari di cui al comma
1, sono, in particolare, autorizzati alla
conservazione e alla riproduzione delle
opere pubblicate su supporti digitali o
diffuse tramite rete informatica nei modi
adeguati alle esigenze dei loro servizi e alle
specificità delle opere stesse, per le quali
garantiscono l’accesso a utenti registrati
nei modi e nei tempi stabiliti da accordi
con i titolari dei relativi diritti ».
orso castano: siamo molto lontani dalla comprensione della realta' del web, fenomeno in grande espansione che non puo' e non deve essere imbrigliato con contradditorie, piccole concessioni. Non si vuole capire che la portata del fenomeno impone che l'accesso ad internet debba essere paragonato al telefono o alla televisione, cioe' ad uno strumento pubblico, o meglio ad un servizio pubblico ad acceso gratuito dove dovrebbe esserci la massima liberta' possibile, ovviamente ciascuno rispondendo di quel che pubblica. Uno strumento che e' sempre piu' indispensabile per la crescita culturale e scientifica.