sabato 1 novembre 2014

Jobs act, ammortizzatori sociali: le nuove tutele ; cambia quasi nulla , neppure l'ombra di unobrello , o ombrellino, o di una alternativa seria per chi perde il lavoro, cioe' milioni di disoccupati



Da un punto di vista sistematico, il disegno di legge delega di riforma del lavoro Jobs act, che dopo l’approvazione del Senato passa all’esame della Camera, si presenta ora in un unico articolo rispetto ai 6 del disegno di legge originario.
Rimangono i sei mesi dall’approvazione definitiva della legge, per l’attuazione da parte dell’esecutivo mediante appositi decreti legislativi da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le tutele in tema di ammortizzatori sociali: principi e criteri della delega

Le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, collocati originariamente all’articolo 1, sono ora regolati dai commi 1 e 2 dell’unico articolo del provvedimento approvato dal Senato l’8 ottobre.

Tale obiettivo viene esplicitato al secondo comma nel quale sono previsti specifici ed articolati interventi sia per gli ammortizzatori sociali attivabili in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione e contratti di solidarietà) che per quelli destinati al sostegno della disoccupazione involontaria.

Cassa integrazione e contratti di solidarietà

Sul primo versante, la linea è quella di porre una stretta sulla cassa integrazione favorendo invece i contratti di solidarietà.
Si parte dall’eliminazione della possibilità di accedere alle integrazioni salariali per i casi di cessione d’attività, anche nei casi in cui tale ipotesi riguarda un ramo d’azienda.
L’accesso alla cassa integrazione sarà possibile solo allorquando saranno esaurite le possibilità di riduzione dell’orario di lavoro di natura contrattuale.
Rispetto al provvedimento originario, è stata prevista la possibilità di destinare una parte delle risorse destinate a tale ammortizzatore sociale a favore dei contratti di solidarietà.
La delega si occuperà anche della revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e cassa integrazione guadagni straordinaria, attraverso l’ individuazione di meccanismi di incentivazione della rotazione.
In ogni caso, rimane confermata l’impostazione del disegno di legge secondo la quale le imprese utilizzatrici saranno chiamate a concorrere al sostenimento dei costi.
Dall’altro invece, è prevista la differenziazione settoriale della contribuzione ordinaria destinata al finanziamento della prestazione in relazione all’effettivo utilizzo.
La delega prevede inoltre la revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà previsti dalla Legge Fornero ed in particolare all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il maxiemendamento ha specificato che dovrà essere fissato un termine certo per l’avvio di tali fondi.
Del tutto nuova invece la previsione della revisione anche dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà.

Verso la telematizzazione

Interventi anche per quanto concerne la semplificazione delle procedure burocratiche, prevedendo meccanismi di incentivazione delle procedure telematiche e digitali.
In realtà va ricordato che già da tempo la gestione delle procedure in larga parte viaggia mediante l’utilizzo di strumenti telematici, anche se una codificazione delle procedure può servire a fornire un quadro certo e magari l’auspicio che l’incentivazione possa significare anche venire incontro alle conseguenti incombenze gestionali derivanti dall’utilizzo delle procedure richieste.
Positiva la previsione della possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione attraverso strumenti certi ed esigibili.
Le ricadute potranno essere positive nella misura in cui riusciranno a superare l’attuale procedura che, dopo la fase sindacale, necessita di un’apposita domanda, la fornitura di una mole di documentazione spesso diversa a seconda delle sedi INPS competenti, l’approvazione di un’apposita commissione e quindi il rilascio delle autorizzazioni.
Burocrazia e tempi che vanificano l’esigenza di ottimizzare tempi e procedure.
Se si riuscirà a superare tale iter, indubbiamente i benefici saranno tangibili e dunque apprezzabili.

Disoccupazione

Per quanto riguarda invece gli interventi per la disoccupazione, l'ASpI verrà unificata (sparirà la mini aspi), la durata terrà conto dell'anzianità contributiva del lavoratore.
E’ prevista l’estensione ai collaboratori coordinati e continuativi con esclusione degli amministratori e sindaci , destinata a sostituire gli attuali strumenti a sostegno del reddito previsti che verranno soppressi.
Il filo conduttore di tale parte di delega è poi quello di rafforzare gli strumenti che possano servire a far stazionare tra gli inoccupati coloro che sono destinatari delle prestazioni per la disoccupazione involontaria.
A tal fine è previsto il coinvolgimento di coloro che percepiscono prestazioni in attività a l’attività a beneficio delle comunità locali.
In ogni caso, per evitare quanto accaduto negli anni passati e cioè che si possa pensare ad un consolidamento del rapporto all’interno di tali comunità, è previsto che le attività svolto non vadano a determinare aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche.
Il maxiemendamento approvato prevede una novità poi in merito alla previsione di un adeguamento delle  sanzioni e delle relative modalità di applicazione per i lavoratori che usufruiscono delle prestazioni che non siano disponibili a nuove occupazioni ovvero non aderiscano alle iniziative formative o alle attività a favore delle comunità locali previste.
Sul DDL Jobs act leggi:
Jobs act verso la fiducia sul maxi-emendamento, di A. Casotti – M. R. Gheido


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