domenica 23 giugno 2013

Trasferite al giudice ordinario le competenze del tribunale dei minori sui figli naturali : la famiglia si difenda, Letta non modifichera' nulla!!!





orso castano: altro che inclusione del sociale nelle Camere di Consiglio giudicanti Ancora una espulsione del sociale professionale ed una svolta monocratica, leggi "autoritaria", nel Diritto per i Minori. Questa legge irrigidisce sempre di piu la gia' ingessata Giustizia Minorile sancendo sempre piu' il comportamento monocratico del giudice che si occupa dei problemi della Famiglia. Giudice spesso privo di quella preparazione come la neuropsichiatria infantile e la psicoterapia familiare, che , nelle Camere di Consiglio e nelle istruttorie del  Tribunale per i Minorenni, venivano garantite dalla componente  laica , cioe' psicologi e psichiatri, assistenti sociali. Il PD tace di fronte a questa svolta (autoritaria ?). Le famiglie sono avvisate. Se riescono a trovare una soluzione mediatoria al di fuori delle aule dei Tribunali e' sicuramente meglio. Chi ha compreso si attrezzi, in ogni citta' non mancano ottimi terapeuti familiari , si tratta di battersi perche le scalcagnate ASL garantiscano in ognuna la presenza di equipe di terapia familiare per ler separazioni e divorzi e gli affidi. E' un diritto. Le ASL devono occuparsi meglio delle Famiglie e non solo cavarsela con servizi di Neuropsichiatria Infantile, che tendono a meedicalizzare i problemi del minore . Questa legge e' passata in silenzio nel miglior stile di  Monti e di chi lo appoggiava,  e cosi' nessuno, neanche le scuole di Terapia Familiare si sono oppposei. Lo Stato e'  sempre piu' autoritario e sempre piu' dentro gli affari della famiglia. Un'intrusione difficilissima da digerire. Lo Stao stia lontano delle dinamiche familiari, non siamo a Sparta.

da  

a cura di: eDotto S.r.l.

   
                                                    
La Legge 10 dicembre 2012, n.       219 contenente “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 ed in vigore dal 1° gennaio 2013, oltre ad eguagliare la posizione dei figli naturali a quella dei figli legittimi, trasferisce al giudice ordinario la competenza che finora spettava al tribunale per i minorenni per i giudizi che riguardano la tutela dei diritti dei figli nati fuori del matrimonio.

La competenza del giudice ordinario viene disposta anche nei giudizi relativi all'amministrazione dei beni di competenza del minore, al riconoscimento, alla sua impugnazione e all'affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio, all'assunzione del cognome e alle dichiarazioni giudiziali di paternità nonché con riferimento ai ricorsi relativi all'esercizio delle competenze della potestà genitoriale e le questioni sulla potestà da decidere in caso di impedimento di uno dei due genitori.

Il tribunale per i minorenni continuerà ad occuparsi della tutela dei minori nelle questioni della decadenza e reintegra della potestà, della decadenza e riammissione, dell'amministrazione del patrimonio del minore e della sua adozione nonché, su richiesta dell'interessato, della decisione sull’ammissione al matrimonio, per gravi motivi, per chi ha compiuto 16 anni.

La legge in esame prevede anche una delega al Governo per provvedere, nel termine di un anno, al riordino ed all’attuazione delle novità legislative con la vecchia disciplina.

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