domenica 8 gennaio 2012

Le proposte del Garante

stralcio.....la parte finale , le proposte


"Libere professioni (le proposte)
Abolizione dei tariffari – Riforma della composizione degli organi disciplinari degli Ordini – Limitazione del potere degli Ordini in materia di corsi di formazione – Revisione della pianta organica dei notai – Eliminazione del controllo degli ordini sulla pubblicità dei professionisti 
L’Autorità ritiene che in tale settore, al fine di completare il processo di modernizzazione già avviato e consentire ad esso di svolgere un ruolo adeguato di sostegno alla crescita nel Paese, risulta necessario introdurre le seguenti misure:
a) abolizione espressa di qualsiasi forma di tariffario e, conseguentemente, abrogazione dell’art. 3, comma 5, lett. d), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui prevede che in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe
professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
b) esclusione della funzione disciplinare in capo agli Ordini, da attuarsi mediante modifica dell’art. 3, comma 5, lett. f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, prevedendo espressamente che negli organi indicati nella norma per l’esame delle questioni disciplinari entrino a far parte anche membri non iscritti agli albi e, limitatamente ai consigli locali, iscritti ad albi diversi da quello territoriale di competenza;
c) limitazione dei poteri dei Consigli degli ordini alla fissazione di requisiti minimi dei corsi di formazione, senza alcuna necessità di autorizzazioni o riconoscimenti preventivi, prevedendo forme di auto-dichiarazione da parte degli organizzatori con meri controlli a campione;
d) revisione della pianta organica dei notai (omissis);
e) abrogazione dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, nella parte in cui prevede il controllo, da parte degli ordini professionali, sulla trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti.
Distribuzione dei farmaci (l’analisi)
L’art. 32 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge dalla L. n. 214/2011, ha compiuto timidi passi in direzione di una apertura effettiva del mercato della vendita dei farmaci di fascia C, rinviando a un decreto ministeriale la definizione di aspetti essenziali della nuova disciplina. Su tale terreno occorre procedere con maggiore incisività.
La liberalizzazione della vendita dei farmaci in questione si andrebbe ad aggiungere a quella dei farmaci OTC realizzata con il D.L. n. 223/2006, convertito in legge dalla L. 248/2006, e che ha prodotto risultati particolarmente interessanti sia sotto il profilo della possibilità di scelta per il consumatore (oltre 250 corner nella grande distribuzione e circa 5000 parafarmacie) che sotto il profilo dei prezzi (sconti medi del 10 per cento anche nel canale delle farmacie, con punte del 30-40 per cento nei corner della grande distribuzione che, diversamente dalle parafarmacie, possono “sfruttare” il potere di acquisto delle grandi catene, spesso in grado di saltare la distribuzione all’ingrosso e comunque di sfruttare le economie di scala dal lato della domanda).
Se la liberalizzazione degli OTC ha reso “contendibile” circa l’8-10 per cento delle vendite delle farmacie, la liberalizzazione di tutti i farmaci di fascia C aggiungerebbe un altro 12-15 per cento all’alveo dei prodotti disponibili anche in punti vendita diversi, con un evidente effetto di potenziale, ulteriore riduzione dei prezzi, in virtù della accresciuta concorrenza nella distribuzione.
Risultati più significativi in questo senso potrebbero tuttavia derivare dall’eliminazione delle restrizioni all’apertura delle nuove farmacie (derivanti da piante organiche, restrizioni numeriche e obblighi di distanza minima) e al cumulo delle licenze (detenibili al massimo in un numero pari a 4); trattasi di misure del tutto inadeguate ai fini di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi. Tale obiettivo può essere invece più efficacemente conseguito attraverso la previsione di un numero minimo – anziché massimo – di farmacie nei diversi ambiti territoriali, evitando così un’artificiale e inefficiente limitazione degli accessi, ampliando le possibilità di scelta del consumatore e rafforzando gli incentivi al miglioramento qualitativo del servizio. Inoltre, i benefici derivanti dalla possibilità di gestire “catene” di farmacie, soprattutto in termini di economie di scala dal lato della domanda, si rifletterebbero in larga parte e fin da subito a favore dei consumatori in termini di prezzi più bassi. In questo senso, l’Autorità auspica che venga rimosso il vincolo relativo alla multi-titolarità e il limite di 4 farmacie almeno raddoppiato. Nel medio periodo, la maggior efficienza della distribuzione (e la possibilità di comprimere i margini di intermediazione, oggi ancora particolarmente elevati) finirebbe per riflettersi positivamente anche sulla spesa farmaceutica a carico del sistema sanitario nazionale.
Distribuzione dei farmaci (le proposte)
Liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C – Ampliamento della pianta organica – Estensione della multi-titolarità 
Nel settore della distribuzione farmaceutica, l’Autorità ritiene necessario adottare le seguenti misure pro-concorrenziali:
a) liberalizzare la vendita dei farmaci con prescrizione medica ma a totale carico del paziente (i cosiddetti farmaci di fascia C);
b) rimuovere gli ostacoli all’apertura di nuove farmacie, aumentando la pianta organica della stesse mediante la modifica dell’art. 1 della L. 2 aprile 1968 n. 475, e ampliare la possibilità della multi-titolarità. L’art. 5, comma 10, del D.L. del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, integra l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, prevedendo che un unico soggetto possa essere titolare al massimo di 4 farmacie. Tale vincolo, ove non completamente rimosso, andrebbe reso meno stringente così da poter cogliere i benefici derivanti dalle economie di scala. In questa prospettiva il numero massimo potrebbe essere aumentato fino ad almeno il doppio dell’attuale limite.


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