giovedì 25 luglio 2013

testo del "Decreto del fare"

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Riportiamo il pezzo riguardante la mediazione obbligatoria :
Capo VIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale
Art. 84
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: 
“L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di 
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; allo stesso comma, 
sesto periodo, dopo la parola “documento,” sono inserite le seguenti parole: “se non 
provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1,”;
b) all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di 
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da 

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di 
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto 
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione 
dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi 
regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di 
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi 
che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la 
scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione 
non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per 
la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni 
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;
c) all’articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole “salvo quanto disposto” 
sono aggiunte le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”; allo stesso 
comma, stesso periodo, le parole “invitare le stesse a procedere alla” sono sostituite dalle 
seguenti parole: “disporre l’esperimento del procedimento di”; allo stesso comma, stesso 
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; in tal caso l’esperimento del 
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”; allo 
stesso comma, secondo periodo, le parole “L’invito deve essere rivolto alle parti” sono 
sostituite dalle seguenti parole: “Il provvedimento di cui al periodo precedente indica 
l’organismo di mediazione ed è adottato”; allo stesso comma, terzo periodo, le parole “Se le 
parti aderiscono all’invito,” sono soppresse;
d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si applicano” sono aggiunte le parole 
“I commi 1 e”; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: “b-bis) 
nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di 
cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;”;
e) all’articolo 5, comma 5, prima delle parole “salvo quanto” sono aggiunte le parole 
“Fermo quanto previsto dal comma 1 e”;f) all’articolo 6, comma 1, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente parola: “tre”; al 
comma 2, dopo le parole “deposito della stessa” sono aggiunte le parole “e, anche nei casi in 
cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del 
comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5,”;
g) all’articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: “1. Il periodo di cui 
all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 
2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”;
h) all’articolo 8, comma 1, le parole “il primo incontro tra le parti non oltre quindici’’ 
sono sostituite dalle seguenti parole: “un primo incontro di programmazione, in cui il 
mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non 
oltre trenta’’;
i) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “5. Dalla mancata 
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può 
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo 
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi 
previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al 
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al 
contributo unificato dovuto per il giudizio.”;
l) all’articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: 
“Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili 
conseguenze di cui all’articolo 13.”;
m) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole “Il verbale di accordo,” sono aggiunte le 
seguenti parole: “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e”;
n) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Quando il 
provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della 
proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha 
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la 
condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso 
periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di 
importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli 
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si 101
applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto 
all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.”; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti 
commi: “2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente 
al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può 
nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per 
l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 
8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del 
provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti 
agli arbitri.”;
o) all’articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Gli avvocati 
iscritti all’albo sono di diritto mediatori.”;
p) all’articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto previsto 
dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,”; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta 
la seguente lettera: “d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la 
mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è 
prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2.”; dopo il comma 4 sono inseriti i 
seguenti commi: “5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle 
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) 
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la 
parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a 
produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione 
necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il 
procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle 
indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del 
procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, 
per le liti di valore superiore.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto.

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