sabato 4 febbraio 2012

Flexecurity: tanto amata dal prof. Ichino, picconatore dello Statuto dei Lavoratori, vista da ALTALEX


…. ...Il tema della flessibilità, …. favorire la crescita del Paese, a ben vedere, ha dato vita a seguito della riforma definita con il decreto legislativo n. 276/2003, a diverse tipologie contrattuali alternative al classico contratto di lavoro subordinato senza per questo essere riuscita a raggiungere un grado di positiva e costruttiva flessibilità. ...La riforma, ad oggi, non sembra avere sortito gli effetti desiderati, ....Il concetto di flessibilità ...corre il rischio di degenerare nel precariato ...
…. non si può poi non rilevare in seno al diritto del lavoro un’inadeguatezza schizofrenica della tutela dei lavoratori, ove la stessa venga accordata principalmente qualora ricorra il vincolo di subordinazione, trascurando però quei rapporti che si trovano nella zona grigia compresa tra il lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. e quello autonomo ex art. 2222 c.c., nascenti proprio dalla riforma posta in essere. ...Connotato da tensioni, ove le spinte dettate dall’esigenza di flessibilità si intensificano, è poi lo spazio afferente all’art. 2103 prevedente il potere di ius variandi del datore di lavoro, ossia il potere direttivo datoriale, norma a tutela dei lavorati che limita il potere di flettere le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’interno dell’impresa oltre limiti, in larga parte della giurisprudenza determinati. La difficoltà di mutare mansioni al lavoratore come anche di trasferirlo in altra sede dietro a comprovate ragione tecniche, organizzative e produttive previste ex art. 2103 sono spesso state viste da una parte della dottrina come paletti eccessivamente rigidi, anche se a codesta norma va riconosciuto il merito di aver ricompreso fattispecie lesive dei lavoratori nuove e sempre in evoluzione, consentendo la difesa di essi da comportamenti anomali dei datori di lavoro, come il danno da mobbing.…..... E’ indubbio che l’Unione Europea spinga per la realizzazione di un mercato del lavoro flessibile all’interno degli stati membri, come è evidente nel Libro Verdesulla modernizzazione del diritto al lavoro del 22 novembre 2006, un testo che si prefigge di armonizzare le diverse legislazioni del lavoro esistenti nei 27 Paesi dell’Ue e che, per favorire l’occupazione, propone di allentare i vincoli e le garanzie anche per chi ha un contratto a tempo indeterminato prevedendo anche di intervenire sulle garanzie in uscita, ovvero su tutto quell’apparato di norme che protegge il lavoratore da licenziamenti facili. Alla base del Libro Verde vi è il concetto di flexicurity, ossimoro usato per indicare due necessità contrapposte, flessibilità e sicurezza, nel mercato del lavoro.….La sua fattibilità nel nostro paese è ancora oggetto di studio ma sembra essere questa la direzione che prenderanno le prossime riforme ispirate in buona parte alle teorie di Pietro Ichino , il quale propone una revisione dell’art. 18 come contraltare ad un aumento dei contratti a tempo indeterminato.La possibilità di riformare art. 18, L. 300/1970 …...rigidità, da taluni ritenuta eccessiva, dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, che come confermano molteplici sentenze della Suprema Corte di Cassazione, accorda quindi al lavoratore secundum legem la possibilità di uscire discrezionalmente dal rapporto. Le critiche sono andate a contestare la norma ove non consente al datore di lavoro la facoltà di optare per la risoluzione del rapporto mediante la corresponsione al prestatore d’una indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, lasciando al solo prestatore tale facoltà. Per le imprese dunque verrebbe meno l’obbligo del reintegro del lavoratore, mentre quest’ultimi beneficerebbero di una nuova politica, da associare ad un più incisivo sistema di sicurezza sociale, che favorendo i contratti a tempo indeterminato, diventati più convenienti per i datori di lavoro, possa contrastare il precariato. Si dovrebbe dunque arrivare ad una modernizzazione e armonizzazione del diritto del lavoro ove flessibilità non sia più sinonimo di incertezza e precarietà, cercando inoltre di sconfiggere la piaga del lavoro sommerso. É d’uopo prevedere un allentamento dei vincoli alla regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato e delle garanzie in uscita da esso, congiuntamente ad un sensibile rafforzamento delle protezione sul mercato del lavoro, cercando di cancellare anche le disuguaglianze territoriali, favorendo in questo modo la mobilità e occupabilità dei lavoratori,con conseguente aumento dell’occupazione......Devono risultare sostenibili i lavori c.d. no standard che ora si collocano tra quello autonomo e quello subordinato, attraverso uno sviluppo di protezione sul mercato del lavoro che ad un’adeguata opera legislativa al fine di trasformali in rapporti a tempo indeterminato.
…. è, a nostro avviso, auspicabile un ulteriore intervento dell’Unione, che dovrebbe seguire da vicino il processo, magari emanando una nuova direttiva che cerchi di uniformare, se possibile in modo ancora più incisivo, le varie normative dei paesi membri. Il livello di integrazione europea è ora infatti molto alto e si è effettivamente creato un mercato comune del lavoro, il quale non potrà che beneficiare di regole comuni, le quali dovrebbero rendere più equilibrate possibili le normative in modo da impedire eccessivi trasferimenti verso quei paesi Ue dove la flessibilità è più alta ed i diritti garantiti minori e nei quali sia quindi più conveniente investire per le aziende ed allo stesso tempo arginare la fuga di lavoratori verso quei paesi in cui vengono, all’ombra di normative più favorevoli, siglati contratti di lavoro più convenienti....... delle donne, consentendone un’impiego nel mondo del lavoro superiore agli attuali quarantanove punti percentuali della forza lavoro attiva, attraverso il sostegno alle famiglie e all’investimento in day-care e strutture di asilo. Si auspica altresì che si investa nei giovani in quanto fonte principe di innovazione, cercando di sbloccare un mercato del lavoro allo stato attuale connaturato da una persistente immobilità, traente forza da una moltitudine di contratti precari scarsamente utilizzati e da altri, come quello a tempo determinato, caratterizzati da un elevato grado di incertezza e per questo pericolanti, essendo facilmente attuabile secondo casistica la riconversione in accordi a tempo indeterminato, comportando un enorme rischio e deterrente per le imprese, tenendo conto della pesante crisi che è in atto[10].
(Altalex, 5 gennaio 2011. Articolo di Nicola Bettoli e Francesco Cortesi)

orso castano : con la consueta precisione Altalex cerca di  chiarire cos'e' questa Flexecurity, che sostanzialmente piccona lo Statuto dei Lavoratori , non solo disponendo licenziamenti facili ma anche spostamenti , all'interno  delle aziende di mansioni e livelli da parte dei padroni. Insomma una sconfitta verticale, senza possibilita' di contrattazione, ne' di intervento di un terzo neutrale (il giudice) , ne' di un Organismo come la Conciliazione Professionale  (i conciliatori lavorano per il Ministero della Giustizia) , ma solo ed unicamente attraverso decisioni del padrone. 
MONTI, VAI  A CASA!!. NON DISTRUGGERE LA NOSTRA CIVILTA DEL LAVORO!:  Se sei di destra, se non sei neppure capace di fare una patrimoniale per non disturbare i ricchi, se non sei capace di concertare con i sindacati,vattene !!!, non abbiamo bisogno di bocconiani doc, ne di maestrine piemontesi , "madonne della lacrimuccia" che con una penna rotta fanno squadra e distruggono diritti sulla scia delll'italo canadese del maglioncino dott.Marchionne!!

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