per il testo completo del decreto clicca (da leggioggi-it) :http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/06/decreto_fare.pdf
Riportiamo il pezzo riguardante la mediazione obbligatoria :
Capo VIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale
Art. 84
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo:
“L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; allo stesso comma,
sesto periodo, dopo la parola “documento,” sono inserite le seguenti parole: “se non
provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1,”;
b) all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi
regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi
che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione
non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per
la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;
c) all’articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole “salvo quanto disposto”
sono aggiunte le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”; allo stesso
comma, stesso periodo, le parole “invitare le stesse a procedere alla” sono sostituite dalle
seguenti parole: “disporre l’esperimento del procedimento di”; allo stesso comma, stesso
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; in tal caso l’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”; allo
stesso comma, secondo periodo, le parole “L’invito deve essere rivolto alle parti” sono
sostituite dalle seguenti parole: “Il provvedimento di cui al periodo precedente indica
l’organismo di mediazione ed è adottato”; allo stesso comma, terzo periodo, le parole “Se le
parti aderiscono all’invito,” sono soppresse;
d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si applicano” sono aggiunte le parole
“I commi 1 e”; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: “b-bis)
nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di
cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;”;
e) all’articolo 5, comma 5, prima delle parole “salvo quanto” sono aggiunte le parole
“Fermo quanto previsto dal comma 1 e”;f) all’articolo 6, comma 1, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente parola: “tre”; al
comma 2, dopo le parole “deposito della stessa” sono aggiunte le parole “e, anche nei casi in
cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del
comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5,”;
g) all’articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: “1. Il periodo di cui
all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e
2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”;
h) all’articolo 8, comma 1, le parole “il primo incontro tra le parti non oltre quindici’’
sono sostituite dalle seguenti parole: “un primo incontro di programmazione, in cui il
mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non
oltre trenta’’;
i) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “5. Dalla mancata
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi
previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.”;
l) all’articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo:
“Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili
conseguenze di cui all’articolo 13.”;
m) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole “Il verbale di accordo,” sono aggiunte le
seguenti parole: “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e”;
n) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Quando il
provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della
proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso
periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si 101
applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.”; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti
commi: “2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente
al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può
nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per
l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo
8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del
provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti
agli arbitri.”;
o) all’articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Gli avvocati
iscritti all’albo sono di diritto mediatori.”;
p) all’articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto previsto
dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,”; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta
la seguente lettera: “d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la
mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è
prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2.”; dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti commi: “5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L)
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la
parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a
produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione
necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il
procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle
indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del
procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 200 euro,
per le liti di valore superiore.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Nessun commento:
Posta un commento