giovedì 8 ottobre 2009

una proposta di legge su un argomento centrale per la liberta' sulla rete , clicca

Eletto nella circoscrizione X (LIGURIA), Lista di elezione: IL POPOLO DELLA LIBERTA'

da "Il Blog dell’Intergruppo Parlamentare 2.0"

..........una proposta di legge che ho da poco presentato alla Camera, la quale va a modificare alcuni punti dell’attuale normativa sul diritto d’autore che mi paiono cruciali per lo sviluppo delle nuove tecnologie intese come strumento di diffusione della cultura e del pensiero. Chi avesse piacere di approfondire la questione, è caldamente invitato a visitare il mio blog in cui è presente ogni dettaglio, e a farmi pervenire, tramite i commenti, la propria opinione. Buona lettura! Roberto Cassinelli

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2525 PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato CASSINELLI Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di libere utilizzazioni di contenuti protetti da diritto d’autore Presentata il 23 giugno 2009 CAPO I PROTEZIONE DELL’UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL’OPERA ART. 1. 1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « , come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione » sono soppresse. ART. 2. 1. All’articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Non è altresì considerata pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera effettuata gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale dello Stato ». ART. 3. 1. All’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l’inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell’opera, purché effettuato nell’ambito dell’attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione ». Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 2525 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAPO II UTILIZZAZIONI LIBERE DI OPERE PROTETTE DAL DIRITTO D’AUTORE ART. 4. 1. La rubrica del capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Utilizzazioni libere ». ART. 5. 1. Al comma 1 dell’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: « o giornali, anche radiotelevisivi, » sono inserite le seguenti: « nonché nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei gestori di servizi pubblici e degli organismi di diritto pubblico, ». ART. 6. 1. All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. È libera la riproduzione, con qualsiasi mezzo, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto »; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, la riproduzione per uso personale è consen- Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 2525 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI tita nei limiti del quindici per cento dell’opera complessiva o di ciascuna annata di periodico, escluse le inserzioni pubblicitarie »; c) al comma 4, le parole: « per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione » sono sostituite dalle seguenti: « idonei alla riproduzione di cui al comma 3 »; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte con qualsiasi mezzo all’interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al citato comma 3 non si applicano alle edizioni esaurite in commercio ». ART. 7. 1. L’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche pubblicamente accessibili e dalle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le istituzioni suddette, ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a disposizione per la consultazione non contemporanea da parte di singoli utenti individuati, inclusa quella nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Le opere cinematografiche Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 2525 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI o audiovisive o le sequenze di immagini in movimento, sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle opere e delle sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa. 2. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche di istituti e scuole di ogni ordine e grado, è dovuto un equo compenso; a tal fine è istituito, a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il diritto di prestito pubblico. I criteri per la ripartizione di tale Fondo da parte della SIAE tra gli aventi diritto e per la determinazione della provvigione spettante alla stessa società per l’opera di ripartizione, da prelevare a valere sulle risorse del Fondo medesimo, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate. 3. Per preservare l’opera o l’esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti e nei modi di cui all’articolo 68, comma 2, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione dell’opera o dell’esemplare, purché tale copia sia l’unica messa a disposizione degli utenti in sostituzione dell’esemplare originale ». ART. 8. 1. All’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e di altri materiali protetti quando l’utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, di critica e di discussione e a condizione che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore. In ogni caso sono liberi il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta »; b) il comma 1-bis è abrogato; c) il comma 3 è sostituito dai seguenti: « 3. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici. 3-bis. Sono altresì libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere o di altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o in materiali di altro tipo ». ART. 9. 1. L’articolo 71-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: « ART. 71-ter. – 1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su postazioni dedicate situate nei locali delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni. 2. Previo accordo con le associazioni delle categorie interessate, è libera la comunicazione o la messa a disposizione, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di edizioni non più in commercio, effettuata da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi a scopo di ricerca o di attività privata di studio, decorso un termine non inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione ». ART. 10. 1. All’articolo 71-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all’articolo 68, comma 2, o all’articolo 69, comma 1, o all’articolo 69-bis, per consentire l’esercizio delle eccezioni ivi previste »; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all’articolo 102-quater per consentire l’esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell’opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto acceso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater; compresa la corresponsione dell’equo compenso, ove previsto »; Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 2525 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI c) al comma 3 le parole: « avvenga sulla base di accordi contrattuali » sono sostituite dalle seguenti: « all’opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali ». ART. 11. 1. All’articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. È libera la riproduzione di fonogrammi e videogrammi, su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso personale, purché senza scopo di lucro direttamente derivante dall’attività di riproduzione e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, anche nel caso in cui all’opera siano apposte misure tecnologiche di protezione di cui all’articolo 102-quater »; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. È in ogni caso permessa la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da remoto da parte di una persona fisica per uso personale, fatto salvo l’equo compenso stabilito ai sensi dell’articolo 71-septies »; c) al comma 3: 1) le parole: « l’opera è protetta » sono sostituite dalle seguenti: « l’accesso all’opera protetta »; 2) e parole: « ovvero quando l’accesso » sono soppresse; d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4-bis. Le condizioni pattuite in violazione del comma 4 sono nulle ».   ART. 12. 1. Alla sezione III del capo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l’articolo 71-decies è aggiunto, in fine, il seguente: « ART. 71-undecies. – 1. Le libere utilizzazioni di cui al presente capo non possono essere impedite per contratto né attraverso l’apposizione all’opera di misure tecnologiche di protezione di cui all’articolo 102-quater ». CAPO III DEPOSITO DELLE OPERE DESTINATE ALL’USO PUBBLICO ART. 13. 1. Dopo l’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall’articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente: « ART. 69-bis. – 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di deposito legale, le biblioteche nazionali centrali, nonché gli istituti indicati come depositari delle opere destinate all’uso pubblico raccolgono, conservano, documentano e rendono accessibili tali opere. 2. Gli istituti depositari di cui al comma 1, sono, in particolare, autorizzati alla conservazione e alla riproduzione delle opere pubblicate su supporti digitali o diffuse tramite rete informatica nei modi adeguati alle esigenze dei loro servizi e alle specificità delle opere stesse, per le quali garantiscono l’accesso a utenti registrati nei modi e nei tempi stabiliti da accordi con i titolari dei relativi diritti ».

orso castano: siamo molto lontani dalla comprensione della realta' del web, fenomeno in grande espansione che non puo' e non deve essere imbrigliato con contradditorie, piccole concessioni. Non si vuole capire che la portata del fenomeno impone che l'accesso ad internet debba essere paragonato al telefono o alla televisione, cioe' ad uno strumento pubblico, o meglio ad un servizio pubblico ad acceso  gratuito dove dovrebbe esserci la massima liberta' possibile, ovviamente ciascuno rispondendo di quel che pubblica. Uno strumento che  e' sempre piu' indispensabile per la crescita culturale e scientifica.

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