martedì 18 gennaio 2011

4a puntata, di Paolo Pizzuti ,Universita' del Molise, Diritto del Lavoro, Brunetta e la sua mannaia incostituzionale

non può essere ammessa dall'ordinamento giuridico se non è finalizzata a tutelare altri valori costituzionali, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario (principio di proporzionalità del bilanciamento). Nel nostro caso, soltanto in presenza di una valutazione tecnicamente negativa del dirigente o di esigenze strutturali dell'amministrazione è possibile derogare a quel principio, poiché si impone l'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione.
Viceversa, in mancanza di tale presupposto, ciò che è considerato prevalente — sempre in ossequio al principio di buon andamento - è la continuità dell'azione amministrativa che presuppone la conservazione dell'incarico per i dirigenti che hanno conseguito gli obiettivi prefissati.
In questo senso, la Corte Costituzionale ha chiaramente affermato che "il rapporto di lavoro di natura dirigenziale, pur se caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico, deve essere connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongano che esso sia regolato in modo tale da assicurare la ten-denziale continuità dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico amministrativo e quelli di gestione", aggiungendo che "è, dunque, indispensabile, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 193 del 2002 e ordinanza n. 11 del 2002), che siano previste adeguate garanzie procedimenta-Ji nella valutazione dei risulta-t; ti e dell'osservanza delle diret-j tive ministeriali finalizzate alila adozione di un eventuale (provvedimento di revoca del-
l'incarico per accertata respoi sabilità dirigenziale" (Con Cost. 23 marzo 2007, n. 103 Inoltre, la necessità di una mo£ tivazione tecnica del prowe dimento di revoca delfincari co dirigenziale appare neces saria anche in funzione de, « principio di imparzialità della^ pubblica amministrazione, perg garantire che la selezione del I dirigente avvenga sulla base di valutazioni professionali e non meramente discrezionali. Il sistema basato sul merito in relazione ai risultati conseguiti dalle amministrazioni pubbliche, infatti, è funzionale al potenziamento del "livello di efficienza degli uffici pubblici, contrastando i fenomeni di scarsa produttività" (art. 7, co. 1, L. n.  15/2009) (Bettini, 2009, 298).Anche sul punto, la Consulta ha affermato che il controllo giurisdizionale sulla revoca degli incarichi ha la finalità "di garantire — attraverso la esternazione delle ragioni che stanno alla base della determinazione assunta dall'organo politico — scelte trasparenti e verificabili, in grado di consentire la prosecuzione dell'attività gestoria in ossequio al precetto costituzionale della imparzialità dell'azione amministrativa" (Corte Cost. n. 103 del 2007). Di conseguenza, la norma del 2010 che prevede la possibilità di revoca del dirigente, anche in mancanza di valutazione negativa o di esigenze strutturali, viola la regola che tutela la professionalità del lavoratore (pubblico o privato) senza che vi sia un'adeguata motivazione sul piano costituzionale.Non solo, secondo'i princìpi ricordati dal Giudice delle Leggi, essa si pone in aperto contrasto con i principi .............


orso castano : ringraziamo molto Paolo Pizzuti, pubblichiamo integralmente il suo articolo  per la sua precisione, chiarezza ed importanza. Quanto sta succedendo  ad opera del picconatore Brunetta nella PA va chiaramente documentato. Ancora Grazie. La Costituzione per Brunetta  e' solo un pezzo di carta.

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