Si riassumono le novità, introdotte dall'art. 84, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni per il rilancio dell'economia" (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013). Citiamo la Sent. n. 272 del 6 dicembre 2012 con la quale si dichiarava da parte della Consulta l'illegittimità costituzionale, per "eccesso" di delega legislativa, del "solo" comma 1, dell'art. 5, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nonché di tutte le altre disposizioni dichiarate incostituzionali in via consequenziale. Le altre principali novità sono: 1. Mediazione delegata: eliminazione del consenso delle parti per rimetterle dinanzi ai mediatori e obbligo del giudice di indicare l'organismo di mediazione cui le parti dovranno esperire il tentativo. In questa circostanza, la mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda. 2. Conciliazione e/o transazione processuale: l'art. 77 del Decreto in esame ha introdotto l'art. 185-bis c.p.c. ai sensi del quale il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. 3. Casi di non applicazione: la mediazione viene esclusa nei casi di cui all'art. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) 4. Durata: ridotto da quattro a tre mesi il periodo massimo entro il quale il procedimento di mediazione deve concludersi. 6. Costi: in caso di mancato accordo vengono ridotte le indennità per il procedimento rispettivamente: 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; 250 euro, per le liti di valore superiore. 7. Mediatori: tutti gli avvocati sono di diritto mediatori (resta il'obbligatorietà dell'aggiornamento e del tirocinio biennale). 8. Condominio: l'obbligatorietà della mediazione in materia di condominio è l'unica che, salvo modifiche in sede di conversione, sconterà la competenza territoriale (L. n. 220 del 2012, il quale ha previsto che in materia di condominio il tentativo di mediazione deve essere intrapreso a pena d'inammissibilità presso un organismo avente sede nella circoscrizione del Tribunale dove è situato il condominio).
venerdì 5 luglio 2013
le novita' ufficiali per la Mediazione Obbligatoria , e' il risultato di una trattativa
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