"La strada per l'approvazione definitiva è ancora in salita. Il Ddl è infatti ora in commissione Affari Costituzionali per ricevere un parere alla luce delle modifiche del Titolo V , per verificare che il provvedimento non sia in contrasto con l'autonomia delle Regioni in campo sanitario. In attesa di scoprire il destino del ddl, ecco una sintetica rassegna delle principali modifiche apportate dalle Comissio-ne Affari Sociali.
ARTICOLO 2-Gli organi dell'Azienda1. Sono organi dell'Azienda il Direttore generale (Dg), il Collegio di dirczione e il Collegio sindacale. Al Collegio di dirczione spettano poteri in relazione all'atto aziendale, ai programmi di ricerca e formazione, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale.
2. La Regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di dirczione, prevedendo la partecipazione di diritto del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, negli Irccs, del direttore scientifico, nonché la partecipazione di due rappresentanti elettivi delle unità operative, un rappresentante elettivo dei direttori di dipartimento, un rappresentante elettivo delle professioni sanitarie. La Regione può integrare tale composizione con la rappresentanza di altre figure professionali presenti nell'Azienda. Nelle Aziende miste è assicurata la rappresentatività della componente ospedaliera e di quella universitaria.
ARTÌCOLO 3 -La nomina dei Direttori generali
I . Fermi restando tutti gli altri requisiti previsti, i candidati dovranno presentare un certificato di superamento (e non più di "frequenza") di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie. I Dg già in carica dovranno adempiere a tale obbligo entro 1 2 mesi dall'introduzione della legge, pena la decadenza dell incarico. 2. 11 trattamento economico del Dg è stabilito dalla Regione nel limite del trattamento economico massimo complessivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica, incrementato del 20% ed eventualmente incrementato fino a un massimo dei 20% con la retribuzione di risultato.
II trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito dalla Regione entro il limite dell'85% di quello spettante al Dg, compresa la quota del 20% per gli obiettivi raggiunti.
ARTICOLO 4 -La nomina dei Direttori di Struttura Complessa
2. La nomina del direttore di struttura spetta al Dg previo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che riporti i requisiti curriculari e le competenze professionali richieste almeno 3 mesi prima che il posto si renda vacante. Il Dg nomina una commissione di tre membri presieduta dal direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa dipendenti del Ssn della disciplina oggetto dell'incarico, individuati attraverso pubblico sorteggio da un elenco regionale redatto e curato dalla Giunta regionale ed aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il sorteggio viene effettuato successivamente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande. La commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato e presenta al Dg una terna all'interno della quale il Dg nomina, con provvedimento motivato, il vincitore. Nelle Aziende ospedaliero-universitarie la nomina del Direttore di struttura complessa a dirczione universitaria è effettuata dal Dg sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del dipartimento ad attività integrata cui afferisce l'unità operativa. (Abrogato il comma che stabiliva la presenza di un professore universitario nella commissione di valutazione delle Aziende ospedaliero-universitarie)
2-ter. L'incarico di dirczione di struttura complessa ha una durata di 5 anni (e non più "da 5 a 7 anni"), con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
ARTICOLO 8-Limiti di età
1. Alzato da 65 a 70 anni il limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Ssn, compresi i responsabili di struttura complessa.L'intera dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Ssn viene esonerata dall'applicazione della legge 102/2009.
ARTICOLO 9-Esclusività e ìibera professione
1. 11 dirigente medico e sanitario dipendente deve avere con il Ssn rapporto unico, che non esclude l'attività libero-professionale purché espletata fuori dell'orario di lavoro.
2. I volumi di prestazioni libero-professionale non devono essere uperiori a quelli assicurati per i compiti istituzionali né superiori al 50% dell'impegno orario di servizio richiesto all'Azienda per i compiti istituzionali."
orso castano : finalmente la sanita' sembrerebbe tornare in mano a chi vi lavora tutti i sacrosanti giorni dentro , con ridata importanza a chi , finora umiliato, ha fatto la scelta del tempo pieno perche' convinto che fosse la scelta professionale piu' giusta. Ora staremo a vedere chi si opporra' in parlamento all'accordo raggiunto in Commissione : il solito Brunetta , rottamatore nazionale ? La Casta politica pentita che fa il voltafaccia e rovescia gli accordi ? Vedremo......
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