venerdì 3 maggio 2013


orso castano: bene i sindacati medici che fissano paletti precisi. L'uso opportunistico della mobilita' prelude al taglio di pezzi di sanita' pubblica ed uno sbilanciamento verso quella privata, sogno delle destra che governa il Piemonte Questo e' quello che sta accadendo. Vedremo cosa sara' in grado di fare il nuovo Ministro. Il cosidetto "terricomio" e' pieno di accreditati e doppioni e si comincia ad assistere alle liste di attesa per le visite  sanitarie. Il "terricomio" fara' cosi' la fine dell'andazzo ospedaliero!


La bozza di accordo sulla mobilità regionale inviata dai sindacati medici

Dopo il netto rifiuto di tutti i sindacati alla inaccettabile bozza di accordo regionale che avrebbe dovuto regolare la mobilità dei medici in caso di chiusura di strutture sanitarie (avvenuto incidentalmente il giorno prima che l’Ingegnere si dimettesse), le OO.SS. mediche hanno messo a punto una bozza di accordo che potesse tutelare al meglio i diritti dei colleghi che potrebbero essere trasferiti in altri ospedali.
La bozza pone paletti importanti al fine di evitare che i Direttori Generali applichino criteri arbitrari e ipotizzino eccedenze di personale e necessità di mobilità, in assenza di verifiche accurate sui carichi di lavoro.
La mobilità che voleva applicare Monferino non era infatti solo quella derivante dalla chiusura di strutture e ospedali interi, ma anche una sorta di pendolarismo generato da mobilità selvaggia dove i medici fungevano da tappabuchi a seconda delle esigenze su ambiti territoriali molto vasti. Particolare attenzione nella bozza è stata riservata alle problematiche delle donne medico, ai single con figli, alle persone che usufruiscono dei diritti ex lege 104.
Il documento è stato inviato una settimana fa all’Assessore alla Sanità Cavallera.

ACCORDO PER LA RICOLLOCAZIONE E PER LA MOBILITA’ AZIENDALE ED INTERAZIENDALE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE A SEGUITO DEI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE.Premessa1. Il processo di ristrutturazione del Servizio Sanitario Regionale, avviato con l’approvazione del Piano Socio-Sanitario 2012-2015, rende necessario disciplinare a livello regionale la ricollocazione e la mobilità dei dirigenti, al fine consentire alle Aziende Sanitarie Regionali di adeguare le proprie dotazioni organiche al fabbisogno di personale conseguente ai nuovi assetti organizzativi.2. L’art. 1 comma 8 del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, prevede che le Regioni, per esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, possano attuare, previo confronto con le OO.SS., processi di mobilità del personale dipendente delle ASR con ricollocazione presso altre aziende sanitarie della Regione, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta organizzazione da parte delle aziende sanitarie.3. L’art. 5 comma 1 lett. i) del CCNL 17.10.2008 dell’area della dirigenza medica e veterinaria prevede che la regione possa disciplinare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazioni aziendali.4. Ferma restando l’autonomia delle aziende sanitarie, con il presente disciplinare vengono definiti i criteri generali e le procedure per la ricollocazione e la mobilità del personale dirigenziale coinvolto nei processi di ristrutturazione aziendale al fine di evitare dichiarazioni di esubero e per una uniforme applicazione dei criteri a livello regionale.5. Fatta eccezione per i processi di mobilità e di ricollocazione derivanti da soppressione di strutture o dalla disattivazione di interi presidi ospedalieri, in tutti gli altri casi la dichiarazione di sovrannumero di dirigenti in una determinata struttura potrà avvenire solo dopo valutazione congiunta di azienda ed OO.SS. titolari della contrattazione aziendale della consistenza organica della struttura stessa, basata su criteri oggettivabili quali:• numero di turni di guardia coperti dai dirigenti della struttura e su quanti presidi ospedalieri;• numero di ore eccedenti lavorate dai dirigenti della struttura nel corso degli ultimi due anni;• giorni di ferie residue a carico dei dirigenti della struttura;• numero di turni di pronta disponibilità mensili attribuiti a ciascun dirigente della struttura garantendo non oltre 10 turni/mese per ciascun dirigente durante tutto l’anno;• numero di ore lavorate rapportate al numero di chiamate in pronta disponibilità garantite dai dirigenti della struttura;• volumi di attività legati a numero e tipo di interventi nonché a sedute di sala operatoria per le Strutture di area chirurgica e Strutture di Anestesia e Rianimazione;• numero di posti letto e numero di utenti medi giornalmente presenti per le strutture di area medica; (tasso di occupazione)• numero di esami effettuati rapportato alle ore di apertura dei servizi per le strutture afferenti ai servizi di diagnosi;• numero e tipologia degli ambulatori gestiti dalla struttura ospedaliera e/o territoriale, e numero medio di accessi, risultanti dai flussi di produttività ufficiali aziendali; • numero di prestazioni effettuate rapportate all’area territoriale su cui queste vengono effettuate e grado di aderenza ai percorsi deliberati dalla Regione e/o nazionali per le strutture sia veterinarie sia di medicina territoriale.• peso orario dei carichi di lavoro nel caso delle attività extraospedaliere riferito ad eventuali casi di soppressione o riduzione di attività di Strutture extraospedaliere6. I criteri fissati al precedente comma 5 saranno oggetto di un tavolo tecnico di confronto a livello regionale che le parti si impegnano ad aprire entro ….. mesi dalla firma del presente accordo ed in mancanza del quale non sarà possibile valutare eventuali esuberi e, di conseguenza, non sarà possibile attivare azioni di mobilità per esubero.Art. 1 Adempimenti preliminari delle aziende sanitarie1. A seguito dei processi di ristrutturazione, le aziende sanitarie sono tenute a :• Individuare le strutture (comunque denominate nell’atto aziendale) confermate, dismesse, riconvertite o di nuova istituzione, indicandone negli ultimi tre casi i tempi di attuazione;• modificare in coerenza con il punto precedente, dopo valutazione congiunta tra Azienda ed OO.SS. le proprie dotazioni organiche adeguandole ai nuovi assetti organizzativi, in accordo con le disposizioni emanate dalla Regione Piemonte e nel rispetto della normativa contrattuale applicabile, prevedendo per ogni tipologia di struttura il numero minimo di figure dirigenziali necessarie alla copertura dei turni di guardia e pronta disponibilità ed all’attività ordinariamente svolta dalla struttura stessa ed, in aggiunta, il personale necessario allo svolgimento delle varie attività secondo i criteri già citati in premessa.2. Al fine di attivare i processi di mobilità i provvedimenti di cui sopra devono essere adottati previa valutazione congiunta tra Azienda ed OO.SS. aziendali e trasmesse all’ assessorato regionale tutela della salute e sanità, edilizia sanitaria, A.r.e.s.s., politiche sociali e politiche della famiglia. Gli esiti di tale ricognizione saranno oggetto di informativa alle OO.SS. regionali. 3. Successivamente le aziende sanitarie in accordo con le sigle sindacali in sede aziendale, individuano le figure dirigenziali, suddivise per qualifica, profilo professionale e disciplina che, a seguito di chiusura, trasferimento o riconversione di strutture, risultano in soprannumero e che, pertanto, devono essere ricollocate in altri servizi.4. Per la ricollocazione in mobilità intraziendale dei singoli dirigenti l’azienda sanitaria deve redigere apposite graduatorie per ciascuna disciplina, fermo restando quanto previsto dall’art. 33 della L. 104/1992 (casi che dovranno avere precedenza rispetto agli altri criteri citati in questo comma) e s.m.i., utilizzando criteri definiti in sede di contrattazione aziendale, che devono prevedere tra gli altri, obbligatoriamente i seguenti principi: a) valutazione dei titoli secondo quanto previsto dal DPR n. 483/97 e n. 484/97;b) situazione di famiglia privilegiando il maggior numero di famigliari a carico, secondo il seguente punteggio minimo, incrementabile in sede di contrattazione aziendale:- in età inferiore a 6 anni: - p. …… per ogni convivente - in età compresa tra 6 ed i 18 anni: - p. …… per ogni convivente - in età superiore ai 18 anni: - p. …… per ogni convivente- genitore single - p. ……c) particolari condizioni di salute del dirigente, dei famigliari e dei conviventi stabilid) residenza anagrafica nel comune (o entro 20 km) ove risulta allocata la sede/i di destinazione - p. ……e) in caso di parità di punteggio ha la precedenza il dirigente con maggior anzianità complessiva di servizio.f) In caso di più dipendenti, dello stesso profilo professionale, titolari del diritto di cui all’art. 33 – comma 5 della 104/92, la precedenza tra questi verrà stabilita con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).5. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, la mobilità conseguente al conferimento dell’incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell’art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.6. Per i Direttori di Struttura Complessa è indispensabile conoscere le realtà ove si verifichi comunque l’esubero, la collocazione proposta dalla Regione al termine dell’iter, il gradimento dell’interessato, mantenendo comunque il livello stipendiale complessivo.Art. 2Ricollocazione all’interno dell’azienda sanitaria1. Le aziende sanitarie sono tenute ad esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei dirigenti interessati dai processi di ristrutturazione nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, rideterminate ai sensi dell’art. 1 del presente accordo. 2. La ricollocazione interna del personale della dirigenza a seguito di ristrutturazione aziendale dovrà essere effettuata, per i dirigenti medici e veterinari, nella disciplina di appartenenza o, con il consenso del dirigente interessato e sentite le OO.SS., anche in discipline equipollenti della stessa area. 3. L’azienda, preliminarmente, sulla base delle proprie esigenze organizzative e previo accordo con le sigle sindacali in sede aziendale, individua nell’ambito della dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 1 e con le modalità esplicitate nella premessa del presente accordo, i posti vacanti e la loro sede utilizzabili per la ricollocazione dei dirigenti in sovrannumero, individuati ai sensi dell’art. 1, commi da 3 a 6 del presente accordo.4. Conclusa la procedura di cui al precedente comma, l’azienda comunica formalmente ai dirigenti in sovrannumero la disponibilità e la sede dei posti vacanti richiedendo ai medesimi di presentare, secondo tempi definiti con accordo sindacale aziendale, apposita istanza di ricollocazione e di indicare l’ordine di preferenza delle sedi.5. Successivamente, l’azienda procede alla ricollocazione dei dirigenti in sovrannumero mediante il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali di valore non inferiore al precedente incarico, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 10.2.2004 della dirigenza medica e veterinaria, tenendo conto sia dell’esperienza professionale maturata sia della sede per la quale è stata indicata la preferenza, qualora esistano più opzioni in tal senso.6. Laddove si renda necessaria una selezione tra più aspiranti agli stessi posti, l’azienda sanitaria deve redigere apposite graduatorie, fermo restando quanto previsto dall’art. 33 della L. 104/1992 (casi che dovranno avere precedenza rispetto agli altri criteri citati in questo comma) e s.m.i., secondo criteri riportati nei commi 4, 5 e 6 dell’art.1 del presente accordoEsperite le procedure di cui sopra, l’azienda può disporre la mobilità interna d’ufficio dei dirigenti non ricollocati, al fine di coprire i posti eventualmente rimasti vacanti nella dotazione organica. In questo caso si applica l’art. 16 del CCNL 10.2.2004 della dirigenza medica e veterinaria e l’art. 1 comma 29 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. Nel caso in cui, esperita la mobilità interna d’ufficio, vi siano casi di dirigenti in sovrannumero non ricollocati o che non accettino la ricollocazione interna, l’azienda attiverà quanto previsto all’Art. 3Art. 3Ricollocazione presso altre aziende della regione1. Le aziende sanitarie inviano all’assessorato regionale tutela della salute e sanità edilizia sanitaria e A.r.e.s.s. i nominativi, il profilo di appartenenza e la disciplina del personale in sovrannumero, individuato ai sensi dell’’art. 1, commi 3 e 4 del presente accordo, non ricollocato all’interno delle stesse con le procedure di cui all’art. 2. Contestualmente le aziende comunicano agli interessati l’avvio del procedimento di ricollocazione presso altre aziende della regione.2. L’assessorato, ricevuti gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, procede ad una ricognizione dei posti vacanti in tutte le aziende sanitarie della regione, e, al termine di tale operazione, avvia il processo di mobilità guidata, comunicando al personale interessato la disponibilità dei posti in altre aziende sanitarie regionali e la relativa sede di lavoro e richiedendo agli stessi di presentare, entro termini tassativi, apposita istanza di ricollocazione; in caso di più posti disponibili in aziende diverse, i dirigenti saranno chiamati ad esprimere le relative preferenze. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti agli stessi posti la regione redige apposite graduatorie, sulla base di criteri riportati nei commi 4, 5 e 6 dell’art.1 del presente accordo predeterminati con le OO.SS. e previo esame con le OO.SS. stesse che deve, comunque, concludersi entro trenta giorni. I criteri per la definizione di dette graduatorie dovranno essere similari a quelli riportati all’art. 1, comma da 4 a 6 ed all’art. 2, comma 6.3. In esito alle procedure di cui ai commi 1 e 2, la regione dispone la mobilità del personale dirigente in sovrannumero presso altra azienda sanitaria nell’ambito del proprio territorio. La mobilità dei dirigenti Medici deve essere disposta nell’ambito della disciplina di inquadramento o, con il consenso del Dirigente interessato, in disciplina equipollente della medesima area. Esclusivamente per i Dirigenti Veterinari prioritariamente nell’ambito della disciplina di inquadramento o in disciplina equipollente della medesima area.4. Le parti concordano affinché ogni figura dirigenziale, compresi i Direttori di S.C., sia ricollocata con inquadramento analogo al precedente, mantenendo comunque il livello stipendiale complessivo.


5. Esperite le procedure di cui sopra, la regione può disporre la mobilità d’ufficio dei dirigenti non 
ricollocati, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti nelle dotazioni organiche di altre 
Aziende del SSR, privilegiando la minore distanza tra la sede di nuova assegnazione e la sede di 
provenienza.Art. 4 
Disposizioni finali
1. Concluse le procedure di cui agli articoli 2 e 3, le aziende sanitarie attivano le procedure 
previste dall’istituto della risoluzione consensuale disciplinata nell’art. 22 del CCNL 8.6.2000.
2. Il personale non ricollocato a seguito delle procedure di cui agli articoli 2 e 3 ovvero che non 
abbia accettato la mobilità in altra azienda sanitaria o la proposta di risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro, è collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e ss. del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 
189/2012, le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o 
carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione dei dirigenti 
risultati in sovrannumero a seguito dei processi di riorganizzazione. Le parti concordano sulla 
possibilità di procedere alla copertura di eventuali carenze di organico nell’ambito 
dell’emergenza-urgenza anche prima del completamento dei processi di ricollocazione dei 
dirigenti.
4. Le parti si impegnano ad individuare risorse economiche utili all’incentivazione della mobilità a 
livello regionale. 
Torino, 
L’ASSESSORE REGIONALE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TUTELA DELLA SALUTE E SANITA’ DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
CGIL MEDICI
CISL MEDICI
FM aderente UIL FPL
ANAAO ASSOMED
CIMO ASMD
AAROI EMAC
FVM
FASSID
FESMED
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI

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