domenica 18 marzo 2012

Approvato in Comm. Aff. Soc. il DDL sul Governo clinico

Commento al DDL sul Governo Clinico da parte dei Sindacati Medici :
“Pur mantenendosi lontano da una sistematica e puntuale risposta ai nodi del rapporto tra professionisti ed aziende – hanno dichiarato le sigle sindacali – la disponibilità dei Deputati ha recepito alcune delle proposte emendative avanzate dalle OoSs”. In particolare sono state recepiti: l’inserimento - per la prima volta in un contesto legislativo - delle caratteristiche di autonomia e responsabilità del lavoro medico e sanitario; l’importanza delle valutazioni professionali ai fini del rinnovo degli incarichi aziendali; la omogeneizzazione della età di quiescenza tra medici dipendenti del Ssn e medici universitari; la esplicitazione del divieto di utilizzare per attività ordinaria la chiamata diretta.
 
“È, purtroppo, mancata la volontà di procedere ad una effettiva integrazione di competenze professionali e poteri decisionali, ad una netta separazione dei percorsi di carriera dalle ingerenze della politica, ad una definizione dell’atto medico all’altezza di quanto chiesto dalla Corte di Cassazione – hanno aggiunto –. Per quanto ancora lontani da questi obiettivi e da una capacità di risposta al profondo e diffuso disagio dei professionisti al suo interno, non si può non apprezzare il tentativo di migliorare il testo del disegno di legge, e la decisione di separare i suoi destini da quelli della attività libero-professionale dei medici e dei dirigenti sanitari. Insisteremo fino alla noia lungo il percorso legislativo, per trovare risposte ai numerosi problemi sul tappeto. Intanto – hanno concluso – apprezziamo i passi in avanti compiuti”.
 
 

Ecco il Decreto che dovra' passaare ancora alla Camera, ecc.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo
delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia
Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.




TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME
TESTO BASE




Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza
e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.


Articolo 1.
(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche)
.




1. Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali
di cui alla presente legge.
2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali od ospedaliere, degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici, nonché di quelli individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, è attuato
con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 2 della presente legge. Le regioni definiscono
le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e la
continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.
3. Il governo delle attività cliniche, come disciplinato dalle regioni,garantisce il modello
organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti
impegnati nel Servizio sanitario nazionale, attraverso l'integrazione degli aspetti clinico-
assistenziali e di quelli gestionali implicati nell'assistenza al cittadino.
Articolo 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
.




1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono organi dell'azienda il
direttore generale, il Collegio di direzione e il collegio sindacale»
;
b) al comma 1-quater, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Il direttore generale si avvale del
Collegio di direzione per le attività indicate all'articolo 17»
.
2.Il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dai seguenti:
«1. Il Collegio di direzione concorre alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi
gestionali e organizzativi, alla definizione di linee guida per l'attività diagnostico-terapeutica, alla
individuazione di indici di performance, di indicatori di efficienza e dei requisiti di appropriatezza
e
di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
prefissati, alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di alta
integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione esprime parere obbligatorio al direttore generale
sull'atto aziendale, sui programmi di ricerca e di formazione, sugli obiettivi della contrattazione
integrativa aziendale, sul piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario.
1-bis. Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione sono
adottate con provvedimento motivato»
.
3. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, è sostituito da seguente:
«2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la


partecipazione di diritto del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, negli IRCCS, del
direttore scientifico, nonché la partecipazione di due rappresentanti elettivi delle unità operative, un
rappresentante elettivo dei direttori di dipartimento, un rappresentante elettivo delle professioni
sanitarie. La regione può integrare tale composizione con la rappresentanza di altre figure
professionali presenti nell'azienda. Nelle aziende miste è assicurata la rappresentatività della
componente ospedaliera e di quella universitaria.».
Articolo 3.
(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali)
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le regioni rendono nota, con congruo
anticipo, adottando misure di pubblicità e di trasparenza, accessibili al pubblico anche utilizzando i
propri siti Internet, l'attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, e delle aziende ospedaliere e degli IRCCS pubblici»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale presso enti, aziende o strutture pubbliche o private, in qualifica
dirigenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o
finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso;
c) certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitarie. Tale requisito non è richiesto per i direttori generali in carica. I
corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dall'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (AGENAS). I corsi possono essere organizzati anche in ambito regionale
o interregionale in collaborazione con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati
ed hanno comunque valenza nazionale. Le regioni rendono noti, adottando misure di pubblicità e
trasparenza, accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti Internet, i curriculum degli
aspiranti medesimi»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I requisiti e i curriculum di cui al comma 3 sono
valutati da una commissione nominata da ogni singola regione»;
d) il primo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti: «Le regioni determinano preventivamente
i criteri ed i sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali e degli obiettivi
definiti e quantificati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla
efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-
finanziari di bilancio concordati con la regione. Gli strumenti regionali dovranno essere coerenti
con linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sentita l'AGENAS.»;
e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferma o la mancata conferma del
direttore generale è disposta con provvedimento motivato, pubblicato sui siti Internet della regione e
dell'azienda sanitaria interessata, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali».
2. L'articolo 3-bis, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, è così sostituito: «Il trattamento economico del direttore generale è
stabilito dalla regione con riferimento al trattamento economico massimo complessivo, esclusa la
retribuzione di risultato, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni
apicalidella dirigenza medica, incrementato del 20 per cento. Il suddetto trattamento economico è
integrato di un ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione da parte della
regione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi assegnati annualmente. Il trattamento economico del direttore sanitario e
del direttore amministrativo è definito nella misura dell'85 per cento di quello spettante al direttore
generale, ivi compresa la quota del 20 per cento, previa valutazione da parte del direttore generale
sulla realizzazione degli obiettivi annualmente assegnati. Le regioni aggiornano i trattamenti
economici così definiti con le stesse decorrenze stabilite per i contratti nazionali di lavoro della
dirigenza medica».
Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato,
compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli
incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale. I compiti professionali e le funzioni di natura
professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettive, di
verifica e di controllo sono attribuiti dal direttore generale, su proposta del direttore della : unità
operativa complessa di afferenza, sentito il comitato di dipartimento, secondo le modalità definite
nella contrattazione collettiva nazionale ed aziendale e tenendo conto delle valutazioni triennali del
collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono
attribuiti dal direttore generale, su proposta del direttore di struttura complessa di afferenza, sentito
il collegio di dipartimento, a un dirigente con una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella
disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi di responsabile di unità operativa semplice a valenza
dipartimentale sono attribuiti dal direttore generale, su proposta del comitato di dipartimento, previo
parere favorevole del Collegio di direzione e del direttore sanitario, secondo modalità definite nella
contrattazione collettiva nazionale. Negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il direttore
scientifico per le parti di propria competenza è responsabile delle proposte da sottoporre al collegio
di direzione per la relativa approvazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288, e susseguenti leggi regionali. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti dalla contrattazione collettiva
l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente
trattamento economico.»
b) Il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale
previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale che riporti i requisiti curriculari e le
competenze professionali richieste in relazione alle attività da garantire con la definizione articolata
delle funzioni da svolgere e degli obbiettivi da raggiungere almeno tre mesi prima che il posto si
renda vacante. A tal fine, il direttore generale nomina una commissione di tre membri presieduta dal
direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa dipendenti del Servizio
sanitario nazionale della disciplina oggetto dell'incarico, individuati attraverso pubblico sorteggio
da un elenco regionale redatto e curato per ogni regione dalla Giunta regionale ed aggiornato entro
il 31 gennaio di ciascun anno. Il sorteggio viene effettuato successivamente alla data di scadenza
fissata per la presentazione delle domande. Della data, sede ed ora delle operazioni di sorteggio
viene data comunicazione ai candidati ammessi con un anticipo di almeno dieci giorni. La
commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei
titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti , nonché dei risultati di eventuali prove
d'esame. La commissione, sulla base delle valutazioni effettuate, presenta al direttore generale una
terna all'interno della quale il direttore generale nomina, con provvedimento motivato, il vincitore.
Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre
1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal
Direttore generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del
dipartimento ad attività integrata cui afferisce l'unità operativa. I titoli dei singoli candidati, i giudizi
e la graduatoria sono pubblicizzati sul sito aziendale
2-bis. eliminato.
2-ter. L'incarico di direzione di struttura complessa ha una durata di cinque anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
2-quater. Per le finalità di cui al presente articolo non possono essere utilizzati i contratti a tempo
determinato di cui all'articolo 15-septies.»;
c) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al dirigente preposto a una struttura
semplice anche a valenza dipartimentale sono attribuite risorse umane e tecnologiche indispensabili
per le funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuare anche mediante direttive per
il corretto espletamento del servizio a tutto il personale operante nella stessa, compresi i dirigenti
con funzioni di natura professionale.».
Articolo 5.
(Valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento)
1. Gli strumenti per la valutazione dei direttori di struttura complessa e dei direttori di dipartimento
sono definiti dalle regioni. Essi devono prevedere la quantità di prestazioni sanitarie da erogare in
riferimento agli obiettivi assistenziali concordati con il direttore generale e la valutazione delle
strategie adottate per il contenimento dei costi. Tra gli strumenti per la valutazione dei dirigenti
medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento sono inclusi anche indici di
soddisfazione degli utenti. Gli strumenti di valutazione devono essere presenti anche nel contratto
collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica sanitaria e coerenti con specifiche linee guida,
proposte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottate nell'ambito dell'atto
di indirizzo predisposto dal Comitato di settore e approvato dal Consiglio dei ministri.
Articolo 6.
(Dipartimenti).
1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:
«Articolo 17-bis. - (Dipartimenti). 1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di
gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
2. Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore generale, sentito il Collegio di direzione, tra
una terna di dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento,
proposta dal comitato di dipartimento. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura
complessa cui è preposto.
3.Le regioni disciplinano le competenze dei dipartimenti con riferimento alle attività ospedaliere,
territoriali e della prevenzione, nonché le modalità di assegnazione e di gestione delle risorse. La
direzione dei dipartimenti comporta l'attribuzione di responsabilità gestionale e organizzativa in
ordine alle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi di risultato. A tal fine, il direttore del
dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e di gestione delle risorse disponibili,
negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. Il comitato di
dipartimento, composto da tutti i responsabili di unità operativa complesse dell'azienda e dai
responsabili di unità operativa semplice a valenza dipartimentale, partecipa alla programmazione,
alla realizzazione, al monitoraggio e alla verifica delle attività dipartimentali.
4.L'organizzazione in dipartimenti è adottata dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere
creati dipartimenti di carattere sperimentale con obiettivi innovativi sia sul piano delle patologie che
metodologie di lavoro e delle tecnologie impiegate. Decorso tale termine, al direttore generale delle
aziende che non hanno adeguato la loro organizzazione alle disposizioni di cui al presente articolo
non è corrisposta la quota variabile della retribuzione, finché l'inadempimento permane».
Articolo 7.
(Responsabilità dei direttori di dipartimento)
.1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l'articolo 17bis,
è aggiunto il seguente:
«Articolo 17-ter. - (Responsabilità dei direttori di dipartimento). 1. Ai direttori di dipartimento,
nell'ambito delle rispettive competenze definite dalla normativa regionale, sono attribuite
responsabilità di indirizzo e di valutazione delle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie
finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione
dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, di efficacia
delle prestazioni in base alle evidenze scientifiche, di minimizzazione del rischio di effetti
indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.
2.Al fine di una ottimizzazione dell'occupazione dei posti letto, nel quadro delle predette attività, al
direttore del dipartimento è attribuita l'organizzazione e la gestione flessibile dei posti letto da
distribuire tra le strutture semplici e complesse, sentito il Collegio di direzione, di intesa con il
comitato di dipartimento.».
Articolo 8.
(Limiti di età).
1. Il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito
dal seguente:
«1. Il limite massimo di età per collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del
settantesimo anno di età.».
2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a
riposo o fuori ruolo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. I professori
universitari pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca
clinica sia di carattere nazionale che internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di
ricerca prevista nel progetto.
2-bis. L'ultimo periodo del comma 35-nonies dell'articolo 1 della legge n. 102 del 2009 è sostituito
dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori
universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio Sanitario nazionale».
Articolo 9.
(Esclusività del rapporto e attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del
Servizio sanitario nazionale)
1. Le regioni disciplinano l'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio
sanitario nazionale nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale intrattiene con lo stesso
un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro
dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il Servizio
sanitario nazionale;
b) l'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e sanitario dipendente del
Servizio sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato
fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione
di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
c) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività
libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo; con rapporto esclusivo ed
attività libero-professionale intramuraria; con rapporto esclusivo ed attività libero-professionale
intramuraria allargata.
d) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale esercita il suo diritto
allo svolgimento dell'attività libero-professionale in una delle forme predette mediante apposita
opzione.
d-bis) salvaguardando il ruolo istituzionale del servizio svolto dall'Azienda diretto ad assicurare
l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta secondo i principi di
universalità ed equità che regolano il Servizio sanitario nazionale.
2. Le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale sono definite dalle regioni nel rispetto
dei seguenti principi:
a) i volumi prestazionali di attività libero-professionale non devono comportare, per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali nonché
un impegno orario superiore al cinquanta per cento di quello di servizio richiesto all'azienda per i
compiti istituzionali., al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale
e attività libero-professionale, anche al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di
attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale ed aziendale;
b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo-quadro
aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo
nazionale di lavoro, dal singolo dirigente, d'intesa con l'azienda;
c) è facoltà dell'azienda non attivare, o attivare solo parzialmente, la libera professione intramuraria.
In caso di attivazione, la stessa sarà gestita dall'azienda mediante un Centro unico prenotazioni, con
spazi e liste separati e distinti tra attività istituzionale ed attività libero-professionale e con
pagamento delle prestazioni e ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee
guida regionali;
d) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve
comportare oneri per l'azienda né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa. Detta attività
è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più sanitari dipendenti
del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale;
e) la Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
svolge attività di monitoraggio e di controllo sullo svolgimento della libera professione in termini di
tempi e di prestazioni per garantire il rispetto dei principi di cui alla lettera a);
f) ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo è attribuita un'indennità di esclusività nella misura
prevista dai contratti collettivi di settore. Tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione
per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle Aziende ad altre funzioni;
g) le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale sono stabilite dal direttore generale
con apposito regolamento aziendale, in conformità alle linee guida regionali ed alle previsioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.


Articolo 10.
(Libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici)
1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli operatori sanitari
non medici, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie
pubbliche, hanno diritto di esercitare attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di
fuori dell'orario di servizio, purché non sussista comprovato e specifico conflitto di interessi con le
attività istituzionali.
2. L'attività libero-professionale di cui al comma precedente possono essere svolte anche in forma
intramuraria ed allargata presso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, gli IRCCS, le Aziende
universitarie policlinico e le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. A
tal fine tali enti emanano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
specifici regolamenti per l'effettuazione della libera professione intramuraria degli operatori sanitari
non medici.
3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, il personale interessato svolge le proprie funzioni nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 10-bis.
(Servizio di ingegneria clinica)
.1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivazione, presso le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione
interaziendale, di una funzione permanentemente dedicata al servizio di ingegneria clinica che
garantisca l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e
impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo,
nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e
qualità. Il servizio di ingegneria clinica contribuisce alla programmazione delle nuove acquisizioni
e alla formazione del personale sull'uso delle tecnologie.
10. 06.Il relatore.
Articolo 11.
(Norma finale).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle strutture sanitarie di cui
all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché alle aziende di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e agli IRCCS pubblici.


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