Art. 1
(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).
1. Al fine di migliorare l’efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole medie
imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
i. l’aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato
finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla
garanzia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
ii. l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo
fino all’80% (ottanta percento) dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento
alle “operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che
vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni” e alle “operazioni finanziarie
di durata non inferiore a 36 mesi” di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 26 giugno 2012, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;
iii. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste
attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della
garanzia;
iv. misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle
piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento.
b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed
erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non
siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all’articolo 13 del
decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 3 è abrogato. 2
4. Al comma 3 dell’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è eliminato l’ultimo periodo.
5. Il comma 10-sexies dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. Conseguentemente,
all’articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011, le parole: “nonché alle grandi imprese
limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti,
secondo quanto previsto e nei limiti di cui all’articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” sono
soppresse.
Art. 2
(Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e
medie imprese)
1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie
imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l’acquisto,
anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche
aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le
finalità di cui all’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi
e prestiti S.p.A., per un importo massimo di 5 miliardi di euro.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del
contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro
per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti
finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto
di cui al successivo comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo,
rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con
le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L’erogazione del predetto contributo è
effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto
della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al
comma 8.
5.Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di
erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo
con il finanziamento di cui al comma 2.
6.La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del
finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 3
dell’economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di
concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
7.Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione Bancaria Italiana e
Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di
competenza, per la definizione, in particolare:
delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista di cui al comma 2,
anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;
dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l’utilizzo da parte delle
banche della provvista di scopo di cui al comma 2;
delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla
convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.
8.Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014, di 42 milioni di euro per l’anno 2015, di 70 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 34 milioni di euro per l’anno 2020 e di 12
milioni di euro per l’anno 2021. I predetti oneri sono posti a carico delle maggiori entrate di cui
all’articolo 16.
Art. 3
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)
1. Agli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per
il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che,
sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.
2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento
agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a
fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto
interministeriale del 24 settembre 2010, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento
regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilità
esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012,
n. 83, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme di cui al
comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo
comma ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i
criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure
per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi
d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori
oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree
interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
Art. 4
Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti 4
1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole “Per gli stessi clienti
vulnerabili” sono sostituite dalle seguenti “Per i soli clienti domestici”.
2. Per le gare d’ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui all’articolo 3 del
Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226 sono da intendersi di natura perentoria. In
particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull’ambito, avvia la procedura di gara
attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le date di cui all’Allegato 1 del decreto di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadenti nel
primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, devono intendersi prorogate
rispettivamente di otto mesi e quattro mesi. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è
presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all’articolo 2,
comma 1, del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei
due terzi dei comuni appartenenti all’ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di
riconsegna dell’ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti
pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.
4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione
competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo
economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad
acta.
5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all’articolo 3 del
Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226, come modificati dal comma 3, il 20% degli oneri di
cui all’articolo 8, comma 4, del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a
seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per
essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell’ambito corrispondente.
6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il
Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la
valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità
con l’articolo 5 del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.
7. All’articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole “se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo” sono sostituite
dalle parole “o la presenza di altri obblighi asimmetrici”.
8. All’articolo 28, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dall’articolo 18 del decreto legge 24 gennaio
2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, è aggiunto in fine il
seguente periodo: “Nel caso i Comuni non provvedano entro i termini perentori sopra indicati, il
provvedimento è adottato dalla Regione entro i quattro mesi successivi e, decorso tale termine, dal
Ministero dell’interno.”
9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti indicati all’articolo 6,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130, indicano al Ministero dello sviluppo
economico la loro volontà di mantenere la loro partecipazione nello sviluppo delle nuove effettive
capacità di stoccaggio tuttora da realizzare da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 dello stesso
decreto. Nel caso tali conferme non ammontino al valore complessivo di 4 miliardi di metri cubi di
capacità di stoccaggio, il piano di realizzazione di nuove capacità di cui al comma 3 dello stesso
articolo 5 è conseguentemente ridotto di un pari ammontare. Il Ministero dello sviluppo 5
economico, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta misure compensative
a carico del soggetto di cui all’articolo 5, comma 1. La attestazione di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n.130, è dovuta da parte dei soli soggetti detenenti quote di mercato,
calcolate con le modalità ivi indicate, superiori al 10%.
Art. 5
(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica)
1. Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni le parole: “volume di ricavi superiore a
10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro” sono sostituite dalle
seguenti: “volume di ricavi superiore a 500.000 euro e un reddito imponibile superiore a 80.000
euro.
2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della
copertura finanziaria di cui all’articolo 2 (verificare numerazione), alla riduzione della componente
A2 della tariffa elettrica deliberata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulla base delle
modalità individuate con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
introdotti dal comma 364 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il valore della componente del costo evitato di combustibile di
cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/92, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale
di conguaglio, è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas
naturale nei mercati all’ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n.
196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l’energia elettrica e del gas, ferma
restando l’applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 20 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2012. Il
Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in
conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai
commi 5 e 6.
5. Per l’anno 2013, il valore della componente di cui al comma 4 è determinato sulla base del
paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n.99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia
progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all’ottanta per cento nel primo trimestre,
al sessanta per cento nel secondo trimestre, al quaranta per cento nel terzo trimestre e al venti per
cento nel quarto trimestre. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al
margine di commercializzazione all’ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di
consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012. 6
6. In deroga ai commi 4 e 5, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime di
cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/92, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni,
fino al completamento dell’ottavo anno di esercizio il valore della componente di cui al comma 4 è
determinato secondo il paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso
dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento.
7. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.99
incompatibili con le norme del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione
effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell’energia elettrica.
Art 6
(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)
1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è
applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto
previsto dall’articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive
modificazioni, l’accisa al livello di imposizione, per l’anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri,
qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del
consumo di gasolio per finalità ambientali.
2. Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008,
il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione
definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo
sia modificato l’accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto
serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al
comma 16-bis è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all’articolo 9 del
citato regolamento (CE) n. 800/2008.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 4,75 milioni di euro per l’anno 2013 e
11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015 si provvede mediante riduzione dei consumi
medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante « Determinazione dei consumi medi dei
prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o
dell’esenzione dell’accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura
tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e Finanze viene disciplinata l’applicazione del presente articolo. 7
Art. 7
(Imprese miste per lo sviluppo)
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
“1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 6 e con le stesse procedure, possono
essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota
di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono
altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni
internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS)
o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei
Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un
Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare
gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.”
Art. 8
(Desk Italia: modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)
1.All’articolo 35, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “il Ministero dello sviluppo
economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri,” sono sostituite dalle seguenti: “la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del personale del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica, in raccordo con il Ministero dello
sviluppo economico ed il Ministero degli affari esteri,”.
Art. 9
(Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi comunitari)
1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato a ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le
amministrazioni, le agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza,
nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi
natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi
strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei
progetti realizzati con i medesimi fondi.
2. Al fine di adempiere alla Raccomandazione della Commissione europea del 29 maggio 2013 e al
fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento dell’Unione europea per i casi di
mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di
sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, lo
Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti
territoriali, può intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all’ente inadempiente secondo
quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo. 8
3. Le amministrazioni competenti all’utilizzazione dei diversi fondi strutturali, nei casi in cui
riscontrino criticità nelle procedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di
cui al comma 1, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al
fine di individuare le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli
ostacoli verificatisi.
4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze nel corso della Conferenza di
servizi di cui al comma 2, le amministrazioni, per la parte relativa alla propria competenza,
comunicano all’ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell’attuazione dei programmi,
progetti e interventi di cui al comma 1 e indicano quali iniziative ed atti da adottare. In caso di
ulteriore mancato adempimento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione,
l’amministrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate, adotta le iniziative necessarie al
superamento delle criticità riscontrate, eventualmente sostituendosi all’ente inadempiente attraverso
la nomina di uno o più commissari ad acta.
Art. 10
(Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete
pubblica)
1. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non
costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso
ad internet non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione
l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio
2005 , n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155.
2. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 è soppresso;
b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il decreto del Ministro delle poste e
telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 è abrogato”.
Art11
(Proroga del credito d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico)
1. Per i periodi d’imposta 2014 e 2015 spettano i crediti d’imposta di cui all’articolo 1, commi da
325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Ai
relativi oneri, pari ad euro 80 milioni per l’anno 2014 e ad euro 40 milioni per l’anno 2015, si
provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 24,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 9
CAPO II
MISURE PER IL POTENZIAMNETO DELL’AGENDA DIGITALE ITALIANA
Art. 12
(Governance dell’Agenda digitale Italiana)
1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 é sostituito dal seguente:
"2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo
economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la
coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro
dell'economia e delle finanze. La cabina di regia è integrata per gli aspetti relativi al settore
sanitario con un componente designato dal Ministro della salute. La cabina di regia presenta al
Parlamento, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche
dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un
quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e
delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale. Nell'ambito della
cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente
per l’innovazione e l’agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti
in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università,
presieduto dal Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale posto a capo di una
struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
2. Al decreto legge 22 giugno 2013, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da “del Ministro dell’economia e delle
finanze” sino alla fine del periodo;
b) all’articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da “altresì, fatte salve” sino a “istituzioni
scolastiche”;
c) all’articolo 21, il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il Direttore Generale
dell’Agenzia tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di
innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella
gestione di processi di innovazione.”
d) all’articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da “su proposta del Ministro dello
sviluppo economico” sino a “con il Ministro dell’economia e delle finanze”;
e) all’articolo 22, il comma 6, è sostituito dal seguente:
“6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla 10
nomina del Direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane
dell’Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle
dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del
rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle
risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo
stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello
appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel
caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale
percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici.”
Art. 13
(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)
1. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio
2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente comma: “ 3-quater. All’atto della richiesta della
carta d’identità elettronica o del documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di
richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell’Interno di cui al
comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all’atto di richiesta della
carta d’identità elettronica o del documento unificato.”.
2. Dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 14
(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati- Modifiche al decreto-legge 18 agosto
2012, n. 179)
1. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 agosto 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Nell’ambito del piano triennale di cui al comma precedente sono individuati i livelli
minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED,
nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario
all’utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in
materia di contratti pubblici.” 11
Art. 15
(Misure per favorire realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)
All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,” sono
inserite le seguenti “entro il 31 dicembre 2014”;
b) al comma 6, le parole “senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti
clinici presenti nel FSE” sono sostituite dalle seguenti “senza l'utilizzo dei dati identificativi
degli assistiti presenti nel FSE”;
c) al comma 15, dopo le parole “dei servizi da queste erogate” sono inserite le seguenti “,
ovvero avvalersi dell’infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e
conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall’Agenzia per
l’Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
“16. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all’Agenzia per
l’Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE;
17. L’Agenzia per l’Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell’ambito
dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura centrale per il FSE
di cui al comma 15;
18. L’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le
parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di
progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE,
verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7; b) monitorare la
realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di
progetto approvati;
19. Per la realizzazione dell’infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, è autorizzata una
spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015,
da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta
dell’Agenzia per l’Italia digitale. ” 12
Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi alle ore 15.20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi.
Il Consiglio dei ministri ha approvato, anzitutto, un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita. Il presidente del Consiglio ha sottolineato, in apertura, che questo provvedimento – unitamente al disegno di legge in materia di semplificazioni che verrà discusso la prossima settimana in Consiglio dei ministri - ha come base le 6 Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”). In particolare, i diversi interventi rispondono alle raccomandazioni di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali; sostenere il flusso del credito alle attività produttive anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti; intensificare gli sforzi per scongiurare l’abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola; proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso nel settore dei trasporti.
In apertura dei lavori il Consiglio ha dunque esaminato e approvato il decreto legge che prevede misure urgenti per il rilancio economico del Paese, il cosiddetto “Decreto Fare”.
INFRASTRUTTURE
Il decreto contiene misure, per un totale di oltre 3 miliardi di euro e con una ricaduta prevista a livello occupazionale di circa 30mila nuovi posti di lavoro (20mila diretti, 10 mila indiretti), in materia di infrastrutture. In particolare si prevede:
1) Lo sblocca cantieri
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce un Fondo di 2.030 milioni di euro (per il quadriennio 2013-2017) per consentire la continuità dei cantieri in corso o per l’avvio di nuovi lavori;
- Gli interventi finanziabili riguardano:
- miglioramento rete ferroviaria (interventi per la sicurezza immediatamente cantierabili per l’importo già disponibile di 300 milioni di euro),
- il collegamento ferroviario tra la Regione Piemonte e la Valle d’Aosta,
- gli assi autostradali della Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano;
- Asse collegamento tra la strada statale 640 e l’autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta
- Con una delibera del Cipe si finanzieranno:
- Asse viario Quadrilatero Umbria – Marche,
- La linea metropolitana M4 di Milano,
- Il collegamento Milano-Venezia terzo lotto Rho-Monza,
- La linea 1 della metropolitana di Napoli,
- L’asse autostradale Ragusa-Catania,
- La tratta Cancello –Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari,
- La tratta Colosseo – Piazza Venezia della metropolitana C di Roma
- Attenzione anche per quanto riguarda il “Corridoio Tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone”.
E ancora:È previsto un programma di interventi di sicurezza stradale per 300 milioni di euro per la riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale.
3) Rilancio porti e nautica
- Abolizione della tassa sulle piccole imbarcazioni;
- Rilancio dei porti attraverso la semplificazione e la facilitazione delle procedure per i dragaggi, la rimodulazione delle tasse portuali e l’implementazione dell’autonomia finanziaria dei porti per la manutenzione e la sicurezza.
EDILIZIA1) Ristrutturazioni nelle città
- Semplificazione e incentivazione del recupero e delle ristrutturazioni degli edifici nelle città.
2) Semplificazioni in materia di edilizia- Stop alle lungaggini burocratiche: l’interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio;
- Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria.
3) Semplificazioni in materia di DurcPer i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva:
- Si potrà acquisire in via informatica;
- avrà validità di 180 giorni.
IMPRESA1) Più facile accedere al fondo di garanzia delle Pmi
Per riattivare il circuito del credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, per consentire l’accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese. A questo scopo, in particolare, si dispone la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia che allargherà notevolmente la platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo ed è stato programmato un cospicuo rifinanziamento, in sede di Legge di Stabilità, che consentirà di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi.
2) 5 miliardi per l’acquisto di nuovi macchinari
Le Pmi potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
I finanziamenti:
- saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate;
- avranno durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa.
3) Sostegno ai grandi progetti di ricerca e innovazione industrialeViene istituito un “Fondo di garanzia per i grandi progetti” con una dotazione di 50 milioni per il 2013 e il 2014.
4) Rifinanziamento di contratti di sviluppo
Con il finanziamento dei Contratti di Sviluppo nel Centro-Nord, gestiti da Invitalia, abbiamo posto le condizioni per avviare in tempi rapidi almeno 20 grandi progetti di investimento che diversamente non sarebbero partiti, assicurando non solo un significativo impatto economico, ma anche un’importante ricaduta sul fronte occupazionale.
5) Più concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti
Viene inoltre ampliata l’apertura del mercato del gas naturale, liberalizzando completamente le piccole e medie aziende, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea e dall’Antitrust. Sono previste poi misure volte ad accelerare l’avvio delle gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, dalle quali deriveranno minori costi per i cittadini utenti e significative entrate per gli enti locali.
6) Riduzione delle bollette dell’elettricità
In particolare, abbiamo modificato le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6, in modo progressivo, portandole in linea con i prezzi di mercato che si sono significativamente ridotti nell’ultimo periodo; abbiamo bloccato la maggiorazione degli incentivi all’elettricità prodotta da biocombustibili liquidi, maggiorazione che avrebbe comportato un aumento delle tariffe di 300 milioni all’anno e avrebbe premiato impianti con scarsi benefici ambientali che saranno invece oggetto di iniziative di riqualificazione.
7) Imprese miste per lo sviluppo
- crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste;
- crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, per il finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo.
8) Burocrazia zeroÈ prevista la predisposizione di un piano nazionale per le zone a ‘burocrazia zero’.
9) Multa alle P.A. che ritardano
Viene introdotto un indennizzo monetario a carico delle P.A. in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Se il titolare del potere sostitutivo (cioè chi subentra al funzionario ‘ritardatario’) non conclude la procedura, scatta un risarcimento pari a 50 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro. Se non liquidata, la somma può essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata.
10) Certificati medici inutili
Sono eliminate tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati. Non vi saranno più per i cittadini adempimenti onerosi resi inutili dalle recenti novità legislative in materia di sorveglianza sanitaria sui luoghi del lavoro.
AGENDA DIGITALE
1) La nuova governance
Il decreto riorganizza e rende più snella e operativa la governance dell’Agenda digitale. Anzitutto si ridefiniscono i compiti della cabina di regia che, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, presenterà al Parlamento un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento, nonché delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale medesima.
La cabina di regia si avvale di un Tavolo permanente, composto da esperti e rappresentanti delle imprese e delle università, presieduto da Francesco CAIO, nominato dal governo commissario per l’attuazione dell’Agenda digitale (“Mister Agenda digitale”).
L’Agenzia per l’Italia digitale viene poi sottoposta alla vigilanza unicamente del Presidente del Consiglio.
2) Le novità
- Domicilio digitale: all’atto della richiesta della carta d’identità elettronica o del documento unificato, il cittadino potrà chiedere una casella di posta elettronica certificata;
- Razionalizzazione dei Centri elaborazione dati (CED);
- Fascicolo sanitario elettronico (FSE): le regioni e le province autonome dovranno presentare il piano di progetto del FSE all’Agenzia per l’Italia digitale entro il 31 dicembre 2013. Entro il 31 dicembre 2014 questo sarà istituito. L’Agenzia per l’Italia digitale e il ministro della Salute dovranno valutare e approvare i progetti.
3) Wi-fi libera come in EuropaE' stata inoltre prevista la liberalizzazione dell'accesso ad Internet, come avviene in molti Paesi europei. Resta però l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità mediante l'identificativo del dispositivo utilizzato. L’offerta ad internet per il pubblico sarà libera e non richiederà più l'identificazione personale dell'utilizzatore.
DONAZIONE DEGLI ORGANI
Per rendere più efficiente l’operatività del sistema nazionale dei trapianti, si è introdotto l'obbligo per i Comuni di comunicare tempestivamente con mezzo telematico al Sistema Informatico Trapianti gli atti di consenso all’espianto manifestato ai donatori. Per tale via sarà possibile accelerare significativamente le procedure finalizzate all’espianto e al trapianto degli organi.
SEMPLIFICAZIONE FISCALE
1) Responsabilità fiscale delle imprese
Viene abolita la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti IVA.
2) Pignorabilità delle proprietà immobiliari
Se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli).
Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l'esproprio dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro.
L’esecuzione dell'esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi.
Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro.
3) Riscossione
Secondo le norme in vigore, la società di riscossione Equitalia può concedere al debitore una dilazione dei pagamenti per l'estinzione del debito fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili. Tale accordo di rateizzazione decade se il debitore non effettua il pagamento di due rate consecutive.
La norma varata oggi prevede che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento possono essere aumentate, fino a un massimo di 120 rate mensili. L'estensione è concessa a condizione che sia accertata una grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario.
Inoltre, il numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell'accordo di rateizzazione è aumentato a 8 rate anche non consecutive.
4) Equitalia
La proroga della concessione ad Equitalia del servizio di riscossione per conto degli enti locali, già prevista dal dl 35/2013 soltanto per la riscossione dei tributi, si estende ai crediti non tributari (ad esempio, sanzioni amministrative quali le multe).
Si anticipa a settembre 2013 il termine oggi fissato al 31 dicembre 2013 entro cui adottare il Dm che ridefinirà il quantum dovuto a Equitalia con il superamento del sistema dell’aggio.
5) Abrogazione del modello 770 mensile
Non ci sarà più l’obbligo di comunicare, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli.
6) Procedure per la comunicazione dei fabbisogni standard (Comuni)
La decorrenza dei termini (60 giorni) entro i quali i Comuni devono restituire compilati alla SOSE i questionari relativi ai fabbisogni standard si calcola dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore delle Finanze.
AMBIENTE
1) Gestione delle acque sotterranee
Le nuove disposizioni di semplificazione in materia di gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati (Art. 243 del D.lgs. 152/2006) riducono gli oneri a carico degli operatori interessati e accelerano le procedure amministrative relative agli interventi. Senza incidere sulle garanzie di tutela delle risorse ambientali, le nuove norme sono studiate per favorire la crescita delle attività economiche interessate.
2) Terre e rocce di scavo
Le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono volte a semplificarne l’utilizzo, chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.
3) Materiali di riporto
Viene semplificata la disciplina dei materiali di riporto di cui al D.L. 2/2012, convertito con modificazioni dalla L. 28/2012 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale). Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.
4) Semplificazioni per i campeggi
Per risolvere alcune questioni interpretative spesso causa di ostacolo ad attività turistiche all’aperto, viene chiarita la portata di alcune norme concernenti l’attività di posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno. In particolare, facendo riferimento a normative di settore contenute in diverse leggi regionali, con le nuove norme i campeggi non necessitano di permesso a costruire, laddove detto posizionamento sia effettuato in conformità alle leggi regionali applicabili ed al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso a costruire per le medesime strutture ricettive.
5) Interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania
Si predispone uno strumento per l’accelerazione delle procedure di competenza degli Enti locali per la realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti di gestione dei rifiuti nella Regione Campania, già previsti dalla normativa e dalla pianificazione vigente ma non ancora realizzati. Tale accelerazione è dettata anche dall’esigenza di evitare una possibile condanna dell’Italia nella procedura di infrazione 2007/2195, che si preventiva nell’ordine di 8 milioni di euro giornalieri, oltre alla perdita di un ingente finanziamento comunitario stanziato per la problematica dei rifiuti nella Regione Campania. A tali fini, è stato previsto il ricorso alla nomina di commissari nominati dal Ministro dell’Ambiente che effettuino gli interventi necessari in caso di inadempienza degli enti competenti in via ordinaria, al pari di quanto già previsto nella Legge di Stabilità 2013 con riguardo al Commissario per le emergenze rifiuti urbani in Provincia di Roma.
ISTRUZIONE, UNIVERSITà, RICERCA
1) Sblocco del turn over al 50% per Università ed enti di ricerca dal 2014
Si ampliano le facoltà di assumere delle università e degli enti di ricerca per l’anno 2014, elevando dal 20% al 50% il limite di spesa consentito rispetto alle cessazioni dell’anno precedente (turn over). Le singole università potranno quindi assumere nel rispetto delle specifiche disposizioni sui limiti di spesa per il personale e per l’indebitamento senza superare, a livello di sistema, il 50% della spesa rispetto alle cessazioni. Con questo provvedimento si liberano posti per 1.500 ordinari e 1.500 nuovi ricercatori in “tenure track” sul Ffo nel 2014. Spesa prevista: 25 milioni nel 2014; 49,8 nel 2015.
2) Borse di mobilità per studenti capaci e meritevoli
Cinque milioni per il 2013 e per il 2014, 7 milioni per il 2015 da iscrivere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'erogazione di "borse per la mobilità" a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l’anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea in regioni diverse da quella di residenza. Le risorse saranno suddivise tra le regioni con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le borse saranno attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio.
3) Rendere più flessibile il sistema di finanziamento delle università e semplificare le procedure di attribuzione delle risorse
Per questo si unificano in unico fondo le risorse attualmente destinate al finanziamento ordinario delle università (FFO) alla programmazione triennale del sistema, ai dottorati, e agli assegni di ricerca. Nello stesso provvedimento si decide di sottoporre all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) la valutazione dei servizi delle università e degli enti di ricerca per semplificare il sistema di valutazione attualmente in vigore.
4) Interventi straordinari a favore della ricerca
Il Ministero favorirà interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del 50% della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili sul Fondo per la ricerca applicata (FAR). Si tratta di utilizzare il fondo rotativo, che si alimenta con i rientri del credito agevolato, che contiene anche risorse da destinare a contributi a fondo perduto. Gli interventi da finanziare riguardano principalmente lo sviluppo di start up innovative e di spin off universitari, la valorizzazione di progetti di social innovation per giovani con meno di 30 anni, il potenziamento del rapporto tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese, il potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
SEMPLIFICAZIONE PER LA CITTADINANZA
Semplificazione delle procedure di riconoscimento della cittadinanza del figlio nato in Italia da genitori stranieri al compimento della maggiore età - nei casi previsti dalla legge - in modo da evitare che disfunzioni di natura amministrativa o inadempienze da parte di genitori o di ufficiale di Stato Civile possano impedire il conseguimento della cittadinanza stessa.
GIUSTIZIA CIVILE
Lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora. Siamo al 158° posto nel mondo nell’indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi e 1.210 giorni è la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti. Allarmante è, inoltre, il numero di condanne riportate dallo Stato per violazione del termine della ragionevole durata dei processi.
Cosa cambia
Per far fronte a queste criticità il decreto contiene una serie di misure volte a:
1. Incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza.
A tal fine si prevede:
- la possibilità – nell’ambito dei processi di divisione di beni in comproprietà (notoriamente lunghi) – di attribuire la delega a un notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione, quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene.
2. Contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla certezza del credito.A tal fine si prevede:
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione che il giudice quando è presentata opposizione a decreto ingiuntivo debba fissare la prima udienza non oltre 30 giorni e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione.
Le aspettativePer effetto delle misure introdotte ci si attende, nei prossimi 5 ANNI, un consistente abbattimento del contenzioso civile, nonché un incremento dei procedimenti definiti. In particolare:
- TRIBUNALI Definiti in 5 anni: + 675.000
- APPELLO Definiti in 5 anni: + 262.500
- CASSAZIONE Definiti in 5 anni: + 20.000
IMPATTO TOTALE IN 5 ANNIIl Consiglio ha approvato, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Nunzia De Girolamo, per i Beni e le Attività Culturali, Massimo Bray, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Andrea Orlando, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, un disegno di legge, che verrà sottoposto al parere della Conferenza unificata, per il contenimento del consumo del suolo ed il riuso del suolo edificato. L’intervento normativo è finalizzato al contenimento del consumo di suolo, alla valorizzazione del suolo non edificato, alla promozione dell'attività agricola che sullo stesso si svolge o potrebbe svolgersi, nonché alla valorizzazione del suolo come risorsa da tutelare anche ai fini di mitigazione prevenzione del rischio idrogeologico.
La salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano, infatti, un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva «cementificazione» della superficie agricola nazionale.
Uno degli obiettivi prioritari del provvedimento consiste nella previsione del riuso e della rigenerazione edilizia del suolo edificato rispetto all’ulteriore consumo di suolo. In sostanza, il complessivo scopo finale della legge è quello di impedire che il suolo venga eccessivamente “eroso” e “consumato” dall'urbanizzazione e al contempo promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di aree già interessate da processi di edificazione.
(Altalex, 17 giugno 2013. Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 9 del 15 giugno 2013)