giovedì 28 febbraio 2013

Nomine primari. Cambiano le regole

orso castano : era ora, dovevano cambiare le regole, non basta certo ma almeno sono un po piu' equilibrate e vanno verso quel "governo clinico della sanita' auspicato da tutti i sindacati medici. La Sanita' deve essere governata dai medici. La presenza del Direttore Sanitario, nominato ancora oggi dal Direttore Generale e fonte perenne di spoil system scandalosi, quindi non ancora liberata , non garantisce che i criteri meritocratici possano essere pienamente sviluppati, ma speriamo in nuov i sviluppi.                                                                                          
Le linee guida all'esame della Conferenza delle Regioni 

Immagine di Quotidiano Sanità27 FEB - Definizione del fabbisogno, nomina di una commissione sorteggiata da un elenco nazionale, pubblicità delle procedure, scelta dei candidati in base all’aderenza del fabbisogno e del profilo professionale. Questi i punti cardine allo studio delle Regioni per rendere operativo il Decreto Balduzzi...............3. FASI FONDAMENTALI IN CUI SI ARTICOLA LA PROCEDURA
• definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
• avvio della procedura con la pubblicazione di avviso;
• nomina della commissione di valutazione;
• valutazione dei candidati;
• scelta da parte del direttore generale e conferimento dell'incarico;
• sottoscrizione del contratto individuale.4
4. ADEGUATA PUBBLICITA'
Al fine di garantire un'adeguata pubblicità alla procedura si ritiene che l'avviso
Pubblico debba essere pubblicato:
• sul Bollettino Ufficiale della Regione;
• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;
• sul sito aziendale.
Altre forme di pubblicità da garantire riguardano:
• Data di effettuazione delle operazioni di sorteggio per la nomina della
Commissione;
• Nomina della Commissione;
• Verbale delle operazioni condotte dalla Commissione.
Precedentemente alla nomina del candidato prescelto:
• Profilo professionale predelineato del dirigente da incaricare sulla struttura
organizzativa oggetto di selezione;
• curricula dei candidati che hanno partecipato alla procedura;
• relazione della Commissione di valutazione.
Deve inoltre essere pubblicato l'atto di attribuzione dell’incarico di direzione.
5. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO E
SOGGETTIVO
La definizione della posizione di struttura complessa da ricoprire costituisce l’aspetto
centrale e prodromico dell'avvio della procedura e deve fare riferimento agli aspetti
del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici
(profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle
conoscenze scientifiche ed alle attitudini ritenute necessarie per l’espletamento
dell’incarico di direzione (profilo soggettivo). 5
La concreta definizione del fabbisogno/profilo è condotta sulla base della
programmazione regionale, di quella aziendale nonché delle attività e degli obiettivi
che in tale contesto la struttura complessa è chiamata a svolgere e raggiungere.
Poiché le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi di Direzione di
Struttura Complessa influiscono in modo decisivo sull’organizzazione aziendale e
sulla qualità delle scelte circa l’attribuzione delle relative responsabilità e,
conseguentemente, sui risultati ottenuti, la caratterizzazione del fabbisogno/profilo
deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza anche al fine di fornire
alla Commissione uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione nel
modo più rispondente possibile alle necessità rilevate.
6. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Secondo quanto disposto dal novellato art. 15, del d.lgs. n. 502/1992 (così come
modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 158/2012) “……La Commissione è
composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi
regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del
SSN”.
Le Regioni convengono -al fine di garantire la necessaria omogeneità delle
operazioni di sorteggio – sulla necessità di individuare un unico soggetto responsabile
della tenuta e dell’aggiornamento del predetto elenco nazionale e che tale soggetto
possa essere individuato, previo accordo con lo stesso, nel Ministero della Salute.
Si rileva l’opportunità che le modalità operative di tenuta dell’elenco prevedano la
pubblicazione dello stesso presso apposita sezione del sito internet del Ministero
nonché la periodicità del suo aggiornamento.
Inoltre dovrà essere previsto che gli elenchi debbano essere suddivisi per disciplina di
inquadramento in virtù di quanto previsto dai Documenti approvati dalla Conferenza
Stato Regioni e indicati nel punto 2) e contenere almeno i seguenti campi:
•· cognome e nome
•··data di nascita
•··Regione e azienda sanitaria di appartenenza
•··struttura complessa presso cui è svolto l'incarico e relativa data di scadenza.6
Nelle more della predisposizione dell’elenco unico nazionale con le modalità sopra
indicate, le Regioni forniranno alle proprie Aziende Sanitarie indicazioni al fine di far
fronte ad esigenze indifferibili.
Le operazioni di sorteggio vanno comunque condotte nel rispetto delle modalità
disciplinate nell’ambito del comma 7-bis, punto a), del novellato art. 15 del d.lgs. n.
502/1992.
7. CRITERI DI MASSIMA DI VALUTAZIONE
Gli ambiti della valutazione sono articolati sulle seguenti macroaree:
• ·curriculum
• ·colloquio
Eventuali ulteriori macroaree potranno essere definite dalle regioni in relazione a
peculiari esigenze di valutazione in specifici ambiti.
A ciascuna macro area dovrà essere assegnato un punteggio.
Nell'ambito delle macroaree si potranno prevedere scale di misurazione degli
elementi singoli o aggregati.
La valutazione dovrà comunque essere orientata alla verifica dell'aderenza al
fabbisogno/profilo professionale.
Nell'avviso pubblico dovranno essere indicati le macroaree, le scale di misurazione
ove previste e i relativi punteggi.
Ai fini della valutazione delle macro aree si ritiene possano costituire riferimento i
criteri già previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 484/1997.
8. TEMPI DI GESTIONE DELLA PROCEDURA
Nell’Avviso, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di procedimenti
amministrativi e di diritto di accesso -in analogia a quanto già previsto nell’ambito
della normativa concorsuale del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale
del Servizio Sanitario Nazionale, di cui ai rispettivi articoli 10 del D.P.R. n. 483/1997
e del D.P.R. n. 220/2001 – dovrà essere riportato il termine massimo di conclusione
della procedura. La procedura s’intende conclusa con l’atto formale adottato dal
Direttore Generale.

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