mercoledì 29 ottobre 2014

TTIP approvato dal CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA il 17 giugno 2013 e ora reso pubblico con decisione dello stesso Consiglio del 9 ottobre 2014.

orso castano : l'associazione radicale esperanto fa una critica forte a questo trattato. Gli USA non vogliono in nessun modo un'Europa forte ed unita , magari con la Russia dentro. Sarebbe , collocata com'e', al centro del mondo , un'entita' fortemente competitiva per i loro prodotti.L'Europa ha accumulato un sapere tecnologico che non e' da meno di quello americano, la Russia ha una grande quantita' di materie prime, Ma l'Europa ha bisogno di unificarsi e di difendersi anche  dagli attacchi sotterranei che molti paesi arabi, forti del petrolio gli stanno portando sul piano energetico, ma c'e' chi rema contro la nostra autonomia energetica compatibile.Se e' questa la filosofia geopolitica che si snoda sotto i nostri occhi, e' chiaro cosa fare, ma Renzi e' aggrappato alla sua crollante poltrona ed e' rigido, non sa fare politica! Si muove maldestramente in politica estera ; vedremo cosa sapra' fare per riunificare realmente un'Europa  riottosa e conflittuale al suo interno. Occorrerebbero statisti di ben altra leva. Il Sindaco di Firenze dovrebbe farsi da parte . La sua supponenza ed arroganza potrebbero portarci sul baratro. Renzi lavora per "lo sfascio delle forze produttrici e non assolutamente per la loro unita'. Si pone come arbitro ma non lo sa fare. E' ondivago: un giorno rifiuta di parlare con i sindacati ed un altro giorno, resosi conto della loro forza, fa fare dai suoi amici timidi affondi. Il panorama si fa sempre piu' chiaro e sarebbe ora che Renzi si facesse da parte per , almeno in politica estera affidare il testimone a chi ne sa piu' di lui. 

 (clicca per leggere tutto il trattato)  ,per una riflessione critica vai su http://notizie.radicali.it/articolo/2014-10-28/intervento/un-milione-di-firme-europee-fermare-il-ttip-e-il-ceta-siamo-oltre-700

L’Associazione Radicale Esperanto è l’unica organizzazione italiana che, insieme a centinaia di altre in Europa, sta raccogliendo 1 milione di firme per fermare gli accordi presi sottobanco da Stati Uniti, Unione Europea e Canada e che terranno i nostri servizi pubblici ostaggio delle grandi multinazionali.
L’appello, rigorosamente in italiano - oggi, considerata l’occupazione linguistica inglese in atto in Italia, è bene non darlo per scontato - è sottoscrivibile sul sito tripla w.eraonlus.org
L’ERA unica organizzazione ufficiale italiana nella raccolta di 1.000.000 di firme contro TTIP e CETA.Se vogliamo il servizio sanitario gestito nell'interesse pubblico, se vogliamo proteggere il futuro del nostro ambiente, se vogliamo fermare la prevista perdita di un milione di posti di lavoro, se vogliamo proteggere i prodotti delle nostre tradizioni culinarie e la nostra industria alimentare da organismi geneticamente modificati o da prodotti chimici nocivi, dobbiamo renderci conto che questi e altri settori saranno colpiti dal TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership - Partenariato Transatlantico del commercio e degli investimenti) e dal CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement - Accordo economico e commerciale globale).
Accordi commerciali preparati in modo occulto proprio con il principale paese dedito allo spionaggio e all’imbroglio con gli alleati europei, e con l’altro paese coinvolto, il Canada che, insieme a Regno Unito, Nuova Zelanda e Australia, costituiscono i Five Eyes, il sistema di spionaggio anglofono globale con l'NSA alla guida, costituiscono dei veri e propri cavalli di Troia che metteranno in ginocchio il sistema di solidarietà europeo. 
È altresì sempre più chiara, ora, la vera motivazione che spingeva Obama nel costringere in ogni modo l’Europa a sempre maggiori sanzioni economiche contro la Russia, un mercato con un paese confinante con un numero di abitanti uguale a quello statunitense ma con maggiori materie prime. Non era la questione della democrazia in Ucraina bensì quella di isolare l’Europa via terra per costringerla ad una unica via d’uscita, la loro.
Lori Wallach, dell’Osservatorio sul Commercio Globale di Public Citizen, organizzazione che per statuto non accetta finanziamenti da lobby o da governi, ha pubblicamente detto «Conosco molti di questi lobbisti. Li ho sentiti dire: ‘È fantastico che la crisi picchi duro i paesi europei, sono disperati. Hanno un tale bisogno di crescita che accettano condizioni che non avrebbero mai accettato nel 1998, nel 2000 o nel 2005’».
Sono oltre  700.000 finora le persone che hanno sottoscritto l’appello, dobbiamo arrivare ad un milione al più presto: www.eraonlus.org

Natura e campo d'applicazione dell'accordo.
1. L'accordo deve contenere esclusivamente disposizioni, applicabili tra le Parti, in materia di scambi commerciali e di questioni attinenti al commercio. Esso deve confermare che il partenariato transatlantico sugli scambi e sugli investimenti si basa su valori comuni, comprese la tutela e la promozione dei diritti umani e la sicurezza internazionale.
2. L'accordo deve essere ambizioso, globale, equilibrato e pienamente coerente con le norme e gli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
3. L'accordo deve prevedere la reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e servizi nonché norme riguardanti questioni attinenti agli scambi commerciali, con ambizioni molto elevate che vanno oltre gli impegni esistenti nell'ambito dell'OMC.
4. Gli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo saranno vincolanti per tutti i livelli di governo.
5. L'accordo deve essere composto di tre elementi chiave: a) accesso al mercato, b) questioni
normative e ostacoli non tariffari e c) norme. Tutti e tre gli elementi saranno negoziati in
parallelo e formeranno parte di un unico sforzo in modo da garantire un risultato
equilibrato tra la soppressione dei dazi, l'eliminazione di inutili ostacoli normativi agli
scambi e il miglioramento normativo, conseguendo un risultato consistente in ciascuno dei
tre elementi nonché un'efficace apertura dei reciproci mercati.
Preambolo e principi generali
6. Il preambolo deve ricordare che il partenariato con gli Stati Uniti si basa su principi e
valori comuni coerenti con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esso
dovrà contenere, tra l'altro, i seguenti richiami:
- i valori condivisi in aree come i diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia e
lo stato di diritto;
- l'impegno delle Parti a favore dello sviluppo sostenibile e il contributo del
commercio internazionale allo sviluppo sostenibile per quanto riguarda i suoi aspetti
economici, sociali e ambientali, inclusi lo sviluppo economico, l'occupazione piena e
produttiva e il lavoro dignitoso per tutti, nonché la tutela e la conservazione
dell'ambiente e delle risorse naturali;
- l'impegno delle Parti per la conclusione di un accordo pienamente coerente con i loro
diritti e obblighi derivanti dall'OMC e favorevole al sistema di scambi multilaterali;
- il diritto delle Parti di prendere le misure necessarie per realizzare obiettivi legittimi
di politica pubblica in base al livello di tutela della salute, della sicurezza, dei
lavoratori, dei consumatori, dell'ambiente e della promozione della diversità culturale
sancita dalla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della
diversità delle espressioni culturali, che esse ritengono appropriato;
- l'obiettivo, che le Parti condividono, di tenere conto dei problemi specifici che le
piccole e medie imprese devono affrontare quando partecipano allo sviluppo degli
scambi commerciali e degli investimenti;
- l'impegno delle Parti di comunicare con tutte le altre parti interessate, compresi il
settore privato e le organizzazioni della società civile.
7. L'obiettivo dell'accordo è aumentare gli scambi e gli investimenti tra l'UE e gli Stati Uniti
realizzando il potenziale inutilizzato di un mercato veramente transatlantico, generando
nuove opportunità economiche di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un
maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa e ponendo le basi per
norme globali.
8. L'accordo deve riconoscere che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo essenziale
delle Parti, le quali intendono anche garantire e facilitare il rispetto degli accordi e delle
norme internazionali in materia ambientale e del lavoro promuovendo nel contempo elevati
livelli di tutela dell'ambiente, del lavoro e dei consumatori, coerenti con l'acquis dell'UE e
la legislazione degli Stati membri. L'accordo deve riconoscere che le Parti non
promuoveranno gli scambi o gli investimenti diretti esteri rendendo meno severe la
legislazione e le norme nazionali in materia di ambiente, lavoro, salute e sicurezza sul
lavoro o meno rigide le politiche e le norme fondamentali del lavoro o le disposizioni
legislative finalizzate alla tutela e alla promozione della diversità culturale.
9. L'accordo non deve contenere disposizioni che potrebbero pregiudicare la diversità
culturale o linguistica dell'Unione o dei suoi Stati membri, in particolare nel settore della
cultura, né impedire all'Unione e agli Stati membri di mantenere le politiche e le misure
esistenti a sostegno del settore della cultura, considerato il loro status speciale nell'UE e
negli Stati membri. L'accordo non pregiudica la facoltà dell'Unione e degli Stati membri di
attuare politiche e misure volte a tenere conto degli sviluppi in tale settore, in particolare
nel contesto digitale.
ACCESSO AL MERCATO
Scambi di merci
10. Dazi doganali e altri requisiti relativi all'importazione e all'esportazione
L'obiettivo è sopprimere tutti i dazi sugli scambi bilaterali, con lo scopo comune di
raggiungere una sostanziale eliminazione delle tariffe al momento dell'entrata in vigore
dell'accordo e una graduale abolizione di tutte le tariffe, salvo quelle più sensibili, in un
breve arco di tempo. Nel corso dei negoziati entrambe le Parti prenderanno in
considerazione le opzioni per il trattamento dei prodotti più sensibili, inclusi i contingenti
tariffari. All'entrata in vigore dell'accordo saranno aboliti tutti i dazi doganali, le tasse, gli
altri oneri e le restrizioni quantitative o gli obblighi di autorizzazione sulle esportazioni
verso l'altra Parte che non siano giustificati dalle eccezioni previste dall'accordo. I negoziati
devono affrontare i problemi relativi agli ostacoli rimanenti agli scambi di prodotti a duplice
uso che pregiudicano l'integrità del mercato unico.
11. Norme di origine
I negoziati mireranno a conciliare l'approccio dell'UE e degli Stati Uniti in materia di
norme di origine in modo da facilitare il commercio tra le Parti e tenere conto delle norme
di origine dell'UE e degli interessi dei produttori dell'Unione. Devono inoltre mirare a
garantire che gli errori amministrativi siano trattati in modo appropriato. Dopo la
presentazione di un'analisi da parte della Commissione sulle sue eventuali conseguenze
economiche, e previa consultazione del comitato della politica commerciale, sarà presa in
considerazione la possibilità di cumulo con i paesi vicini che abbiano concluso accordi di
libero scambio sia con l'UE sia con gli Stati Uniti.
12. Eccezioni generali
L'accordo deve comprendere una clausola sulle eccezioni generali ispirata agli articoli XX
e XXI del GATT
13. Misure antidumping e compensative
L'accordo deve comprendere una clausola sulle misure antidumping e compensative, la
quale riconosca che una qualsiasi delle Parti può prendere le misure appropriate contro il
dumping e/o sovvenzioni compensative conformemente all'Accordo dell'OMC
sull'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
1994 o all'Accordo dell'OMC relativo alle sovvenzioni e misure compensative. L'accordo
deve istituire un dialogo periodico in materia di difesa commerciale.
14. Misure di salvaguardia
Per massimizzare gli impegni in materia di liberalizzazione, deve essere inserita
nell'accordo una clausola di salvaguardia bilaterale che consenta ad una qualsiasi delle
Parti di rimuovere, in parte o integralmente, le preferenze se l'aumento delle importazioni
di un prodotto proveniente dall'altra Parte arreca o minaccia di arrecare un grave
pregiudizio alla sua industria nazionale.
Scambi di servizi e stabilimento
15. I negoziati sugli scambi di servizi devono tendere a vincolare l'esistente livello autonomo
di liberalizzazione di entrambe le Parti al livello di liberalizzazione più elevato raggiunto
dagli attuali accordi di libero scambio, conformemente all'articolo V del GATS, coprendo
sostanzialmente tutti i settori e tutte le modalità di fornitura, raggiungendo nel contempo
un nuovo accesso al mercato mediante la risoluzione del problema dei rimanenti ostacoli di
vecchia data all'accesso al mercato, con il riconoscimento della natura sensibile di taluni
settori. Inoltre gli Stati Uniti e l'UE dovranno prevedere impegni vincolanti per aumentare la
trasparenza, l'imparzialità e la legalità per quanto riguarda gli obblighi e le procedure in
materia di licenze e qualifiche, nonché per migliorare la disciplina normativa degli attuali
accordi di libero scambio degli Stati Uniti e dell'UE.
16. Le Parti devono convenire di assicurare un trattamento non meno favorevole per lo
stabilimento sul loro territorio di società, consociate o filiali dell'altra Parte di quello
accordato alle proprie società, consociate o filiali, tenendo debitamente conto della natura
sensibile di taluni settori specifici.
17. L'accordo deve creare un quadro atto a facilitare il reciproco riconoscimento delle
qualifiche professionali.
18. L'accordo non deve precludere l'applicazione delle eccezioni in materia di prestazione dei
servizi compatibili con le pertinenti norme OMC (articoli XIV e XIV bis del GATS). La
Commissione deve inoltre provvedere affinché nessuna disposizione dell'accordo vieti alle
Parti di applicare le loro disposizioni legislative e regolamentari e le condizioni
concernenti l'ingresso e il soggiorno purché queste ultime non annullino o compromettano i
vantaggi derivanti dall'accordo. Rimangono applicabili le disposizioni legislative e
regolamentari e le condizioni dell'UE e degli Stati membri in materia di lavoro.
19. L'elevata qualità dei servizi pubblici dell'UE deve essere preservata conformemente al
TFUE e in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e tenendo conto
dell'impegno dell'UE in tale settore, compreso il GATS.
20. I servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi ai sensi dell'articolo I.3 del GATS sono
esclusi dai presenti negoziati.
21. I servizi audiovisivi non saranno oggetto del presente capitolo.
22. L'obiettivo dei negoziati sugli investimenti deve essere di negoziare disposizioni sulla
liberalizzazione e sulla tutela degli investimenti, inclusi i settori di competenza mista quali gli
investimenti di portafoglio e gli aspetti della proprietà e dell'esproprio, in base ai livelli più
elevati di liberalizzazione e agli standard di tutela più alti che entrambe le Parti abbiano
negoziato finora. Previa consultazione con gli Stati membri e conformemente ai trattati UE,
l'inclusione della tutela degli investimenti e della risoluzione delle controversie tra
investitore e Stato (ISDS) dipenderà dall'eventuale raggiungimento di una soluzione
soddisfacente rispondente agli interessi dell'UE di cui al punto 23. La questione sarà
valutata anche considerando l'equilibrio finale dell'accordo.
23. Per quanto riguarda la tutela degli investimenti l'obiettivo delle rispettive disposizioni
dell'accordo deve essere:
- prevedere il più alto grado possibile di tutela giuridica e certezza del diritto per gli
investitori europei negli Stati Uniti;
- prevedere la promozione degli standard di tutela europei in modo da aumentare
l'attrattiva dell'Europa quale luogo di investimenti esteri;
- prevedere condizioni di parità per gli investitori negli Stati Uniti e nell'UE;
- fondarsi sull'esperienza degli Stati membri e sulle loro migliori pratiche legate agli
accordi bilaterali sugli investimenti con paesi terzi;
- non pregiudicare il diritto dell'UE e degli Stati membri di adottare e applicare,
conformemente alle loro rispettive competenze, le misure necessarie al
perseguimento non discriminatorio di legittimi interessi di politica pubblica negli
ambiti sociale, ambientale, della sicurezza nazionale, della stabilità del sistema
finanziario, della salute pubblica e della sicurezza. L'accordo deve rispettare le
politiche dell'UE e degli Stati membri per la promozione e la protezione della
diversità culturale.
Campo di applicazione: il capo dell'accordo dedicato alla tutela degli investimenti deve
coprire un ampio spettro di investitori e i loro investimenti, tra cui i diritti di proprietà
intellettuale, e applicarsi indipendentemente dal fatto che gli investimenti siano stati
effettuati prima o dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Norme di trattamento: i negoziati devono tendere a includere, in particolare ma non
esclusivamente, gli standard di trattamento e le norme seguenti:
a) trattamento giusto ed equo, incluso un divieto di misure irragionevoli, arbitrarie o
discriminatorie;
b) trattamento nazionale;
c) trattamento della nazione più favorita;
d) tutela dall'esproprio diretto e indiretto, compreso il diritto a un indennizzo
tempestivo, congruo ed effettivo;
e) completa tutela e sicurezza per gli investitori e gli investimenti;
f) altre disposizioni di tutela efficaci, come l'"umbrella clause";
g) libertà di trasferimento di fondi di capitale e di pagamento da parte degli investitori;
h) regole sulla surrogazione.
Applicazione: l'accordo deve essere volto a prevedere un meccanismo di composizione
delle controversie efficace e moderno, che garantisca la trasparenza, l'indipendenza degli
arbitri e la prevedibilità dell'accordo, anche mediante la possibilità di un'interpretazione
vincolante dell'accordo ad opera delle Parti. Va prevista la risoluzione delle controversie a
livello di Stati, che non deve però interferire con il diritto degli investitori di avvalersi dei
meccanismi di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato. Gli investitori devono
avere a disposizione l'ampia gamma di fori di arbitrato attualmente prevista dagli accordi
bilaterali sugli investimenti conclusi dagli Stati membri. Il meccanismo di risoluzione delle
controversie tra investitore e Stato deve contenere misure di salvaguardia contro richieste
manifestamente infondate o futili. Va presa in considerazione la possibilità di creare,
nell'ambito dell'accordo, un meccanismo d'appello applicabile alla composizione delle
controversie tra investitori e Stato e il rapporto adeguato tra il meccanismo di risoluzione
delle controversie tra investitore e Stato e i mezzi di ricorso interni............
.Appalti pubblici
24. L'accordo deve perseguire il più alto livello di ambizione, integrando i risultati dei negoziati
sulla revisione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) sotto il profilo del campo di
applicazione (entità appaltanti, settori, soglie, appalti di servizi, comprese in particolare le
opere pubbliche). L'accordo deve essere volto a rafforzare l'accesso reciproco ai mercati degli
appalti pubblici a ogni livello amministrativo (nazionale, regionale e locale) e quello dei
servizi pubblici, in modo da applicarsi alle attività pertinenti delle imprese operanti in tale
campo e garantire un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai fornitori
stabiliti in loco. L'accordo deve comprendere anche norme e regole per eliminare gli ostacoli
che incidono negativamente sui mercati degli appalti pubblici delle Parti, quali le prescrizioni
in materia di contenuti locali o produzione locale, in particolare le disposizioni "Buy
America(n)", procedure d'appalto, specifiche tecniche, procedure di ricorso ed eccezioni
esistenti (carve-out), anche per le piccole e medie imprese, in modo da ampliare l'accesso al
mercato e, se del caso, snellire, semplificare e rendere più trasparenti le procedure............

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