…. ...Il tema della
flessibilità, …. favorire la crescita del Paese, a ben vedere, ha
dato vita a seguito della riforma definita con il decreto
legislativo n. 276/2003, a diverse tipologie contrattuali alternative
al classico contratto di lavoro subordinato senza per questo essere
riuscita a raggiungere un grado di positiva e costruttiva
flessibilità. ...La riforma, ad oggi, non sembra avere sortito gli
effetti desiderati, ....Il concetto di flessibilità ...corre il
rischio di degenerare nel precariato ...
…. non si può poi non
rilevare in seno al diritto del lavoro un’inadeguatezza
schizofrenica della tutela dei lavoratori, ove la stessa venga
accordata principalmente qualora ricorra il vincolo di
subordinazione, trascurando però quei rapporti che si trovano nella
zona grigia compresa tra il lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. e
quello autonomo ex art. 2222 c.c., nascenti proprio dalla riforma
posta in essere. ...Connotato da tensioni, ove le spinte dettate
dall’esigenza di flessibilità si intensificano, è poi lo spazio
afferente all’art. 2103 prevedente il potere di ius variandi del
datore di lavoro, ossia il potere direttivo datoriale, norma a tutela
dei lavorati che limita il potere di flettere le modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa all’interno dell’impresa
oltre limiti, in larga parte della giurisprudenza determinati. La
difficoltà di mutare mansioni al lavoratore come anche di
trasferirlo in altra sede dietro a comprovate ragione tecniche,
organizzative e produttive previste ex art. 2103 sono spesso state
viste da una parte della dottrina come paletti eccessivamente rigidi,
anche se a codesta norma va riconosciuto il merito di aver ricompreso
fattispecie lesive dei lavoratori nuove e sempre in evoluzione,
consentendo la difesa di essi da comportamenti anomali dei datori di
lavoro, come il danno da mobbing.…..... E’ indubbio che
l’Unione Europea spinga per la realizzazione di un mercato del
lavoro flessibile all’interno degli stati membri, come è evidente
nel Libro Verdesulla modernizzazione del diritto al lavoro del 22
novembre 2006, un testo che si prefigge di armonizzare le diverse
legislazioni del lavoro esistenti nei 27 Paesi dell’Ue e che, per
favorire l’occupazione, propone di allentare i vincoli e le
garanzie anche per chi ha un contratto a tempo indeterminato
prevedendo anche di intervenire sulle garanzie in uscita, ovvero su
tutto quell’apparato di norme che protegge il lavoratore da
licenziamenti facili. Alla base del Libro Verde vi è il
concetto di flexicurity, ossimoro usato per indicare due
necessità contrapposte, flessibilità e sicurezza, nel mercato del
lavoro.….La sua fattibilità nel nostro paese è ancora oggetto di
studio ma sembra essere questa la direzione che prenderanno le
prossime riforme ispirate in buona parte alle teorie di Pietro
Ichino , il quale propone una revisione dell’art. 18 come
contraltare ad un aumento dei contratti a tempo indeterminato.La
possibilità di riformare art. 18, L. 300/1970 …...rigidità,
da taluni ritenuta eccessiva, dell’articolo 18 dello statuto dei
lavoratori, che come confermano molteplici sentenze della Suprema
Corte di Cassazione, accorda quindi al lavoratore secundum legem la
possibilità di uscire discrezionalmente dal rapporto. Le critiche
sono andate a contestare la norma ove non consente al datore di
lavoro la facoltà di optare per la risoluzione del rapporto mediante
la corresponsione al prestatore d’una indennità pari a quindici
mensilità di retribuzione globale di fatto in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, lasciando al solo prestatore tale
facoltà. Per le imprese dunque verrebbe meno l’obbligo del
reintegro del lavoratore, mentre quest’ultimi beneficerebbero di
una nuova politica, da associare ad un più incisivo sistema di
sicurezza sociale, che favorendo i contratti a tempo indeterminato,
diventati più convenienti per i datori di lavoro, possa contrastare
il precariato. Si dovrebbe dunque arrivare ad una modernizzazione e
armonizzazione del diritto del lavoro ove flessibilità non sia più
sinonimo di incertezza e precarietà, cercando inoltre di sconfiggere
la piaga del lavoro sommerso. É d’uopo prevedere un
allentamento dei vincoli alla regolamentazione del rapporto di lavoro
subordinato e delle garanzie in uscita da esso, congiuntamente ad un
sensibile rafforzamento delle protezione sul mercato del lavoro,
cercando di cancellare anche le disuguaglianze territoriali,
favorendo in questo modo la mobilità e occupabilità dei
lavoratori,con conseguente aumento dell’occupazione......Devono
risultare sostenibili i lavori c.d. no standard che ora si collocano
tra quello autonomo e quello subordinato, attraverso uno sviluppo di
protezione sul mercato del lavoro che ad un’adeguata opera
legislativa al fine di trasformali in rapporti a tempo
indeterminato.
…. è, a nostro avviso,
auspicabile un ulteriore intervento dell’Unione, che dovrebbe
seguire da vicino il processo, magari emanando una nuova direttiva
che cerchi di uniformare, se possibile in modo ancora più incisivo,
le varie normative dei paesi membri. Il livello di integrazione
europea è ora infatti molto alto e si è effettivamente creato un
mercato comune del lavoro, il quale non potrà che beneficiare di
regole comuni, le quali dovrebbero rendere più equilibrate possibili
le normative in modo da impedire eccessivi trasferimenti verso quei
paesi Ue dove la flessibilità è più alta ed i diritti garantiti
minori e nei quali sia quindi più conveniente investire per le
aziende ed allo stesso tempo arginare la fuga di lavoratori verso
quei paesi in cui vengono, all’ombra di normative più favorevoli,
siglati contratti di lavoro più convenienti....... delle donne,
consentendone un’impiego nel mondo del lavoro superiore agli
attuali quarantanove punti percentuali della forza lavoro attiva,
attraverso il sostegno alle famiglie e all’investimento in day-care
e strutture di asilo. Si auspica altresì che si investa nei giovani
in quanto fonte principe di innovazione, cercando di sbloccare un
mercato del lavoro allo stato attuale connaturato da una persistente
immobilità, traente forza da una moltitudine di contratti precari
scarsamente utilizzati e da altri, come quello a tempo determinato,
caratterizzati da un elevato grado di incertezza e per questo
pericolanti, essendo facilmente attuabile secondo casistica la
riconversione in accordi a tempo indeterminato, comportando un enorme
rischio e deterrente per le imprese, tenendo conto della pesante
crisi che è in atto[10].
(Altalex, 5 gennaio 2011.
Articolo di Nicola Bettoli e Francesco Cortesi)
orso castano : con la consueta precisione Altalex cerca di chiarire cos'e' questa Flexecurity, che sostanzialmente piccona lo Statuto dei Lavoratori , non solo disponendo licenziamenti facili ma anche spostamenti , all'interno delle aziende di mansioni e livelli da parte dei padroni. Insomma una sconfitta verticale, senza possibilita' di contrattazione, ne' di intervento di un terzo neutrale (il giudice) , ne' di un Organismo come la Conciliazione Professionale (i conciliatori lavorano per il Ministero della Giustizia) , ma solo ed unicamente attraverso decisioni del padrone.
MONTI, VAI A CASA!!. NON DISTRUGGERE LA NOSTRA CIVILTA DEL LAVORO!: Se sei di destra, se non sei neppure capace di fare una patrimoniale per non disturbare i ricchi, se non sei capace di concertare con i sindacati,vattene !!!, non abbiamo bisogno di bocconiani doc, ne di maestrine piemontesi , "madonne della lacrimuccia" che con una penna rotta fanno squadra e distruggono diritti sulla scia delll'italo canadese del maglioncino dott.Marchionne!!
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