giovedì 12 aprile 2012

Clamorosa sentenza del GdP: niente mediazione per i sinistri stradali

orso castano : rispetto al Mediatore il Giudice di Pace e' Monocratico, cioe' la procedura non consente alla parti di essere singolarmente ascoltate, di poter portare un proprio consulente, un esperto, tutto deve essere scritto e mantenuto pubblico, mentre nella mediazione e' secretato e neppure il giudice potrebbe accedere (solo alla proposta di mediazione e  con il consenso della parte! ) E' un passo avanti verso il garantismo! Ma in Italia anche i Giudici di pace sono diventati una "lobby" e difendono, come gli avvocati, i loro interessi. E pensare che sono onorari senza , a volte , nessuna preparazione specifica, mentre i mediatori sono tenuti all'aggiornamento obbligatorio e devono essere , come dice la legge, preparati sulla singola materia. Allora alla Corte Costituzionale diciamo : viva l'ignoranza, date ragione agli ignoranti, perche' di essi e' il Regno dei Cieli! Con buona pace degli avvocati, che hanno sempre visto di pessimo una delibera europea che in altre nazioni da decenni o da un secolo viene applicata. Ma , si sa, siamo in Italia.........un pese civile!


La mediazione civile obbligatoria è in vigore da un anno, ma solo da pochi giorni è entrata a regime per le cause riguardanti i sinistri stradali, che si svolgono per la maggioranza davanti alGiudice di Pace. Con una sentenza del 23.3.2012, il Giudice di Pace di Napoli mette sul piatto un concetto molto coerente che potrebbe, se avesse una certa eco, mettere in crisi il sistema della mediazione civile obbligatoria in tutte le controversie che si svolgono davanti al Giudice di Pace. Il giudice partenopeo afferma: l'art. 322 c.p.c. prevede che il Giudice di Pace può conciliare la causa stragiudizialmente con l'emissione di un verbale di conciliazione che fa da titolo esecutivo. Tale facoltà è un doppione della mediazione civile obbligatoria, e siccome la norma del codice di procedura civile preesiste al d.l. 28/2010 sulla mediazione, deve disapplicarsi quest'ultimo in favore della prima.
LA SENTENZA IN UN CASO DI SINISTRO FASULLO - Nel caso di specie un assicurato aveva citato in giudizio la propria compagnia assicurativa, per avergli addebitato un aumento del premio conseguente a un declassamento ai sensi del sistema bonus malus, per un sinistro che però l'assicurato non riteneva di aver causato, anzi non lo riteneva nemmeno esistente. Si tratta di una nota piaga, quella dei sinistri falsi, particolarmente viva in alcune regioni del paese, e contro le quali si continuano a tentare soluzioni che non sortiscono mai il risultato. In tale caso, in base al d.l. 28/2010, trattandosi di una vertenza sull'esecuzione di un contratto assicurativo, l'assicurato avrebbe dovuto prima esperire il tentativo di mediazione, e solo dopo, in caso di infruttuosità, avrebbe potuto adire l'Autorità Giudiziaria. Ma l'avvocato dell'assicurato, come molti suoi colleghi, allergico a questa novità della mediazione obbligatoria che secondo i più attenti osservatori rappresenta un ostacolo all'accesso alla giustizia, non si era piegato a questa nuova "prassi" e aveva rivolto la sua domanda direttamente al Giudice di Pace. Questi sorprendentemente, disapplica la norma sulla mediazione obbligatoria, perché il codice già prevede che lo stesso giudice di prossimità possa fare le stesse cose del mediatore. E allora perché hanno introdotto la nuova norma? Già, perché? Chi l'ha proposta non si è accorto del problema?
LA MEDIAZIONE PUO' ESSERE UN OBBLIGO? - La coerenza del ragionamento del giudice partenopeo fa preoccupare. Già si sono spese centinaia di ore di discussione in convegni tra addetti ai lavori, in dibattiti sui forum specializzati, perché è dubbio che porre degli obblighi ai cittadini, di spendere soldi e attendere mesi, prima di poter rivolgere le proprie legittime doglianze a un giudice, appare a molti come un ingiustificabile lesione del fondamentale diritto alla giustizia, sancito a livello costituzionale. Ora questa sentenza mette in evidenza un altro aspetto, poco discusso, riguardante l'applicabilità della mediazione civile alle vertenze di competenza del Giudice di Pace. In caso di antinomie, dice il giudice partenopeo, è compito del giudice "stabilire quale sia la norma da eliminare o da applicare al caso concreto". E poiché la legge posteriore generale non deroga quella anteriore speciale, l'art. 322 c.p.c., norma speciale di procedura, non può essere eliminato dal d.l. 28/2010. Questa pronuncia, che di sicuro avrà una vasta eco negli atti degli avvocati ostili alla mediazione, emerge mentre ancorasi aspetta la pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità della predetta natura obbligatoria. Da tale pronuncia dipendono interessi notevoli: dare fiato ai Tribunali e ai Giudici di Pace, che continuano ad accumulare arretrato, comportando multe all'Italia da parte della UE, oppure continuare a garantire l'accesso alla giustizia per i cittadini, dovendo però a questo punto, cercare una soluzione diversa al problema. Staremo a vedere.
di Antonio Beneventohttp://www.leonardo.it/


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