.............6. Statutory regulations of representativeness
6.1, 6.2 – 6.4, 6.5
Non esiste in Italia una legge che stabilisca i criteri per determinare la rappresentatività dei sindacati o delle organizzazioni dei datori di lavoro nel settore privato.
La legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) stabilisce i diritti sindacali dei lavoratori e i diritti e i doveri per i rappresentanti sindacali. Per le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, la legge stabilisce, come unico limite alla nomina di un proprio rappresentante sul luogo di lavoro, la soglia dei 15 dipendenti per le imprese industriali e dei 5 dipendenti per le imprese agricole.
Misure aggiuntive in termini di diritti sindacali individuali e collettivi vengono concordate tra le parti nei contratti collettivi nazionali che stabiliscono, fra l’altro, anche i criteri per partecipare agli organismi bilaterali o trilaterali.
Le forme della rappresentanza sono regolate per legge, diritti più estesi sono regolati tramite un accordo interconfederale stipulato nel 1993 e dai singoli contratti di categoria.
6.3
Per i sindacati, il numero di iscritti ed i risultati delle elezioni per le Rappresentanze Sindacali UnitarieRSU o il numero di Rappresentanze Sindacali Aziendali RSA nei luoghi di lavoro danno modo di definire il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione nell’ambito delle loro relazioni, senza che ciò assuma alcun rilievo giuridico.
Alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi possono partecipare tutte le rappresentanze sindacali, anche quelle meno rappresentative. È interesse delle aziende, di solito, far partecipare più organizzazioni possibili per prevenire azioni conflittuali al proprio interno. Le aziende mirano a contrattare con organizzazioni che rappresentino almeno il 50% dei lavoratori in azienda.
Una volta sottoscritto un contratto collettivo nazionale, alla contrattazione decentrata successiva partecipano soltanto le organizzazioni firmatarie del contratto nazionale.
6.6
Per le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriali non esistono organismi che ne stabiliscano il peso rappresentativo. Quest’ultimo viene valutato sulla base del numero di imprese aderenti all’organizzazione.
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