martedì 18 giugno 2013

DECRETO (integrale) LEGGE TITOLO I DISPOSIZIONI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA CAPO I MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 1
(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).
1. Al fine di migliorare l’efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole medie
imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
i. l’aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato
finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla
garanzia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
ii. l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo
fino all’80% (ottanta percento) dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento
alle “operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che
vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni” e alle “operazioni finanziarie
di durata non inferiore a 36 mesi” di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 26 giugno 2012, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;
iii. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste
attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della
garanzia;
iv. misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle
piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento.
b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed
erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non
siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all’articolo 13 del
decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 3 è abrogato. 2
4. Al comma 3 dell’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è eliminato l’ultimo periodo.
5. Il comma 10-sexies dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. Conseguentemente,
all’articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011, le parole: “nonché alle grandi imprese
limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti,
secondo quanto previsto e nei limiti di cui all’articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” sono
soppresse.
Art. 2
(Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e
medie imprese)
1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie
imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l’acquisto,
anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche
aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le
finalità di cui all’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi
e prestiti S.p.A., per un importo massimo di 5 miliardi di euro.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del
contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro
per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti
finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto
di cui al successivo comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo,
rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con
le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L’erogazione del predetto contributo è
effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto
della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al
comma 8.
5.Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di
erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo
con il finanziamento di cui al comma 2.
6.La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del
finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 3
dell’economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di
concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
7.Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione Bancaria Italiana e
Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di
competenza, per la definizione, in particolare:
delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista di cui al comma 2,
anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;
dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l’utilizzo da parte delle
banche della provvista di scopo di cui al comma 2;
delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla
convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.
8.Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014, di 42 milioni di euro per l’anno 2015, di 70 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 34 milioni di euro per l’anno 2020 e di 12
milioni di euro per l’anno 2021. I predetti oneri sono posti a carico delle maggiori entrate di cui
all’articolo 16.
Art. 3
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)
1. Agli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per
il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che,
sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.
2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento
agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a
fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto
interministeriale del 24 settembre 2010, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento
regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilità
esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012,
n. 83, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme di cui al
comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo
comma ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i
criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure
per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi
d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori
oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree
interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
Art. 4
Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti 4
1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole “Per gli stessi clienti
vulnerabili” sono sostituite dalle seguenti “Per i soli clienti domestici”.
2. Per le gare d’ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui all’articolo 3 del
Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226 sono da intendersi di natura perentoria. In
particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull’ambito, avvia la procedura di gara
attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le date di cui all’Allegato 1 del decreto di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadenti nel
primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, devono intendersi prorogate
rispettivamente di otto mesi e quattro mesi. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è
presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all’articolo 2,
comma 1, del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei
due terzi dei comuni appartenenti all’ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di
riconsegna dell’ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti
pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.
4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione
competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo
economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad
acta.
5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all’articolo 3 del
Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226, come modificati dal comma 3, il 20% degli oneri di
cui all’articolo 8, comma 4, del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a
seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per
essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell’ambito corrispondente.
6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il
Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la
valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità
con l’articolo 5 del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.
7. All’articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole “se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo” sono sostituite
dalle parole “o la presenza di altri obblighi asimmetrici”.
8. All’articolo 28, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dall’articolo 18 del decreto legge 24 gennaio
2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, è aggiunto in fine il
seguente periodo: “Nel caso i Comuni non provvedano entro i termini perentori sopra indicati, il
provvedimento è adottato dalla Regione entro i quattro mesi successivi e, decorso tale termine, dal
Ministero dell’interno.”
9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti indicati all’articolo 6,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130, indicano al Ministero dello sviluppo
economico la loro volontà di mantenere la loro partecipazione nello sviluppo delle nuove effettive
capacità di stoccaggio tuttora da realizzare da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 dello stesso
decreto. Nel caso tali conferme non ammontino al valore complessivo di 4 miliardi di metri cubi di
capacità di stoccaggio, il piano di realizzazione di nuove capacità di cui al comma 3 dello stesso
articolo 5 è conseguentemente ridotto di un pari ammontare. Il Ministero dello sviluppo 5
economico, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta misure compensative
a carico del soggetto di cui all’articolo 5, comma 1. La attestazione di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n.130, è dovuta da parte dei soli soggetti detenenti quote di mercato,
calcolate con le modalità ivi indicate, superiori al 10%.
Art. 5
(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica)
1. Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni le parole: “volume di ricavi superiore a
10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro” sono sostituite dalle
seguenti: “volume di ricavi superiore a 500.000 euro e un reddito imponibile superiore a 80.000
euro.
2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della
copertura finanziaria di cui all’articolo 2 (verificare numerazione), alla riduzione della componente
A2 della tariffa elettrica deliberata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulla base delle
modalità individuate con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
introdotti dal comma 364 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il valore della componente del costo evitato di combustibile di
cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/92, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale
di conguaglio, è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas
naturale nei mercati all’ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n.
196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l’energia elettrica e del gas, ferma
restando l’applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 20 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2012. Il
Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in
conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai
commi 5 e 6.
5. Per l’anno 2013, il valore della componente di cui al comma 4 è determinato sulla base del
paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n.99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia
progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all’ottanta per cento nel primo trimestre,
al sessanta per cento nel secondo trimestre, al quaranta per cento nel terzo trimestre e al venti per
cento nel quarto trimestre. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al
margine di commercializzazione all’ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di
consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012. 6
6. In deroga ai commi 4 e 5, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime di
cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/92, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni,
fino al completamento dell’ottavo anno di esercizio il valore della componente di cui al comma 4 è
determinato secondo il paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso
dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento.
7. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.99
incompatibili con le norme del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione
effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell’energia elettrica.
Art 6
(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)
1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è
applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto
previsto dall’articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive
modificazioni, l’accisa al livello di imposizione, per l’anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri,
qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del
consumo di gasolio per finalità ambientali.
2. Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008,
il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione
definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo
sia modificato l’accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto
serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al
comma 16-bis è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all’articolo 9 del
citato regolamento (CE) n. 800/2008.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 4,75 milioni di euro per l’anno 2013 e
11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015 si provvede mediante riduzione dei consumi
medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante « Determinazione dei consumi medi dei
prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o
dell’esenzione dell’accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura
tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e Finanze viene disciplinata l’applicazione del presente articolo. 7
Art. 7
 (Imprese miste per lo sviluppo)
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
 “1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 6 e con le stesse procedure, possono
essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota
di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono
altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni
internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS)
o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei
Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un
Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare
gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.”
Art. 8
(Desk Italia: modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)
1.All’articolo 35, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “il Ministero dello sviluppo
economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri,” sono sostituite dalle seguenti: “la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del personale del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica, in raccordo con il Ministero dello
sviluppo economico ed il Ministero degli affari esteri,”.
Art. 9
 (Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi comunitari)
1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato a ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le
amministrazioni, le agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza,
nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi
natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi
strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei
progetti realizzati con i medesimi fondi.
2. Al fine di adempiere alla Raccomandazione della Commissione europea del 29 maggio 2013 e al
fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento dell’Unione europea per i casi di
mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di
sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, lo
Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti
territoriali, può intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all’ente inadempiente secondo
quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo. 8
3. Le amministrazioni competenti all’utilizzazione dei diversi fondi strutturali, nei casi in cui
riscontrino criticità nelle procedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di
cui al comma 1, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al
fine di individuare le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli
ostacoli verificatisi.
4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze nel corso della Conferenza di
servizi di cui al comma 2, le amministrazioni, per la parte relativa alla propria competenza,
comunicano all’ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell’attuazione dei programmi,
progetti e interventi di cui al comma 1 e indicano quali iniziative ed atti da adottare. In caso di
ulteriore mancato adempimento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione,
l’amministrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate, adotta le iniziative necessarie al
superamento delle criticità riscontrate, eventualmente sostituendosi all’ente inadempiente attraverso
la nomina di uno o più commissari ad acta.
Art. 10
(Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete
pubblica)
1. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non
costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso
ad internet non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione
l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio
2005 , n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155.
2. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 è soppresso;
b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il decreto del Ministro delle poste e
telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 è abrogato”.
Art11
(Proroga del credito d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico)
1. Per i periodi d’imposta 2014 e 2015 spettano i crediti d’imposta di cui all’articolo 1, commi da
325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Ai
relativi oneri, pari ad euro 80 milioni per l’anno 2014 e ad euro 40 milioni per l’anno 2015, si
provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 24,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 9
CAPO II
MISURE PER IL POTENZIAMNETO DELL’AGENDA DIGITALE ITALIANA
Art. 12
(Governance dell’Agenda digitale Italiana)
1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 é sostituito dal seguente:
"2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo
economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la
coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro
dell'economia e delle finanze. La cabina di regia è integrata per gli aspetti relativi al settore
sanitario con un componente designato dal Ministro della salute. La cabina di regia presenta al
Parlamento, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche
dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un
quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e
delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale. Nell'ambito della
cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente
per l’innovazione e l’agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti
in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università,
presieduto dal Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale posto a capo di una
struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
2. Al decreto legge 22 giugno 2013, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da “del Ministro dell’economia e delle
finanze” sino alla fine del periodo;
b) all’articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da “altresì, fatte salve” sino a “istituzioni
scolastiche”;
c) all’articolo 21, il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il Direttore Generale
dell’Agenzia tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di
innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella
gestione di processi di innovazione.”
d) all’articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da “su proposta del Ministro dello
sviluppo economico” sino a “con il Ministro dell’economia e delle finanze”;
e) all’articolo 22, il comma 6, è sostituito dal seguente:
“6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla 10
nomina del Direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane
dell’Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle
dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del
rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle
risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo
stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello
appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel
caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale
percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici.”
Art. 13
(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)
1. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio
2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente comma: “ 3-quater. All’atto della richiesta della
carta d’identità elettronica o del documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di
richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell’Interno di cui al
comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all’atto di richiesta della
carta d’identità elettronica o del documento unificato.”.
2. Dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 14
(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati- Modifiche al decreto-legge 18 agosto
2012, n. 179)
1. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 agosto 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Nell’ambito del piano triennale di cui al comma precedente sono individuati i livelli
minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED,
nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario
all’utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in
materia di contratti pubblici.” 11
Art. 15
(Misure per favorire realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)
All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,” sono
inserite le seguenti “entro il 31 dicembre 2014”;
b) al comma 6, le parole “senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti
clinici presenti nel FSE” sono sostituite dalle seguenti “senza l'utilizzo dei dati identificativi
degli assistiti presenti nel FSE”;
c) al comma 15, dopo le parole “dei servizi da queste erogate” sono inserite le seguenti “,
ovvero avvalersi dell’infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e
conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall’Agenzia per
l’Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
“16. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all’Agenzia per
l’Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE;
17. L’Agenzia per l’Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell’ambito
dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura centrale per il FSE
di cui al comma 15;
18. L’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le
parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di
progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE,
verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7; b) monitorare la
realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di
progetto approvati;
19. Per la realizzazione dell’infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, è autorizzata una
spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015,
da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta
dell’Agenzia per l’Italia digitale. ” 12

CAPO III
MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE
Art. 16
 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)
1. Per consentire nell’anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli
atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.030 milioni di
euro, di cui 335 milioni di euro per l’anno 2013, 466 milioni di euro per l’anno 2014, 597 milioni
di euro per l’anno 2015, 490 milioni di euro annui per l’anno 2016 e 142 milioni di euro per
l’anno 2017.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede all’individuazione degli specifici interventi da finanziare e
all’assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al
comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il potenziamento dei
nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni
della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e
la Valle d’Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie,
l’asse di collegamento tra la strada statale 640 e l’autostrada A19 Agrigento –Caltanissetta, gli
assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest’ultimo
intervento, gli atti di aggiornamento o di revisione della convenzione conseguenti all’assegnazione
del finanziamento sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla
trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, l’asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo –
Piazza Venezia della linea metropolitana C di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il
collegamento Milano-Venezia terzo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre
fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l’asse autostradale Ragusa-Catania
e la tratta Cancello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.
4. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al “Corridoio tirrenico meridionale A12 –
Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone” sono indistintamente utilizzabili per i lotti in
cui è articolata l’opera. L’opera, interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per
lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al
finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all’aggiudicazione non vengano
reperite le risorse necessarie.
5. Per assicurare la continuità funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella
Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25
“Strade dei Parchi”, a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al
comma 2, è destinato alla società concessionaria l’importo complessivo di 108,7 milioni di euro , 13
in ragione di 78 milioni di euro per l’anno 2013 e 30,7 milioni di euro per l’anno 2014, di cui 34,2
milioni di euro, quale contributo dovuto dalla Stato e 74,5 milioni di euro e in via di anticipazione
a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi
della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali
interessati entro il 31 dicembre 2015, con versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio
2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo -
Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui
al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia
messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.
7. Nelle more dell’approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012 –2016
sottoscritto con RFI è autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza
ferroviaria immediatamente cantierabili per l’importo già disponibile di 300 milioni di euro di cui
al DPCM 1° marzo 2012.
8.Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 53, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal
piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano
straordinario di edilizia scolastica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l’importo di
100 milioni di euro per l’anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma “6000
Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova
costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di
salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli
interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.
207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici. Entro 30
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale e
l'ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi
che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla
pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le
richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo
richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000
di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso
in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e
spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il
Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
10. Con decreto di cui al comma 2 è approvato il programma degli interventi di manutenzione
straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad
ANAS SpA con l’individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i
rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l’attuazione del
programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio. 14
11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 2,
determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i
provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a
ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio
dell’avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate
confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1, non possono essere utilizzate per la
risoluzione di contenziosi..
13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l’anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 213,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l’anno 2013, a euro 120
milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l’anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 6
febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l’anno 2014, a euro 258 milioni per l’anno 2015,
a euro 143 milione per l’anno 2016 e a euro 142 milioni per l’anno 2017 mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre
2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l’anno 2013, a euro 189 milioni per l’anno 2014, a
euro 274 milioni per l’anno 2015 e a euro 250 milioni per l’anno 2016 mediante corrispondente
utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a
valere sul Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di
previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del
Fondo di cui al comma 1.
Art.17
(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 143:
1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto della consegna dei lavori il
soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla
osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e
che detti atti sono legittimi, efficaci e validi”.
2) al comma 8, le parole: “o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella
concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano”, sono sostituite
dalle seguenti: “o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario”;
3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
“8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la
convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le
cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica
dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una
definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di
redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza
temporale degli adempimenti connessi”.
b) all’articolo 144:
1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 15
“Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che
l’amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le
offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il
profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di
gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta
giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di
consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché
l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.”
2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
“3-ter. il bando può prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o
più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in
considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di
concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di
finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui
all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a
ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la
facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento
attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro
lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario
non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla
progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale
finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente
funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola la
realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.”;
c) all’articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:
“21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema
bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo
144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;
d) all’articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario
nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;
e) all’articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario
nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) non si applicano alle procedure in
finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con
bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Con le modalità di cui al precedente periodo può
essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo, tenendo adeguato
conto delle esigenze di finanziabilità dei progetti.”;
b) il comma 3 è abrogato.
4. All’articolo 1, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3” sono sostituite dalle seguenti “le disposizioni di cui al comma 1”. 16
Articolo 18
(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)
1. Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da
effettuarsi con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato
di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale cofinanziati con L. 488/99. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi
non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con
uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2013 e sono destinate con decreto del Ministro alla
realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, alla
prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale ed all’implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità
stradale in coerenza con quanto previsto dall’art. 56 della L. 120/2010.
2 bis Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel
triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2.
3. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a
seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto
dell’importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e
della loro immediata cantierabilità.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di
bilancio conseguenti all’attuazione del presente articolo
Art. 19
(Differimento operatività garanzia globale di esecuzione)
1. I termini previsti dall’articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è
ulteriormente differito al 30 giugno 2014. 17
Articolo 20
 (Misure per l’aumento della produttività nei porti)
1. All’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: “Nei siti oggetto di interventi” sono sostituite dalle
seguenti: “Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti” e il capoverso da “il decreto di
approvazione del Ministero” fino a “entro trenta giorni della suddetta trasmissione” è così
modificato: “il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il
progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei
provvedimenti di rilascio della Valutazione d’impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di
riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della Commissione di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sull’assoggettabilità o meno del progetto
alla valutazione di impatto ambientale”;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole “fisiche, chimiche e microbiologiche” eliminare le parole
“analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e”;
c) al comma 2, lettera c), dopo le parole “K minore o uguale a 1,0 x 10¯9 m/s” eliminare “con le
modalità previste dal decreto di cui al comma 6”;
d) al comma 6, dopo le parole “Ministro delle infrastrutture” sostituire la frase “sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
definisce con proprio decreto le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al
fine dell’eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di
interesse nazionale” con la frase seguente: “adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili
alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse
nazionale al fine dell’eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo”.
2. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire
variazioni in diminuzione, fino all’azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come
adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009,
n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse
medesime. L’utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria, nonché la
compensazione, con riduzioni di spese correnti sono adeguatamente esposti nelle relazioni di
bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano
della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento,
è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell’abbonamento annuale. Il collegio dei
revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dalla misura
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 21
(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) 18
1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono
soppresse e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
“c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;”
ART. 22
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ed alla legge 3 luglio 2009, n.
99)
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “d’intesa”, sono sostituite dalla seguente: “sentita” e le
parole: “è stabilito il canone dovuto” sono sostituite dalle seguenti: “approva la
proposta del gestore per l’individuazione del canone dovuto”;
b) il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Con uno o più decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure
per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il
calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi
dei servizi di cui all’articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli
obbligatori inclusi nel canone di accesso all’infrastruttura, nonché le regole in materia
di servizi di cui al medesimo articolo 20.”.
2. Al fine di completare l’adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti
dalla direttiva 91/440/CEE, all’articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente
articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e
dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività”.
3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto
nazionale a media e lunga percorrenza nonché al fine di integrare il recepimento della
direttiva 2007/58/CE, all’articolo 59 della legge 3 luglio 2009, n. 99, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “diritto di far salire e scendere” sono sostituite dalle seguenti
“diritto di far salire o scendere”;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
 “ 4-bis L’autorità competente, qualora venga accertata la compromissione
dell'equilibrio economico del servizio pubblico, può richiedere all’impresa ferroviaria
oggetto della procedura di cui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti e
non discriminatori diritti di compensazione. Tale compensazione non può comunque
eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli
obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito
prevista nei contratti di servizio. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal
procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra
indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni sul far 19
salire o scendere le persone fintanto che non si incorra in nuove ulteriori
compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.
4 – ter - Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni
conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a
distanza superiore ai 100 Km e i livelli tariffari applicati risultino di almeno il 20%
superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.”.
Articolo 23
(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti)
1. Al fine di assicurare la continuità dell’attività di vigilanza sui concessionari della rete
autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell’articolo 11,
comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede
alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello
appartenente al comparto Ministeri e all’Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle
spese funzionamento relative all’attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il
personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui
all’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito
dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive
dell'assicurazione stessa.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all’individuazione delle risorse derivanti dalle sub
concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque
corrisposto ad ANAS ai sensi dell’articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, - anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del
predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS Spa da parte dei concessionari
autostradali - destinate agli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS provvede a dare
esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato
articolo 1020.
3. ANAS versa, entro il 30 giugno 2013, all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1°
ottobre-31 dicembre 2012 al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla
competenza dell’anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a
carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub
concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al
bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, per la successiva
riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nella misura del 90 per cento
del corrispondente periodo dell’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo
dell’anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime
due rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 20
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative
alle funzioni di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all’articolo 11, comma 5, del decretolegge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, nonché l’eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.”.
5. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l’anno 2012 destinate ai Contratti
di servizio e di programma dell’ENAV S.p.A. di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto-legge
4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono
essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall’ENAV nell’anno 2012, e previsti
dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all’articolo 11-
septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali
già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all’articolo 55,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A tal fine la dotazione
organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un
numero corrispondente di posti”.
7. All’articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “L'amministratore unico” sono sostituite dalle
seguenti: “L’organo amministrativo” e le parole “entro il 30 marzo” sono sostituite dalle
seguenti: “entro il 30 novembre”.
8. All’articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di
approvazione dello statuto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 30 giorni dalla data di
approvazione da parte dell’assemblea del bilancio dell’esercizio 2012.
9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l’esercizio dei
servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell’articolo 1,
comma 998 della legge 27 dicembre 2006, n° 296 e dell’articolo 19- ter del D.L. 135/2009,
convertito, con modificazioni dalla legge 166/2009, è attribuita alla Regione Siciliana a decorrere
dall’entrata in vigore della presente legge.
10. All’art. 6 comma 19 della legge 135/2012 le parole “con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze “ sono
soppresse; di seguito alle parole “ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle
suddette convenzioni è approvata” sono inserite le parole “ con decreto del Presidente della
Regione Siciliana”.
11. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà con decreto ministeriale, nei
successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012,
necessarie all’ adeguamento alle presenti disposizioni.”
Art. 24
(Proroghe in materia di appalti pubblici)
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:
“418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all’anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati
relativi all’anno 2013.”. 21
2. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2015”;
b) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2015";
c) al comma 20-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2015”.
 Art. 25
(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)
1. Il comma 5 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
“5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di
variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K
relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può
riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula
revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni
previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30
giugno precedente.”.
3. All’articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: “Dipartimento per la programmazione economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri” e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia
entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato”;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: “In caso di criticità procedurali, tali da non
consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l’adozione del decreto, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni.”.
Art. 26
Razionalizzazione delle concessioni autostradali
1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per il potenziamento e l’adeguamento
strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei 22
parametri di sicurezza più avanzati, i concessionari di tratte autostradali interconnesse,
contigue ovvero tra loro complementari, possono proporre all’Amministrazione concedente
l’unificazione del rapporto concessorio, mediante la costituzione di un unico soggetto
concessionario, per l’elaborazione di un piano economico finanziario unitario e per la
stipula di un’apposita convenzione unitaria. La convenzione può essere stipulata per una
durata, che non può comunque eccedere il termine massimo previsto per la scadenza degli
originari rapporti concessori, proporzionata al valore degli investimenti aggiuntivi.
2. Ai fini dell’equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie
per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni,
sia di quelli necessari per l’adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni
comunitarie. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l’esecuzione
di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto
a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì
una riduzione tariffaria in termini di impatto sull’utenza.
3. L’affidamento dei lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi non compresi nelle
originarie convenzioni previsti dalla convenzione unitaria avviene nel rispetto delle
procedure di evidenza comunitaria.
4. La convenzione unitaria di cui al comma 1 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia
entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, entro
30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.
5. La misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3 della legge 24 dicembre 1993 n.
537, come modificato dall’articolo 1, comma 1020 della legge 27 dicembre 2006, n.29, è
fissata per la convenzione unitaria, stipulata ai sensi del presente articolo, i misura pari al
6% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. La maggior somma
corrisposta per effetto della presente disposizione non è recuperabile in tariffa. 23
TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI
CAPO I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art.27
(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241
del 1990, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento
amministrativo iniziato ad istanza di parte, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato
e dei concorsi pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero
ritardo, una somma di denaro nella misura e secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. E’ fatto salvo il risarcimento del danno di cui all’art. 2, comma 1, della citata legge
n. 241 del 1990.
2. Il responsabile del potere sostitutivo, se attivato dall’istante, conclude il procedimento ai
sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990. I soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990 individuano a tal fine il responsabile del potere
sostitutivo.
3. Il responsabile del potere sostitutivo che non abbia provveduto a concludere nel termine il
procedimento, nei successivi cinque giorni deve liquidare a titolo di indennizzo, per il mero
ritardo, una somma pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente
non superiore a 2.000 euro.
4. Se il responsabile omette di provvedere alla liquidazione dell’indennizzo nel termine di cui al
comma 3, l’istante può proporre, nel termine decadenziale dei successivi dieci giorni, ricorso
dinanzi al giudice amministrativo avverso il silenzio ovvero ricorso per decreto ingiuntivo.
Unitamente al ricorso è depositata, a pena di inammissibilità, l’istanza di parte da cui è
conseguito l’avvio del procedimento.
5. Il Tribunale pronuncia sulla domanda di indennizzo con la sentenza; il Presidente del
Tribunale o il magistrato delegato pronunciano, entro dieci giorni, con decreto motivato,cui
si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.
6. Se il ricorso è respinto, anche solo in parte, il ricorrente può esclusivamente proporre
opposizione a norma del comma 10.
7. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o respinto in ragione dell’inammissibilità o manifesta
infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice condanna il ricorrente
a pagare in favore del resistente una somma non inferiore a due volte e non superiore a
quattro volte il contributo unificato.
8. Il decreto che accoglie la domanda, anche solo in parte, diventa inefficace ove non notificato
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito del provvedimento. La
domanda di indennizzo non è riproponibile.
9. Avverso la sentenza o contro il decreto a lui sfavorevole, il resistente può proporre
opposizione, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione o dalla notificazione 24
del provvedimento. Il ricorso in opposizione è notificato alla controparte e depositato nel
termine perentorio di dieci giorni, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 45, comma 2, del
c.p.a. L'opposizione non sospende l'efficacia esecutiva della sentenza o del decreto. Il
Tribunale, su istanza dell’opponente e con ordinanza non impugnabile, può sospenderne
l’efficacia quando ricorrono gravi motivi.
9 Il Tribunale provvede ai sensi dell’articolo 87, comma 3, del c.p.a. Il Tribunale pronuncia,
entro quattro mesi dal deposito del ricorso, con ordinanza non impugnabile immediatamente
esecutiva.
10 Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo, diversi da quello di cui all’articolo 117 del
c.p.a., si applica l’art. 13, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ma il contributo è ridotto alla metà. Il gettito derivante
dal pagamento del contributo unificato e dal comma 7 confluisce nel capitolo di cui
all’articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
10. Il presente articolo si applica ai procedimenti amministrativi per i quali l’istanza è stata
depositata da un imprenditore, relativamente all’attività di impresa, successivamente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la
conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la
cessazione della natura sperimentale del presente articolo, nonché eventualmente il termine a
decorrere dal quale le sue disposizioni saranno applicate, anche gradualmente, ai
procedimenti amministrativi nei quali l’istante non è un imprenditore. Nella comunicazione
di avvio del procedimento di cui all’articolo 8 della legge n. 241 del 1990 e nelle
informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, è fatta espressa menzione del diritto all’indennizzo, nonché delle modalità
e dei termini per conseguirlo ai sensi del presente articolo ed è altresì espressamente indicato
il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo.
12. La sentenza o il decreto che accolgono la domanda sono comunicati alla Corte dei conti e ai
titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici interessati dal procedimento
amministrativo. Il Presidente della Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento entro
il 30 marzo in merito al rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni
in tema di efficienza dell'azione amministrativa in conformità ai principi costituzionali. Le
pubbliche amministrazioni interessate comunicano al presidente della Corte dei conti entro il
successivo 30 maggio le misure, anche organizzative, che intendono adottare per assicurare
l'efficienza della propria azione e, in particolare, il rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti. Sull'idoneità delle misure così individuate, le competenti sezioni della Corte
dei conti si pronunciano, con delibera in contraddittorio con l'amministrazione, entro 60
giorni dal ricevimento dell'atto. Il procuratore generale della Corte dei conti valuta in ordine
all'eventuale avvio del procedimento di responsabilità.
13. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 9-quinquies è inserito il
seguente:
«9-sexies 1. Fatto salvo il risarcimento del danno di cui all’art. 2-bis e a esclusione delle ipotesi
di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento ad istanza di parte, l’amministrazione procedente o quella
responsabile del ritardo liquida a favore dell’interessato, a titolo di indennizzo per il mero
ritardo, una somma stabilita dalla legge». 25
Art. 28
(Data unica di efficacia degli obblighi )
1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza
dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al
1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di
celerità dell’azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti
dell’Unione europea. Il presente comma si applica agli atti amministrativi a carattere generale delle
amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento,
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e
documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
3. All’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il
seguente: “1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul
sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi
amministrativi introdotti ai sensi del comma 1 del decreto-legge XXXX, lo comunica
tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base
temporale in un’apposita sezione del sito istituzionale. L’inosservanza del presente comma
comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46.”
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente
articolo.
5. Il comma 1 del presente articolo entra in vigore il 2 luglio 2013.
Art. 29
 (Semplificazioni in materia edilizia)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo
la parola “antisismica” sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti
di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza.»;
b)all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che»
sono soppresse;
c) all’articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: “della sagoma,” sono soppresse.
d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 26
1) il comma 8, è sostituito dal seguente : “8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 9.”;
2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto
di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si
applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in
conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la
domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del
procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso
entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per
gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall’articolo
146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni.»;
3) il comma 10 è abrogato;
e) all’articolo 22, comma 2, le parole: «non alterano la sagoma» sono soppresse;
f) dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente:
«Art. 23 bis. Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e
alla comunicazione dell’inizio dei lavori.
1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di
cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della presentazione della
segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere
all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per
l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso
contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente
all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono
acquisiti entro il termine di cui all’art 20, comma 3, si applica quanto previsto dal
comma 5-bis del medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e
dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari
per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la
comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi
atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione
dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di
assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.»;
g) all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 27
«4 bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente
autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria
relative all’intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al
singolo edificio o singola porzione della costruzione;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli
impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate
funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
4 ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della
scadenza del termine entro il quale l’opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15,
comma 2 e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa
indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell’articolo 25, comma 5-
bis.»;
h) all’articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando
l’obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b), d) e
all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora
non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera
al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al
catasto;
b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati
negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate
secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l’ effettuazione dei controlli »;
2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in
caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma
1».
3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato,
sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del
Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi
rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legge.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle
segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.
5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.28
Art. 30
 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
 «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate
per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero
individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29,
comma 6-ter, con riferimento all’attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in
possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di
appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o
servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende
l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro
necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco
temporale di un anno dall'inizio dei lavori»;
 b) all'articolo 29:
 1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al
comma 6-ter,»;
 2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
 «6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al
primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di
lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono
attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la
facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo
26.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di
cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis». 29
 c) all’ articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5bis – In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui
i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il
responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la
durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati»;
d) all’articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14bis – In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per
dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei
percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la
durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati»;
 c) e) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
 «Art. 67. – (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). – 1. In caso di
costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi
di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel
rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente
per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle
stesse;
 b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle
segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le
modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di
semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi
da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a
trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro
pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la
presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 1».
d) f) all’articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
 «11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro
riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e
di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali
verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia
previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di
soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche 30
sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono
nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le
ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla
richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo
adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati
abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche,
l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le
verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a
carico del datore di lavoro».
“12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di
pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione” ».
e) g) all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole: «condizionamento e
riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è
superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture
per servizi,».
f) h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
 «Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). – 1. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di
sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi
restando i relativi obblighi»;
g) i) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione
può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».;
h) l) all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione
può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».
 i) m) all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può
essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro».
 l) n) all'articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione
può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».
 2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter, 88 e 104-bis , del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), e) ed f) h) del presente articolo sono adottati,
rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 31
 3. Dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, lett. f), del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate
adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
 «2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi
restando i relativi obblighi».
 4 5. Il decreto previsto dal comma 3 4 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5 6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) l'articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
 b) all'articolo 56:
 1) il primo comma è sostituito dal seguente:
 «Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le
direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province
autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante
accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con
prognosi superiore a trenta giorni»;
 2) al secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e
in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei
dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro –
settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o
dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;
 3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
 «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
 6 7. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 5 6 trovano applicazione a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che
definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo
nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. 32
Art. 31
(Semplificazioni in materia di DURC)
1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti
aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;
 b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a
tutti i subappaltatori».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del
presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva
relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010
trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di
quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma
1, lettera i), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e
forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di
conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui 33
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al
comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo
articolo. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo
utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per
il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo
DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità
relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4,
lettere d) ed e), del presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile,
i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva
(DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in
caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima
dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato,
mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro
nonché degli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 1, a regolarizzare la
propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le
cause della irregolarità.
Art. 32
 (Zone a burocrazia zero)
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e
di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all’articolo 12 del
decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35, possono
essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35, sono estese a tutto il territorio nazionale,
anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema
integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di
servizi per la pubblica utilità.
3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi in cui il rilascio delle
autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell’interessato.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’accesso alle informazioni, comprese
quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale. 34
5. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a
burocrazia zero e ne monitora costantemente l’attuazione pubblicando sul proprio sito una
relazione trimestrale
6. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario
tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità
dell’uomo e l’utilità sociale.
7. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica
Art.33
 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
1. Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare
di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti
anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti
autorità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma
presentano l’istanza preliminare di cui all’articolo 3 e l’istanza di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla sua data di
entrata in vigore.
Art. 34
 (Disposizioni in materia di beni culturali)
1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente:
«Ministero»;
 b) all'articolo 146:
 1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel
quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per
un periodo non superiore a tre anni».
 2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta
giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso
nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di 35
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione»;
 3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «Decorso inutilmente il
termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto
parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione».
.
Art35
(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa
del Ministero per i beni e le attività culturali)
1. All’articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: “Soprintendenze speciali ed autonome,” sono
aggiunte le seguenti: “nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali,” e dopo le parole: “impegni già presi su
dette disponibilità” sono aggiunte le seguenti “, o versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, per
i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio per essere riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di
bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per
l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”.
Art.36
(Organismi collegiali operanti presso
il Ministero per i beni e le attività culturali)
1. Le disposizioni dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell’articolo 12, comma 20, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si
applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei
beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove
siano cessati per effetto delle predette disposizioni. In occasione della ricostituzione o del primo
rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organismi assumono
nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l’istituzione e ne regolano il
funzionamento.
2. Gli organismi di cui al precedente comma operano senza oneri a carico della finanza pubblica,
salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto. Ai componenti dei suddetti
organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.
Art. 37
 (Disposizioni in materia ambientale )
1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
 «Art. 243. – (Gestione delle acque sotterranee emunte). – 1. Nei casi in cui le acque di falda
contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di
contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di 36
attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di
tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.
 2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle
acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare,
prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione
delle stesse. Nel rispetto dei princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve
essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in
esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.
 3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici
superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un
apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque
reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
 4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse,
previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali
che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica delle
acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello
stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia
di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di
reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di
estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati
cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello
stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione,
e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.
 6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei
carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli
impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa».
2. All'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo
il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
“3. Il decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a
valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al
periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di
materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che
compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche
naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati
e di reinterri»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 37
«2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n.
152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui
materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, ai
fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e,
ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione
vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono
fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di
cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte
a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che
consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti
le verifiche ivi previste.»
4. All’articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, dopo le parole “esigenze meramente temporanee”, sono aggiunte le seguenti “ ancorché
siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in
conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.
5. All’articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole
“1, comma 2,” sono aggiunte le parole “ed agli articoli 2,”, e alla fine del primo periodo sono
aggiunte le parole “, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358”.
6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la
semplificazione e l’accelerazione nell’attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei
rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l’attuazione delle azioni in corso per il superamento
delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari ad acta per provvedere, in via
sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l’avvio della gestione degli
impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente
strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la
durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.
7. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti
inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.
Art. 38
(Soppressione certificazioni sanitarie)
1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto
legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti
certificati attestanti l’idoneita` psico-fisica al lavoro:
a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui: 38
1) all’articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653
2) all’articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929,
n. 2330;
3) all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre
1933, n. 1364;
4) all’articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 novembre 2000, n. 402;
b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneita` per l’assunzione di cui
all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1956, n. 1668, e all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;
c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:
1) all’articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre
1938, n. 1706;
2) all’articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938,
n. 1706;
3) all’articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
d) certificato di idoneità` fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, di cui:
1) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
3) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
4) all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483;
5) all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
2001, n. 220;
e) certificato di idoneità` psico-fisica all’attività di maestro di sci, di cui all’articolo 4, comma
1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.
2. All’articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 sono
apportate le seguenti modificazioni .
a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti
medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano
l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano
pericoloso l’esercizio stesso» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono
sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta». 39
3. Per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni
concernenti l’obbligo della seguente certificazione attestante l’idoneità` psico-fisica al lavoro:
a) idoneità` all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo
27, primo comma, numero 4º, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
4. Sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorietà` del certificato per la vendita dei
generi di monopolio, di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre
1957, n. 1293.
5. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di
idoneità` fisica,» sono soppresse.
6. La lettera e) dell’articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, e la lettera e) dell’articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono
abrogate.
7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239 è` abrogata.
Art. 39
(Disposizioni in materia di trapianti)
1. Al secondo comma, dell’articolo 3, del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente periodo : “I Comuni, trasmettono i dati relativi al consenso
o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all’articolo 7,
comma 2, della legge 1 aprile 1999, n.91.”.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art 40
(Riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e
semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di
medicinali)
1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto- legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente alle
aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie
pubbliche, per le quali l’ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi
economici o professionali, che l’esperienza professionale e l’anzianità siano maturate senza
soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal 40
passaggio dell’interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno
Stato membro a quella di un altro Stato membro».
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione
alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva
2011/62/UE, non si applica il disposto di cui al primo periodo dell’articolo 54, comma 3, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino alla stessa data, le
materie prime di cui all’articolo 54, comma 2, del medesimo decreto legislativo, anche importate da
paesi terzi, devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle
norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del
medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare
ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.
4. Il comma 3-bis dell’articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, è abrogato.
Art. 41
(Omologazioni delle macchine agricole)
1. Al primo periodo del comma 2, dell’art. 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante
il Codice della strada, dopo le parole: “degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri” sono aggiunte le seguenti “o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali”.
Art. 42
EXPO
In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell’articolo
6, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010
n.122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell’organizzazione del grande evento EXPO
Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013,
limitatamente alle spese connesse all’organizzazione del grande evento.
Art. 43
(Risorse del Fondo di solidarietà della UE per gli interventi di emergenza)
Le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea per gli interventi di
emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da
questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle regioni interessate che le gestiscono, 41
destinano ed erogano, fermo il ruolo dell’organismo responsabile dell’attuazione dell’Accordo
sottoscritto in sede europea. Dette risorse trasferite alle regioni interessate non sono computate al
fine del rispetto del patto di stabilità.
Art.44
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)
1. L’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:
a) al comma 13, come modificato dall’articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole “Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport” sono sostituite da “Presidente del Consiglio dei
Ministri, o dell’Autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata”;
b) il comma 15 è abrogato.
Art. 45
 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente modificazione:
 a) dopo l'articolo 537, è inserito il seguente:
«Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall’industria
nazionale) — 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in
materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e
successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri
Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare,
e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per
l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze
di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Paesi Stati, nei limiti e secondo le
modalità disciplinati nei citati accordi.
2. Nell'ambito dei medesimi accordi, previa specifica intesa con il Ministero degli affari esteri, può
essere prevista la cessione di sistemi d'arma, di mezzi e di equipaggiamenti in uso alle Forze
armate, risultanti obsoleti ovvero eccedenti, anche ai sensi dell'articolo 310.
3. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro
dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al
presente articolo.
4. I proventi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619.
Art46
(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa
del Ministero per i beni e le attività culturali) 42
1. All’articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: “Soprintendenze speciali ed autonome,” sono
aggiunte le seguenti: “nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali,” e dopo le parole: “impegni già presi su
dette disponibilità” sono aggiunte le seguenti “, o versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, per
i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio per essere riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di
bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per
l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”.
CAPO II
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE
Art. 47
(Abrogazione della responsabilità fiscale solidale negli appalti)
1. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
Art. 48
(Abrogazione del Modello 770 mensile)
1. L’articolo 44-bis, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazione nella legge alla L. 24 novembre 2003, è abrogato.
Art. 49
(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) All’articolo 19, comma 3, le parole “di due rate consecutive” sono sostituite dalle seguenti “, nel
corso del periodo di rateazione, di cinque rate”.
b) all’articolo 52:
1) al comma 2-bis le parole: ” e 79,” sono sostituite dalle seguenti:” , 79 e 80, comma 2,
lettera b),”;
2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
“ 2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del
bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli
66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della
nomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b). 43
 2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la
data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il
giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-
bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.”;
c) all’articolo 53, comma 1, le parole “centoventi” sono sostituite dalle seguenti: “duecento ”;
d) all’articolo 62:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I beni di cui all’articolo 515, comma 3, del
codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni
caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro,
possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo
degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare
sufficiente per la soddisfazione del credito.
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui
al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver
luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il
pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta
giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.”;
e) all’articolo 72-bis la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.
f) all’articolo 72-ter dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nel caso di accredito delle
somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato
non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.”.
g) all’articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi
dell’articolo 563 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non dà corso all’espropriazione se l’ unico immobile di proprietà del debitore, con
esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è adibito
ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera
cinquantamila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di
cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito
sia stato estinto.”;
h) all’articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole “comma 1” sono inserite le seguenti:”anche quando
non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76,
commi 1 e 2,”;
i) all’articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Se, per effetto delle nomine
previste dall’articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata
nell’avviso di vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei
confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera
d) del presente articolo.”;
j) all’articolo 80:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Entro il termine di cui al comma 1,
l’avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell’agente della riscossione.”; 44
2) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale
si procede o dell’agente della riscossione, il giudice può disporre: a) che degli incanti,
ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con
altre idonee forme di pubblicità commerciale; b) la vendita al valore stimato con l’ausilio
di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai
sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente della riscossione lo
richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e
condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di
custodia.”;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono
anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a
quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per
effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può
essere effettuato entro duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento stesso.”
k) all’articolo 85, comma 1, le parole: “minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma
per la quale si procede” sono sostituite dalle seguenti: “ prezzo base del terzo incanto”.
Art. 50
(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da
essi partecipate)
1. Il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è sostituito dal seguente: “Al fine di favorire il
compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle
entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del
Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31dicembre 2013
Art.51
(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)
1. I questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010,
n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE
s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili.
Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni
previsto dalla medesima lettera c).
Art.52 45
 (Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)
1. Alla luce di quanto previsto dall’articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come interpretata
dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’articolo 74- ter, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l’imposta assolta sulle cessioni
di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei
confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei
viaggiatori non è rimborsabile. Sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in
vigore del presente articolo, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla
restituzione delle somme a suo tempo già rimborsate che, alla data di entrata in vigore del presente
articolo, siano già state recuperate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria in base ad un atto
divenuto definitivo.
CAPO III
Misure in materia di istruzione, università e ricerca
Art. 53
(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e
allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione
di contributi alla spesa nel limite del 50 per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo
perduto disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento:
a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di
ricerca;
b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari;
c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni;
d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;
e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di
sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi
di dottorato e assegni di ricerca post-doc;
f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in
relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell’ottica di Horizon
2020;
g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle
società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da
giovani al di sotto dei 35 anni;
h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in
partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l’obiettivo di affrontare le
grandi sfide sociali contemporanee;
i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei o di
progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;
l) al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di
ricerca.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel fondo FAR da 46
destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate all’apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca per le finalità di cui al presente articolo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 54
Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all’articolo 66 del decretolegge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole “triennio 2012-2014” sono sostituite dalle seguenti “biennio 2012-
2013” e le parole “per l’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2014 e 2015”;
b) al comma 14, le parole “quadriennio 2011-2014” sono sostituite dalle seguenti “triennio 2011-
2013” e le parole “per l’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2014 e 2015”.
2. Il Fondo per il funzionamento delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni
nell’anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall’anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di
ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell’anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall’anno
2015.
3. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il
seguente periodo: “Si prescinde dal parere dell’anzidetta commissione nel caso di chiamate di
studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al
primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.”
4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25,0 milioni nell’anno 2014 ed euro 49,8
milioni a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al
comma 5.
5. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali
acquistano, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro
occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a
quello dell’anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le
risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per
l’anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall’anno 2015.
6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5, tenuto anche conto
della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma
9 dell’articolo 33 (rinumerare) del presente decreto rimangono a disposizione per le esigenze di
funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio. 47
Art. 55
Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi
1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti
universitari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7
milioni di euro per l’anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle
università per l’erogazione di “borse per la mobilità” a favore di studenti che, avendo conseguito
risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l’anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea
ovvero a corsi di laurea magistrale “a ciclo unico”, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, presso università
statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni
diverse da quella di residenza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le regioni con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell’anno
scolastico 2012/2013, con votazione all’esito dell’esame di Stato pari o superiore a 95/100;
b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell’Indicatore della situazione
economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni;
c) distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell’università alla quale lo stesso
intende iscriversi.
4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione
per le università site nel proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino
ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del comma 2. In caso di parità di punteggio,
prevale il candidato che presenta i valori più alti nel requisito di cui alla lettera b), quindi nei
requisiti di cui alle lettere c) e a). Le graduatorie sono comunicate al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ai fini del trasferimento delle risorse alle università interessate.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 luglio 2013, sono
definiti l’importo delle borse di mobilità, le modalità di presentazione delle domande da parte dei
candidati in modalità telematica nonché gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria. Il
possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposto a
verifica all’esito dell’eventuale ammissione al beneficio.
6. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo
anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda,
ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i
seguenti requisiti di merito:
a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di
studi in base all’anno di iscrizione;
b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30. 48
7. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
8. All’atto dell’effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca all’università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la
quale provvede all’erogazione a favore dello studente.
9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e
2012 per gli interventi di cui all’articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato,
quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l’anno 2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari dall’anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento
netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si
rendono disponibili per effetto dell’articolo 32.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
 Art. 56
Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del
sistema universitario
1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui
all’articolo 5, comma 1 lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e della legge 7 agosto 1990,
n. 245 “Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario”, per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti” e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio
universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza calcolata sulla base
delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento
ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,
n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.
2. All’articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine
il seguente periodo: “Il sistema di valutazione della attività amministrative delle università e degli
enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto
dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nel rispetto dei
principi generali di cui all’articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui
al comma 5.”.
3. L'Anvur provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 con le risorse
finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall’applicazione della presente
norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
TITOLO III 49
MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL
CONTENZIOSO CIVILE
Capo I
Giudici ausiliari
Art. 57
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di
lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con
i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni
del presente capo.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di
appello in unico grado.
Art. 58
(Giudici ausiliari)
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 1 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel
numero massimo di quattrocento.
2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio
giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell’articolo
16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i
consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del
Consiglio dell’ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il
candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al
comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato
iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.
3. Possono essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a
tempo definito o a riposo;
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
d) gli avvocati, anche se a riposo;
e) i notai, anche se a riposo.
 Art. 59
(Requisiti per la nomina)
1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai
rispettivi ordinamenti. 50
2. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) e b), al momento della presentazione della
domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.
3. Nel caso di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d) ed e), al momento della presentazione
della domanda il candidato deve essere stato iscritto all’albo per un periodo non inferiore a
cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano
e` richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì
il principio contenuto di cui all’articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i
membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte
regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina
incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
Art. 60
(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta
organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l’indicazione dei posti disponibili presso
ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a),
un numero di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti
presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di all’articolo 2,
comma 3, lettera a), non possono superare complessivamente il numero di quaranta.
2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e i termini di presentazione della
domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. A parità
di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di
servizio o di esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul
sito internet del Ministero della giustizia.
3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula
le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei
posti previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.
4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell’ufficio.
Art. 61
(Presa di possesso)
1. Il giudice ausiliario prende possesso dell’ufficio entro il termine indicato nel decreto di
nomina previsto dall’articolo 2, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del
presidente della Corte di appello a norma dell’articolo 4, comma 4.
Art. 62
(Durata dell’ufficio) 51
1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di
cinque anni.
2. La proroga è disposta con le modalità di cui all’articolo 2, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall’incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle
ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell’articolo 10.
 Art. 63
 (Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)
1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell’articolo 11,
comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell’attività
svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il
conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.
 Art. 64
 (Incompatibilità ed ineleggibilità)
1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità
prevista per i magistrati ordinari.
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), non
può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio
dell’ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la
professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le
funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi di
giudizio.
4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare,
assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d’appello, le parti di
procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.
Art. 65
(Astensione e ricusazione)
1. Il giudice ausiliario ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell’articolo 52
del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall’articolo 51, primo comma, del
medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il
coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il
difensore di una delle parti.
2. Il giudice ausiliario ha altresì l’obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in
precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori
ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o
uno dei difensori.
Art. 66
(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)
1. I giudici ausiliari cessano dall’ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei
requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma
annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 52
2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in
composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha definito il numero minimo di
procedimenti di cui all’articolo 7, comma 2, propone al Consiglio superiore della
magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di
mancata conferma.
3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio
giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico.
4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito
l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore
della magistratura unitamente ad un parere motivato.
5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 67
(Stato giuridico e indennità)
1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari è attribuita un’indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre
mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o
nei confronti di alcune delle parti, a norma dell’articolo 7, comma 2.
3. L’indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e
sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.
4. L’indennità prevista dal seguente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati.
Capo
Stage formativo presso gli uffici giudiziari
Art. 68
(Stage formativo presso gli uffici giudiziari)
1) I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso
dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, comma 2, lettera g), del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea
non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono
accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratico presso
i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo,
con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice
del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di
formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle
sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione
Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell’ambito della propria
autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l’istituto dello stage formativo e
disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la
Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige. 53
2) Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei
requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami
indicati, al punteggio di laurea e all’età.
3) Per l’accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici
giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al
predetto comma, anche a norma dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini
dell’assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio incaricati della trattazione di affari in
specifiche materie. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del
Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con
riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattare specifiche materie.
4) Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero,
quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal
capo dell’ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il
ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in
condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato
può chiedere l’assegnazione di un altro degli ammessi allo stage al fine di garantire la
continuità dell’attività di assistenza e ausilio. L’attività di magistrato formatore è considerata
ai fini della valutazione di professionalità di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di
merito. L’attività di magistrato formatore espletata nell’ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi
di qualifica di cui all’art. 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 né ai fini del conferimento
delle funzioni di cui all’art. 6 comma 5 della medesima legge.
5) L’attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel
rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle
notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su
quanto appreso in ragione della loro attività ed astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi
sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio ed ai
corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati almeno con
cadenza semestrale. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratico
presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione
organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
6) Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del
processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo
che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli inerenti ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.
7) Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale presso l’ufficio ove lo
stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi
della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o
assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
8) Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di
alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
9) Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta del
magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del
rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità 54
dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio
dell’ordine giudiziario.
10)Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca,
il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi
delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili
con il conseguimento di un’adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio
per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio
si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore.
11)Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull’esito del periodo di
formazione e la trasmette al capo dell’ufficio. Al tirocinante è rilascia copia conforme della
relazione.
12)L’esito positivo dello stage, come attestato ai sensi del comma 11, costituisce titolo per
l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l’accesso al concorso per
magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso
l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che
sia attestato l’esito positivo del tirocinio.
13)Per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito positivo dello stage di cui al
presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di
tirocinio professionale, ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei
corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle
verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398.
14)L’esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato ai
sensi del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della
Giustizia ordinaria.
15)L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei
concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia e dall’amministrazione della giustizia
amministrativa. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l’esito positivo del
periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
16)L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario
di tribunale e di vice procuratore onorario.
17)All’articolo 5 della 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
comma: “2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno
svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari”.
18)Al fine di favorire l’accesso allo stage è in ogni caso consentito l’apporto finanziario di terzi,
anche mediante l’istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni
stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo.
19)I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni
previste dall’articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 devono tenere conto delle domande
presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
20)La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Capo III
Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione 55
Art. 69
(Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione)
1. All’articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo
le parole “Corte di cassazione” sono inserite le seguenti: “e di magistrato assistente di studio
della Corte di cassazione”.
2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 115 è inserito il seguente: “Art.
115-bis. Magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione. Al fine di garantire la
celere definizione dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di cassazione
sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le attribuzioni di assistente di studio, da
destinare alle sezioni civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono essere
assegnate a magistrati per i quali è stato deliberato il conferimento delle funzioni
giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo
esercizio delle funzioni di merito. Le attribuzioni del magistrato assistente di studio sono
stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione, sentito il procuratore generale della
Repubblica. In ogni caso il magistrato assistente di studio non può far parte del collegio
giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di
magistrato assistente di studio non può essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal
giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute
ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di
trasferimento non può essere ricoperto. Con decreto del Ministro della giustizia si procede
annualmente alla ricognizione dell’effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati
assistenti di studio. La pianta organica di cui al periodo precedente è ad esaurimento, fino
alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio. Ai
magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico in
godimento.”.
3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo le parole “Corte di cassazione” sono inserite le seguenti: “o quale
magistrato assistente di studio della Corte di cassazione”;
b) l’allegato 2 è sostituito dall’allegato A del presente decreto.
4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le funzioni di magistrati assistenti
di studio della Corte di cassazione devono essere conclusi entro il termine di centottanta
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da
adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto
delle disposizioni del presente articolo.
Capo IV
Misure processuali
 Art. 70
(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 70, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Deve intervenire nelle
cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.”;
b) all’articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
“Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la 56
relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare
memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se
compaiono.”;
c) all’articolo 390, primo comma, le parole “o sia notificata la richiesta del pubblico
ministero di cui all’articolo 375” sono sostituite dalle seguenti: “o siano notificate le
conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter”.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di
cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
 Art. 71
 (Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)
1 Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 791, è aggiunto il seguente:
“791-bis
(Divisione a domanda congiunta)
Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni
pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o
trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per
territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le
operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma
dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con
decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina
un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio
rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la
cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 739.
Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei
partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile,
nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita
dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della
vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al
professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del
prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di
trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di
divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I,
Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter. Se
l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni
divisionali e rimette le parti avanti al notaio.
Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio
deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il
progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.”.
Art. 72
(Conciliazione giudiziale)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 57
a) dopo l’articolo 185 è inserito il seguente:
“185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza,
ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, deve formulare alle parti una
proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o
conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento
valutabile dal giudice ai fini del giudizio.”;
b) all’articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola “transattiva” sono
aggiunte le parole “o conciliativa”; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la
parola “transattiva” sono aggiunte le parole “o conciliativa”.
 Art. 73
 (Misure per la tutela del credito)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: “L’anticipazione di
cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la
comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a
comparire”;
b) all’articolo 648, primo comma, le parole “con ordinanza non impugnabile” sono
sostituite dalle seguenti parole: “provvedendo in prima udienza, con ordinanza non
impugnabile”.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma
dell’articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all’entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 74
(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)
1. All’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il primo e
il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma: “La motivazione della sentenza di cui
all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione
dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo
riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti
difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono
essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.”.
Art. 75
(Foro delle società con sede all’estero)
1. Per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi
dell’articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all’estero e priva nel
territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari
criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative
speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati,
sono inderogabilmente competenti: 58
a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di
Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste,
Venezia;
b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona,
Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma;
c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte
d’appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto
(sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.
2. Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa
principale come dell’azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa,
con ordinanza del giudice, all’ufficio giudiziario compente a norma del medesimo comma.
3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti
esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo.
Resta altresì ferma la disposizione di cui all’articolo 25 del codice di procedura civile.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25,
409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Capo V
Modifiche all’ordinamento giudiziario
Art. 76
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
1. L’articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
“Art. 76 (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).
1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle
sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi
alla sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura
civile.
2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi
stabiliti dalla legge.”.
Capo VI
Disposizioni in materia di concordato preventivo
Art. 77
(Concordato preventivo)
1. All’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole “ultimi tre esercizi” sono aggiunte le seguenti “e all’elenco
nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale
può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3, e si 59
applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il
debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne
immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata
la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su
istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli
articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma
dell’articolo 18.”.
 2. All’articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole
“sommarie informazioni” sono aggiunte le seguenti: “e deve acquisire il parere del commissario
giudiziale, se nominato”.
3. L’articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente: “Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all’attività
compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere,
con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino
alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione
finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a
cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi
secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea
alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e
il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto
comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
Capo VII
Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia
 Art. 78
(Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato)
1. All’articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole “magistrati in
pensione” sono sostituite dalle seguenti: “di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in
servizio”.
Capo VIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale
Art. 79
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “L’avvocato
informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la
parola “documento,” sono inserite le seguenti parole: “se non provvede ai sensi dell’articolo 5,
comma 1,”;
b) all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 60
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi
del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento
di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve
essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la
prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo
provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma
non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;
c) all’articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole “salvo quanto disposto” sono
aggiunte le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”; allo stesso comma, stesso
periodo, le parole “invitare le stesse a procedere alla” sono sostituite dalle seguenti parole:
“disporre l’esperimento del procedimento di”; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: “; il tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”; allo stesso comma, secondo periodo, le
parole “L’invito deve essere rivolto alle parti” sono sostituite dalle seguenti parole: “Il
provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato”;
allo stesso comma, terzo periodo, le parole “Se le parti aderiscono all’invito,” sono soppresse;
d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si applicano” sono aggiunte le parole “I
commi 1 e”; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: “b-bis) nei
procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui
all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;”;
e) all’articolo 5, comma 5, prima delle parole “salvo quanto” sono aggiunte le parole “Fermo
quanto previsto dal comma 1 e”;
f) all’articolo 6, comma 1, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente parola: “tre”; al
comma 2, dopo le parole “deposito della stessa” sono aggiunte le parole “e, anche nei casi in cui
il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1
dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5,”;
g) all’articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: “1. Il periodo di cui all’articolo 6
e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si
computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”;
h) all’articolo 8, comma 1, le parole “il primo incontro tra le parti non oltre quindici’’ sono
sostituite dalle seguenti parole: “un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore
verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta’’;
i) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “5. Dalla mancata
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma,
del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti
dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il giudizio.”;
l) all’articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “Prima della
formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui
all’articolo 13.”; 61
m) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole “Il verbale di accordo,” sono aggiunte le seguenti
parole: “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e”;
n) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Quando il provvedimento
che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude
la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.”; dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti commi: “2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali
ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per
l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8,
comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del
provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli
arbitri.”;
o) all’articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Gli avvocati iscritti
all’albo sono di diritto mediatori.”;
p) all’articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dai
commi 5 e 5-bis del presente articolo,”; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la
seguente lettera: “d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la
mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta
dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2.”; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
“5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è
dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere
autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se
l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto
dichiarato.
5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il
procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle
indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento,
è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000
euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore
superiore.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Capo IX
Disposizioni finanziarie
Art. 8062
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al Capo I e II del presente provvedimento,
valutati complessivamente in 4.800.000 euro per l’anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere
dall’anno 2014 e fino all’anno 2024, si provvede mediante l’utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma
2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di
previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della
giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito
al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio
decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere
risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,
nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia
dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Dalle disposizioni di cui ai Capi III, IV, V, VI, VII e VIII del presente provvedimento non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegato A
(Art. 13, comma 3, lettera b)
 Allegato 2
PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Funzione Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione 1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Presidente di sezione della corte di cassazione 54
Consigliere della Corte di cassazione 303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario
e del ruolo
37
Magistrato assistente di studio 30 (ad esaurimento)

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